IL CAPO DIPARTIMENTO 
     delle politiche competitive, della qualita' agroalimentari, 
                        ippiche e della pesca 
 
  Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del  Consiglio,  cosi'  come
modificato con il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante
organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni  specifiche
per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito  e'  stato  inserito  il
Regolamento   (CE)    n.    479/2008    del    Consiglio,    relativo
all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino); 
  Visto il Regolamento (CE)  n.  607/09  della  Commissione,  recante
modalita' di  applicazione  del  Regolamento  (CE)  n.  479/2008  del
Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette  e
le  indicazioni  geografiche  protette,  le  menzioni   tradizionali,
l'etichettatura  e   la   presentazione   di   determinati   prodotti
vitivinicoli; 
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.   670/2011   della
Commissione del 12 luglio 2011 con il quale e'  stato  modificato  il
citato  regolamento  (CE)  n.  607/2009,   ed   in   particolare   la
disposizione transitoria di cui all'art. 73,  par.  2,  dello  stesso
regolamento, in base alla  quale  la  procedura  ordinaria  «prevista
all'art. 118-octodecies del regolamento  (CE)  n.  1234/2007  non  si
applica alle modifiche di un disciplinare di produzione introdotte in
uno Stato membro a decorrere  dal  1°  agosto  2009  e  trasmesse  da
quest'ultimo alla Commissione anteriormente al 30 giugno 2014  se  lo
scopo di tali modifiche e' esclusivamente quello di adeguare all'art.
118-quater  del  regolamento  (CE)  n.  1234/2007   e   al   presente
regolamento il disciplinare di produzione trasmesso alla  Commissione
a norma dell'art. 118-vicies, paragrafo 2, del  regolamento  (CE)  n.
1234/2007.»; 
  Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61,  recante  tutela
delle denominazioni di origine e delle  indicazioni  geografiche  dei
vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88; 
  Visti i decreti applicativi  del  predetto  decreto  legislativo  8
aprile 2010, n. 61, ed  in  particolare  il  D.M.  7  novembre  2012,
recante la procedura a  livello  nazionale  per  la  presentazione  e
l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP  dei  vini  e  di
modifica dei disciplinari, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1234/2007
e del decreto legislativo n. 61/2010; 
  Considerato  che  in  talune  IGP,  per  le  quali   i   produttori
ineteressati   effettuavano   tradizionalmente   le   operazioni   di
vinificazione nelle aree limitrofe alla zona di produzione delle  uve
delimitata, negli specifici disciplinari non e' stata ancora inserita
la deroga per effettuare la vinificazione in una zona  ubicata  nelle
immediate vicinanze o in un'area amministrativa limitrofa  (ai  sensi
dell'art. 6, par. 4, lettere a)  e  b)  del  Reg.  CE  n.  607/2009),
mediante l'ordinaria procedura di  valutazione  e  recepimento  delle
relative domande di  modifica  prevista  dalla  richiamata  normativa
comunitaria e nazionale; 
  Considerato altresi' che per le predette IGP, ai sensi della citata
normativa comunitaria, a partire dalla corrente campagna  vendemmiale
i produttori interessati non potrebbero piu' effettuare le operazioni
di vinificazione o elaborazione nelle richiamate aree limitrofe  alla
zona di produzione delle uve, in quanto, in assenza di inserimento di
apposita  deroga   negli   specifici   disciplinari,   la   zona   di
vinificazione  verrebbe  a  corrisponde  con  quella  delimitata   di
produzione delle uve, essendo peraltro scaduta il 31 dicembre 2012 la
deroga prevista dal citato art. 6, par.  4,  secondo  capoverso,  che
consentiva l'espletamento delle operazioni in questione anche  al  di
fuori delle immediate vicinanze della zona di produzione delimitata; 
  Ritenuto, al fine di non  pregiudicare  l'attivita'  economica  dei
sopra citati  produttori  interessati,  di  procedere  con  carattere
d'urgenza  alla  modifica  dei  disciplinari  delle  citate  IGP  per
inserire la  richiamata  deroga,  per  consentire  di  effettuare,  a
partire  dalla  corrente  vendemmia,  la  vinificazione  nelle   aree
amministrative  limitrofe  alla  zona   di   produzione   delimitata,
consentendo ai soggetti rappresentanti  i  produttori  delle  IGP  in
questione ed a questa Amministrazione di  avvalersi  della  procedura
transitoria di cui al  citato  art.  73,  par.  2,  del  Reg.  CE  n.
607/2009; 
  Vista la lettera circolare n. 30202 del 25 luglio 2013, indirizzata
alle Regioni ed alle Organizzazioni di categoria vitivinicole, con la
quale questo Ministero ha impartito  i  criteri  procedurali  per  la
presentazione delle istanze relative alla modifica  dei  disciplinari
in questione; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  30  novembre   2011   concernente
l'approvazione dei disciplinari di produzione  dei  vini  DOP  e  IGP
consolidati con le modifiche introdotte  per  conformare  gli  stessi
alla previsione degli elementi di cui all'art.  118-quater,  par.  2,
del Regolamento (CE)  n.  1234/2007  e  l'approvazione  dei  relativi
fascicoli tecnici ai fini dell'inoltro alla Commissione U.E. ai sensi
dell'art. 118-vicies, paragrafi  2  e  3,  del  Regolamento  (CE)  n.
1234/2007, ivi compreso il disciplinare consolidato  ed  il  relativo
fascicolo tecnico della IGP  «Vigneti  delle  Dolomiti»  o  «Weinberg
Dolomiten»; 
  Visto, in particolare,  l'art.  1,  comma  2,  del  citato  decreto
ministeriale 30 novembre 2011, ai  sensi  del  quale  i  disciplinari
consolidati ed i relativi  fascicoli  tecnici  dei  vini  DOP  e  IGP
italiani, ivi compreso il disciplinare consolidato  ed  il  fascicolo
tecnico della IGP «Vigneti delle Dolomiti»  o  «Weinberg  Dolomiten»,
sono stati inoltrati alla Commissione  U.E.,  entro  il  31  dicembre
2011, conformemente alla procedura di cui all'art. 70-bis del Reg. CE
n. 607/2009, e sono stati pubblicati sul sito internet del  Ministero
- Sezione Qualita' e Sicurezza - Vini DOP e IGP; 
  Vista la domanda presentata, ai sensi dell'art.  73,  par.  2,  del
citato Reg. (CE) n. 607/2009, con note del 9  agosto  2013  e  del  3
agosto  2013  dal  Consorzio  Vini  del  Trentino,   quale   soggetto
richiedente legittimato che  a  suo  tempo  ha  presentato  a  questo
Ministero il disciplinare consolidato della  IGT  dei  vini  «Vigneti
delle Dolomiti» o «Weinberg Dolomiten» che e' stato approvato con  il
citato  D.M.  30  novembre  2011,  intesa  ad  ottenere  la  modifica
dell'art.  5  del  disciplinare  di  produzione  della  predetta  IGT
«Vigneti delle Dolomiti» o «Weinberg Dolomiten», al fine di  inserire
la deroga per consentire la vinificazione o elaborazione dei relativi
prodotti vitivinicoli in una zona ubicata in  un'area  amministrativa
limitrofa, conformemente all'art. 6, par. 4, lettera b) del  Reg.  CE
n. 607/2009; 
  Considerato che a seguito  dell'esame  della  predetta  domanda  da
parte di questo Ministero, conformemente  alla  richiamata  procedura
semplificata di cui all'art. 73, par. 2,  del  citato  Reg.  (CE)  n.
607/2009, e' risultato  che  la  citata  richiesta  di  modifica  del
disciplinare e' risultata conforme all'art. 6,  par.  4,  lettera  b)
dello stesso Reg. (CE) n. 607/2009; 
  Visto il parere favorevole della Provincia Autonoma di Trento sulla
citata domanda; 
  Visto il  parere  favorevole  della  Regione  Veneto  sulla  citata
domanda; 
  Visto il parere favorevole  della  Provincia  Autonoma  di  Bolzano
sulla citata domanda; 
  Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla  modifica  dell'art.  5
del disciplinare di produzione dei  vini  ad  Indicazione  Geografica
Tipica  «Vigneti  delle   Dolomiti»   o   «Weinberg   Dolomiten»   in
accoglimento della predetta domanda; 
  Ritenuto, altresi', di dover procedere alla  modifica  dell'art.  3
del disciplinare di produzione dei vini  in  questione,  al  fine  di
conformare lo stesso alla previsione degli elementi di  cui  all'art.
118-quater, paragrafo  2,  del  Regolamento  (CE)  n.  1234/2007,  in
particolare per  quanto  concerne  la  delimitazione  della  zona  di
produzione; 
  Ritenuto  altresi'  di  dover  pubblicare  sul  sito  internet  del
Ministero la modifica del disciplinare in  questione,  apportando  la
conseguente modifica al disciplinare di  produzione  consolidato  del
vino IGP «Vigneti delle Dolomiti» o «Weinberg Dolomiten»  cosi'  come
approvato con il citato D.M. 30 novembre 2011, e di dover  comunicare
la modifica in questione alla Commissione U.E., ad aggiornamento  del
fascicolo tecnico inoltrato alla Commissione U.E. ai sensi  dell'art.
118-vicies, paragrafi 2 e  3,  del  Regolamento  (CE)  n.  1234/2007,
tramite  il  sistema  di  informazione  messo  a  disposizione  dalla
Commissione U.E., ai sensi dell'art. 70-bis, paragrafo 1, lettera  a)
del Regolamento (CE) n. 607/2009; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il disciplinare di produzione dei vini a Indicazione  Geografica
Tipica «Vigneti delle Dolomiti» o «Weinberg  Dolomiten»,  consolidato
con le modifiche introdotte per conformare lo stesso alla  previsione
degli  elementi  di  cui  all'art.  118-quater,  paragrafo   2,   del
Regolamento (CE) n. 1234/2007, cosi' come approvato con  il  D.M.  30
novembre 2011 richiamato in premessa, e' modificato come segue: 
    a) l'art. 3, e' sostituito con il seguente: 
  «La zona di  produzione  delle  uve  atte  a  produrre  i  vini  ad
indicazione geografica tipica "Vigneti  delle  Dolomiti",  in  lingua
tedesca   "Weinberg   Dolomiten",   comprende   l'intero   territorio
amministrativo delle province di Bolzano, Trento e Belluno.». 
    b) all'art. 5, il comma 1 e' sostituito con il seguente: 
  «Le  operazioni   di   vinificazione   devono   essere   effettuate
all'interno del territorio amministrativo delle province di  Bolzano,
Trento e Belluno. 
  Inoltre,  ai  sensi  dell'art.  6,  paragrafo  4,  lettera  b)  del
Regolamento CE n. 607/2009, le predette operazioni  di  vinificazione
possono  essere  effettuate  nell'intera  Regione  Veneto   e   nella
limitrofa  Regione  Lombardia,   purche'   le   aziende   interessate
dimostrino  l'uso  tradizionale  ed  ininterrotto  della  pratica  di
vinificazione  e/o  frizzantatura  dei  vini  I.G.P.  "Vigneti  delle
Dolomiti"  o   "Weinberg   Dolomiten"   nelle   ultime   5   campagne
vitivinicole.».