LA CORTE DEI CONTI 
                    Nella Sezione delle Autonomie 
 
  Nell'Adunanza del 14 ottobre 2013, presieduta dal  Presidente  f.f.
della Corte -  Presidente  della  Sezione  delle  autonomie  Raffaele
Squitieri; 
  (Omissis); 
  Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione; 
  Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei  conti,  approvato
con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni; 
  Vista la legge 14 gennaio 1994,  n.  20,  recante  disposizioni  in
materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti; 
  Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000,  n.  267,  recante  il
Testo  unico  delle  leggi  sull'ordinamento  degli  enti  locali   e
successive modificazioni; 
  Vista la legge 5 giugno 2003,  n.  131,  recante  disposizioni  per
l'adeguamento   dell'ordinamento   della   Repubblica   alla    legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ed  in  particolare  l'art.  7,
commi 7- 8; 
  Visto l'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge  23  dicembre
2005, n. 266 (finanziaria 2006); 
  Visto il decreto  legislativo  23  giugno  2011,  n.  118,  recante
disposizioni in materia di armonizzazione  dei  sistemi  contabili  e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei  loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 marzo 2009,  n.
42; 
  Visti gli articoli da 147 a 147-quinquies, 148 e 148- bis del TUEL,
come modificati dall'art. 3, comma 1, lett. e) del  d.l.  10  ottobre
2012, n. 174, convertito con modificazioni  dalla  legge  7  dicembre
2012, n. 213; 
  Visto  il  Regolamento  per  l'organizzazione  delle  funzioni   di
controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite  in
data 16 giugno 2000 e successive modificazioni; 
  Visto l'art. 8 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102,  in  corso
di conversione, che proroga, al 30  novembre  2013,  il  termine  per
l'approvazione del bilancio di previsione degli Enti locali; 
  Vista la  legge  costituzionale  20  aprile  2012,  n.  1,  che  ha
introdotto  il  principio  del  pareggio  di  bilancio  nella   Carta
costituzionale; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 243, recante  disposizioni  per
l'attuazione  del  principio  del  pareggio  di  bilancio,  ai  sensi
dell'art. 81, sesto comma, della Costituzione; 
  Vista la nota  n.  8472  del  4  ottobre  2013,  con  la  quale  il
Presidente f.f. della Corte dei conti ha convocato la  Sezione  delle
autonomie per l'adunanza del giorno 14 ottobre 2013; 
  Vista la nota  n.  8485  del  7  ottobre  2013,  con  la  quale  il
Presidente f.f. della Corte dei  conti  ha  invitato,  alla  adunanza
odierna, il Ragioniere Generale dello Stato; 
  Vista la nota  n.  8481  del  7  ottobre  2013,  con  la  quale  il
Presidente f.f. della Corte dei  conti  ha  invitato,  alla  adunanza
odierna, il capo Dipartimento per gli affari interni  e  territoriali
del Ministero dell'interno; 
  Vista la nota n.  8482,  del  7  ottobre  2013,  con  la  quale  il
Presidente f.f. della Corte dei  conti  ha  invitato,  alla  adunanza
odierna, il Presidente dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani; 
  Vista la nota  n.  8483  del  7  ottobre  2013,  con  la  quale  il
Presidente f.f. della Corte dei  conti  ha  invitato,  alla  adunanza
odierna, il Presidente dell'Unione Province d'Italia; 
  Uditi  nell'odierna   seduta   i   rappresentanti   del   Ministero
dell'interno, della  Ragioneria  Generale  dello  Stato,  dell'Unione
Province d'Italia e dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani; 
  Uditi i relatori Presidente di Sezione Mario Falcucci e Consigliere
Francesco Petronio; 
 
                              Premesso 
 
  Il percorso per  l'attuazione  del  federalismo  fiscale  e'  stato
intrapreso in un momento di particolari difficolta'  per  la  finanza
pubblica, nel quale si e' reso necessario adottare reiterate  manovre
correttive in corso d'anno e si  sono  manifestati  ripensamenti  sul
modello di imposizione locale finalizzato ad  assicurare  l'autonomia
finanziaria degli enti locali. 
  Il continuo slittamento del termine per l'approvazione del bilancio
preventivo  rappresenta,  dunque,  la  conseguenza  di  un   contesto
caratterizzato da ripetuti provvedimenti legislativi  d'urgenza,  che
hanno determinato incertezze sulle risorse disponibili e inciso sulla
stessa programmazione di bilancio. 
  L'esercizio 2013, in  particolare,  risulta  caratterizzato  da  un
anomalo differimento, al 30 novembre, del termine per  l'approvazione
del bilancio di previsione che, ai sensi dell'art. 151, comma 1,  del
d.lgs. n. 267/2000 (TUEL), gli enti locali sono tenuti  a  deliberare
entro il  31  dicembre  dell'esercizio  precedente,  fatta  salva  la
facolta' che la norma assegna al Ministro dell'interno di  differirlo
con proprio decreto, d'intesa con il Ministro dell'economia  e  delle
finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie  locali,  in
presenza di motivate esigenze. 
  La  possibilita'  del  conferimento  di  proroghe  del  termine  di
presentazione del bilancio - che l'ordinamento contempla a regime - a
seguito della delegificazione della materia e l'uso che ne  e'  stato
fatto in concreto,  inficia  il  principio  della  programmazione  di
bilancio  rendendo  l'esercizio  provvisorio  evenienza  «ricorrente»
piuttosto che «eccezionale». 
  Vale al riguardo ricordare come l'ordinamento  consideri  fatto  di
rilevante  gravita'  la  mancata  presentazione   del   bilancio   di
previsione, al punto da prevedere la sanzione dello scioglimento  del
Consiglio (art. 141 del TUEL) . 
  Il quadro cosi' sinteticamente  descritto  mette  in  evidenza  uno
stridente contrasto tra la severita' con la  quale  la  mancanza  del
momento  della  programmazione  di  bilancio  viene   considerata   e
sanzionata ed  il  continuo  susseguirsi  di  proroghe  concesse  con
provvedimento ministeriale e, talora, con atto normativo. 
  L'originario termine del 31 dicembre  dell'esercizio  precedente  a
quello di riferimento del bilancio di previsione, il cui rispetto  e'
essenziale per l'ordinata gestione delle  risorse,  e'  stato  spesso
spostato troppo  in  avanti,  specialmente  negli  ultimi  due  anni,
causando non pochi inconvenienti. 
  Il differimento del termine, oltre un limite ragionevole, pone  una
serie di questioni interpretative  e,  specialmente,  fa  perdere  di
pregnanza al momento programmatorio che, in  tali  casi,  avviene  in
prossimita' della scadenza del periodo di gestione, quando  e'  ormai
frustrata la possibilita' di attuare manovre incisive di correzione. 
  L'esercizio  provvisorio,  contemplato  dall'art.  163  del   TUEL,
costituiva, nell'ordinamento  degli  enti  locali  ante  riforma  del
Titolo V  della  Costituzione,  l'autorizzazione  alla  gestione  del
bilancio appena deliberato  dall'organo  consiliare,  ma  non  ancora
efficace, essendo condizionato all'esito del controllo preventivo del
comitato regionale di  controllo.  In  via  residuale,  la  norma  in
discorso ha previsto anche l'ipotesi di uno slittamento  del  termine
per la deliberazione del bilancio disposto da norme statali,  con  la
differenza di tener conto, in assenza di bilancio,  delle  previsioni
assestate dell'esercizio precedente. 
  L'istituto della gestione provvisoria, anch'esso  disciplinato  dal
citato art. 163 (comma 2)  del  TUEL,  interveniva  in  maniera  piu'
incisiva nei casi di assenza del bilancio, circoscrivendo la gestione
all'assolvimento delle obbligazioni gia' assunte, delle  obbligazioni
derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi  e  di  obblighi
speciali tassativamente regolati  dalla  legge,  al  pagamento  delle
spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di  canoni,
imposte e tasse,  ed  in  generale,  limitata  alle  sole  operazioni
necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi  e
gravi all'ente. 
  Nei fatti l'esercizio  provvisorio,  in  assenza  di  bilancio  per
differimento dei termini, strumento sopravvissuto  alla  riforma  del
Titolo V della Costituzione, nella sua disciplina mal si concilia con
l'attuale  contesto  normativo.  Infatti,  l'avvio  del   federalismo
fiscale e la conseguente sostituzione di una finanza derivata con una
autonoma, nonche' la riduzione dei trasferimenti statali a titolo  di
contributo  degli  enti  locali  alla  manovra,  hanno  imposto   una
razionalizzazione della spesa  che  puo'  determinare  una  revisione
degli stanziamenti deliberati nell'esercizio precedente. 
  In tale scenario, il ricorso  all'utilizzo  degli  stanziamenti  di
spesa dell'anno precedente, seppure per dodicesimi, non appare idoneo
a  garantire  la  primaria  esigenza  di   preservare,   in   maniera
permanente, gli  equilibri  di  bilancio  e  assicurare  il  pareggio
effettivo. Una  disciplina  piu'  rigorosa,  modellata  similmente  a
quella della gestione provvisoria, in tutti i  casi  di  assenza  del
bilancio,   potrebbe   rivelarsi   maggiormente   efficace   per   il
perseguimento  degli  obiettivi  di   finanza   pubblica   a   tutela
dell'unita' economica della  Repubblica  e  incentiverebbe  gli  enti
locali a provvedere egualmente, anche in presenza di differimenti dei
termini a seguito di disposizioni  statali,  all'approvazione  di  un
bilancio per cosi'  dire  provvisorio,  ma  incentrato  sui  principi
contabili della prudenza, dell'attendibilita' e della coerenza. 
  La situazione dell'esercizio 2013 si connota di particolari  tratti
al limite della irragionevolezza; infatti, l'articolo 8, comma 1, del
decreto legge 31 agosto 2013 n. 102 (eliminazione  IMU),  differisce,
addirittura,  al  30  novembre  il  termine  per  l'approvazione  del
bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2013. 
  Tale proroga, disposta con norma primaria, non manca di determinare
una serie di conseguenze  sulla  gestione  del  bilancio  degli  enti
locali per l'esercizio in corso. 
  Alla  proroga  del  termine  per  l'approvazione  del  bilancio  di
previsione consegue un pesante  ritardo  nella  determinazione  delle
aliquote dei tributi locali e delle tariffe dei servizi pubblici. 
  La determinazione, nel mese di novembre, delle aliquote dei tributi
locali o del costo dei servizi, se effettuata in relazione all'intero
esercizio, oltre a confliggere con  le  disposizioni  in  materia  di
statuto dei diritti del contribuente (legge 27 luglio 2000  n.  212),
si pone in contrasto, non solo con il principio di programmazione, ma
anche con le stesse aspettative  ed  esigenze  dei  cittadini,  degli
utenti  e  delle  imprese  di  conoscere  all'inizio   dell'esercizio
l'ammontare delle imposte e tasse locali, nonche' delle  tariffe  dei
servizi, cosi' da avere informazioni per compiere le scelte  ritenute
piu'  opportune.  Il  differimento   nell'approvazione   degli   atti
impositivi, oltre a provocare possibili accavallamenti  di  scadenze,
con conseguenti aggravi finanziari per i cittadini,  determina  anche
notevoli ritardi nella riscossione  delle  entrate  di  competenza  e
rende ancora piu' onerosa la gestione delle spese e l'osservanza  dei
termini  di  pagamento  dei  debiti   disposti   dalla   legislazione
comunitaria. 
  L'incertezza del quadro normativo e i conseguenti ritardi, con  cui
le amministrazioni sono  in  grado  di  puntualmente  determinare  le
risorse da assegnare, rendono la quantificazione  degli  stanziamenti
di bilancio oggetto  di  stime  basate  su  insufficienti  e  precari
elementi informativi; situazione questa che e' diventata endemica con
il ripetuto avvicendarsi di innovazioni e ripensamenti da  parte  del
legislatore. 
  La programmazione del bilancio - in un quadro variabile ed  esposto
al  sopravvenire  di  interventi  normativi  di  rimodulazione  delle
entrate  e  delle  spese  -  presenta,   sicuramente,   elementi   di
precarieta' , tant'e' che  il  bilancio  di  previsione  deve  essere
aggiustato  con  variazioni  amministrative  e  con  il  progetto  di
assestamento. 
  E' necessaria l'effettiva valorizzazione dei principi  in  tema  di
programmazione, che devono costituire  una  guida  per  gli  enti  in
questo cammino accidentato. E' di rilievo ricordare, al riguardo, che
al  bilancio  di  previsione  non  e'  assegnata  solo  una  funzione
programmatoria (budget), la cui  portata  sarebbe  gia'  di  per  se'
rilevante, ma che ad esso si connette anche l'efficacia  del  vincolo
autorizzatorio  che  costituisce  un   fondamentale   strumento   per
assicurare l'equilibrio del bilancio. Il bilancio di previsione e' il
documento centrale del ciclo di programmazione e controllo dell'ente;
deve  assolvere   contemporaneamente   le   funzioni   di   indirizzo
politico-amministrativo,   economico-finanziario   ed    informativo,
nonche' esprimere  con  chiarezza  e  precisione  gli  obiettivi,  il
fabbisogno finanziario e la sostenibilita'  dello  stesso.  Tutto  il
processo di formazione del sistema  di  bilancio  deve  informarsi  a
corretti  principi  e  postulati   contabili   (unita',   annualita',
universalita' ed  integrita',  veridicita',  pareggio  finanziario  e
pubblicita', prevalenza della sostanza sulla forma,  verificabilita',
coerenza, prudenza, comprensibilita',  attendibilita'  e  congruita',
competenza economica e finanziaria, ecc.). La  corretta  applicazione
della funzione politico-amministrativa risiede  nel  rispetto  di  un
percorso  che  parte  dal  programma  amministrativo  del  sindaco  o
presidente, transita attraverso le  linee  programmatiche  comunicate
all'organo consiliare, trova esplicitazione  nel  piano  generale  di
sviluppo dell'ente - da considerare quale programma di mandato  -  ed
infine si sostanzia nei  documenti  della  programmazione,  relazione
previsionale e programmatica e bilancio pluriennale, nella previsione
del  bilancio  annuale  e,  infine,  nello  strumento  di   indirizzo
gestionale, il piano esecutivo di gestione, quando obbligatorio. 
 
                             Considerato 
 
  La gestione del bilancio con le modalita'  ex  comma  3,  dell'art.
163, del TUEL, va garantita con l'utile impiego  degli  strumenti  di
monitoraggio delle gestioni, di salvaguardia  ed,  eventualmente,  di
risanamento, disciplinati dal TUEL (artt. 193 e ss. e 243-bis e ss.).
A tale fine e' necessario un accurato e continuo riscontro sul  piano
contabile  delle  uscite  e  dei   relativi   mezzi   di   copertura,
prioritariamente, sul versante delle  entrate,  che  risentono  della
variabile del  ridimensionamento  delle  risorse  per  effetto  delle
manovre correttive. 
  Il sistema di bilancio  nell'esercizio  provvisorio,  infatti,  pur
formalmente privo del fondamentale documento di  programmazione,  non
puo'  disattendere  sul  piano   sostanziale   il   principio   della
veridicita'  posto   a   garanzia   della   necessaria   e   corretta
rappresentazione della situazione  finanziaria  dell'ente;  principio
che, riferito alla fase previsionale del sistema di bilancio,  e'  da
intendersi come rigorosa valutazione dei flussi  finanziari  generati
dalle operazioni  che  si  svolgeranno  nel  periodo  di  riferimento
(Principi contabili per gli enti locali - Postulati  del  sistema  di
bilancio). Un rigoroso  monitoraggio  in  tal  senso,  consente,  tra
l'altro,  di  individuare,  per  tempo,  condizioni   di   squilibrio
strutturale ai sensi dell'art. 243-bis del TUEL. 
  La  gestione  per  dodicesimi  dello  stanziamento  assestato   del
bilancio dell'esercizio precedente, rischia, nel 2013, di operare  su
parametri  sovradimensionati,  a  fronte  dei  tagli  connessi   alla
spending review e di un rilevante grado di incertezza  sulle  entrate
proprie di natura tributaria (IMU e TARES), nonche' della  necessita'
di adeguare annualmente il fondo svalutazione crediti in  proporzione
ai crediti risalenti ad annualita' pregresse; adempimento reso  ancor
piu' rigido nei confronti degli enti locali che hanno  fatto  ricorso
all'anticipazione di liquidita'. 
  In  tale  contesto,  e'  assolutamente  necessario  procedere  alla
sostanziale salvaguardia degli equilibri di bilancio in corso d'anno,
in ossequio all'immanente principio  del  pareggio  finanziario,  che
trova   conferma   nelle   disposizioni   introdotte   dall'art.    3
«Rafforzamento  dei  controlli  in  materia  di  Enti   locali»   del
decreto-legge n. 174/2012, convertito con modificazioni  dalla  legge
n. 213/2012, con particolare riferimento al comma 2, lettera c),  del
novellato art. 147 e del nuovo art. 147-quinquies del TUEL. 
  Una  gestione  protratta  dell'esercizio  provvisorio  -   se   non
accompagnata da comportamenti ispirati al  principio  di  prudenza  -
puo',  nella  descritta  situazione  dell'esercizio  2013,   produrre
generalizzati disavanzi di gestione e impedire l'emersione dei debiti
fuori bilancio. 
  In sede di audizione sul testo del disegno di legge per la  riforma
della contabilita'  e  della  finanza  pubblica  (divenuto  legge  n.
196/2009), non a caso, la Corte dei conti aveva inutilmente  proposto
l'inserimento di una norma che ribadisse, in  tale  piu'  generale  e
cogente contesto, l'obbligo, anche per gli enti locali, di approvare,
entro  il  31  dicembre,  il  bilancio  di  previsione   per   l'anno
successivo. 
  Il negativo impatto di un prolungato  esercizio  provvisorio  sugli
equilibri dei conti degli enti locali rischia di  riverberarsi  anche
sull'intera finanza pubblica, sottoposta al  rispetto  dei  parametri
europei  e,  sotto  altro  profilo,  finisce  per  collidere  con  il
principio di coordinamento della finanza pubblica. 
  A seguito della  normativa  costituzionale  che  ha  introdotto  la
regola del pareggio di bilancio (legge costituzionale  n.  1/2012)  e
della successiva legge rinforzata di attuazione (legge n.  243/2012),
una rinnovata attenzione va posta sull'attendibilita' del bilancio di
previsione   annuale   e   pluriennale.   Il    bilancio    triennale
autorizzatorio -  che  incorpora  gli  effetti  delle  manovre  sugli
esercizi successivi - se ben costruito potrebbe, in  parte,  supplire
allo slittamento del  bilancio  di  previsione.  Peraltro  lo  stesso
triennale  e'  esposto,  nell'attuale   rincorrersi   delle   manovre
correttive  e  della  revisione  della  spesa,  all'incertezza  della
evoluzione del quadro programmatico. 
  Resta ferma l'esigenza che  i  bilanci  annuali  e  pluriennali  si
basino su stime ragionevoli sul versante sia delle entrate che  delle
spese, allo scopo di evitare effetti dirompenti  sugli  equilibri  di
bilancio dovuti alla contestuale sovrastima delle entrate  e  ad  una
sottostima delle spese (con la mancata esplicitazione di debiti fuori
bilancio e di passivita' potenziali). 
  La mancata predisposizione del bilancio non  esime,  peraltro,  gli
enti dal  verificare  la  permanenza  degli  equilibri  in  corso  di
gestione. Del resto i piu' incisivi controlli affidati alla Corte dal
d.l. n. 174/2012, si imperniano sulla  verifica  degli  equilibri  di
bilancio, sia a livello di  previsioni  che  di  esito  finale  della
gestione. Si evidenziano,  in  proposito,  gli  adempimenti  posti  a
carico del responsabile dei servizi finanziari degli  enti  locali  e
dei revisori dei conti, sottolineando l'esigenza di un coinvolgimento
attivo nel controllo sugli equilibri finanziari anche da parte  degli
organi  di  governo,  del  direttore  generale  (ove  previsto),  del
Segretario e dei responsabili dei servizi. 
  L'ampio rinvio per la  presentazione  del  bilancio  comporta,  fra
l'altro, criticita' per gli enti locali che stanno sperimentando  gli
effetti dell'armonizzazione contabile e quelli legati  alla  adozione
dei  nuovi  schemi  di  bilancio.  Particolarmente   a   rischio   e'
l'osservanza del patto  di  stabilita'  interno  in  carenza  di  una
programmazione definita dalla legge di bilancio e fortemente  esposta
alla variabilita' delle grandezze chiave in termini di entrata  e  di
spesa. 
  L'assenza della programmazione puo' riflettersi sulle politiche del
personale e  sul  contenimento  della  relativa  spesa,  nonche'  sul
rispetto degli altri vincoli di finanza pubblica. 
  Nel  quadro  delineato  emerge  la  necessita'  che  le  competenti
amministrazioni centrali adottino ogni utile iniziativa  per  evitare
il  ripetersi   di   un   patologico   prolungamento   dell'esercizio
provvisorio che, di fatto, vanifica  il  ruolo  stesso  del  bilancio
preventivo ed espone gli enti locali al  rischio  di  negativi  esiti
gestionali. 
 
                              Ritenuto 
 
  In tale contesto, caratterizzato da continui rinvii dei termini  di
legge, ma, soprattutto,  da  gravi  incertezze  sull'ammontare  delle
risorse disponibili, anche l'effettivita' del controllo  sui  bilanci
preventivi perde il suo significato, con riguardo, soprattutto,  alla
funzione di prevenire i rischi di  possibili  squilibri.  Da  qui  la
scelta di questa Sezione - in via eccezionale  ed  in  ragione  della
complessita' della situazione -  di  non  elaborare,  come  documento
autonomo, il questionario relativo alle Linee Guida EE.LL.  (ex  art.
1, commi 166 e seguenti,  della  legge  23  dicembre  2005,  n.  266)
concernente il Bilancio  di  Previsione  2013.  I  dati  relativi  al
preventivo 2013 saranno raccolti contestualmente a quelli riferiti al
rendiconto dello stesso esercizio, cio', anche al fine di consentire,
alla Corte, una completa  visione  d'insieme  degli  andamenti  della
gestione. 
  In mancanza della approvazione  del  bilancio  di  previsione,  gli
organi di revisione sono chiamati ad una piu' attenta vigilanza sullo
svolgimento della gestione che si svolge al di fuori di precise linee
direttive,  in  un  contesto  di  risorse  decrescenti  e,  pertanto,
maggiormente esposta a rischi di squilibri economico-finanziari. 
  Il processo che si attiva e' inteso anche a verificare come  l'ente
abbia gestito la fase di esercizio provvisorio  (che  puo'  protrarsi
fino ad undici dodicesimi) in assenza di uno strumento autorizzatorio
approvato e come cio' si possa riverberare su  alcuni  aspetti  della
gestione finanziaria dell'ente nel 2013, che si pone  in  continuita'
con i risultati del precedente esercizio. 
  In  questo  scenario  la  Corte   intende   richiamare   i   canoni
fondamentali ed i  principi  contabili  che  devono  governare  anche
l'esercizio provvisorio del bilancio e  sottolinea,  in  particolare,
l'esigenza che siano garantite trasparenza  e  correttezza  contabile
degli atti gestori. 
  Nello stesso  tempo,  la  Sezione  delle  autonomie  non  puo'  non
richiamare l'attenzione delle competenti amministrazioni  centrali  e
locali sulle implicazioni che possono derivare da una gestione svolta
al di fuori della preventiva emanazione di provvedimenti deliberativi
sul bilancio da  parte  degli  organi  politici;  si  tratta  di  una
situazione che puo' portare ad una opacita' della gestione. 
  Per quanto premesso ed  evidenziato,  la  Sezione  delle  autonomie
ritiene utile fornire indicazioni  per  una  gestione  dell'esercizio
provvisorio improntata a principi di prudenza e atta a  salvaguardare
la permanenza in corso d'esercizio degli equilibri di bilancio. 
 
                              Delibera 
 
  1. di approvare l'unito documento, che costituisce parte integrante
della presente deliberazione, riguardante primi indirizzi, ex art. 1,
commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,  relativi
alle previsioni di bilancio 2013,  per  una  gestione,  in  esercizio
provvisorio, ispirata ai principi di prudenza e atta a  salvaguardare
la permanenza in corso d'esercizio degli equilibri di bilancio. 
  2. di soprassedere all'adozione dei questionari annessi alle  Linee
Guida EE.LL. al Bilancio di Previsione 2013,  che  saranno  collegati
alla raccolta dei dati relativa al Rendiconto  2013.  Gli  organi  di
revisione economico-finanziaria degli enti locali  sono  chiamati  ad
effettuare  verifiche  sugli  evidenziati  aspetti   della   gestione
provvisoria,  mentre  non  devono,  allo  stato,   trasmettere   alle
competenti Sezioni regionali di controllo della Corte  dei  conti  la
relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio 2013. Le suddette
indicazioni sono rivolte anche  agli  organi  di  revisione  operanti
presso gli  enti  locali  nel  territorio  delle  Regioni  a  statuto
speciale e Province autonome, nei limiti di  compatibilita'  con  gli
specifici ordinamenti. 
 
                               Dispone 
 
  che copia della presente  deliberazione  venga  trasmessa,  per  le
valutazioni  di  competenza  riguardo  ai  punti  sopraindicati,   al
Ministro dell'interno e al Ministro dell'economia e delle finanze. 
  La presente deliberazione sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana. 
    Cosi' deliberato in Roma nell'adunanza del 14 ottobre 2013. 
 
                                        Il Presidente f.f.: Squitieri 
 
I Relatori: Falcucci - Petronio 
 
Depositata in Segreteria il giorno 17 ottobre 2013 
Il dirigente: Recchia