LA CORTE DEI CONTI Nella Sezione delle Autonomie Nell'Adunanza del 14 ottobre 2013, presieduta dal Presidente f.f. della Corte - Presidente della Sezione delle autonomie Raffaele Squitieri; (Omissis); Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione; Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni; Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti; Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e successive modificazioni; Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ed in particolare l'art. 7, commi 7- 8; Visto l'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (finanziaria 2006); Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 marzo 2009, n. 42; Visti gli articoli da 147 a 147-quinquies, 148 e 148- bis del TUEL, come modificati dall'art. 3, comma 1, lett. e) del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213; Visto il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni; Visto l'art. 8 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, in corso di conversione, che proroga, al 30 novembre 2013, il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli Enti locali; Vista la legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, che ha introdotto il principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale; Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 243, recante disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio, ai sensi dell'art. 81, sesto comma, della Costituzione; Vista la nota n. 8472 del 4 ottobre 2013, con la quale il Presidente f.f. della Corte dei conti ha convocato la Sezione delle autonomie per l'adunanza del giorno 14 ottobre 2013; Vista la nota n. 8485 del 7 ottobre 2013, con la quale il Presidente f.f. della Corte dei conti ha invitato, alla adunanza odierna, il Ragioniere Generale dello Stato; Vista la nota n. 8481 del 7 ottobre 2013, con la quale il Presidente f.f. della Corte dei conti ha invitato, alla adunanza odierna, il capo Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno; Vista la nota n. 8482, del 7 ottobre 2013, con la quale il Presidente f.f. della Corte dei conti ha invitato, alla adunanza odierna, il Presidente dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani; Vista la nota n. 8483 del 7 ottobre 2013, con la quale il Presidente f.f. della Corte dei conti ha invitato, alla adunanza odierna, il Presidente dell'Unione Province d'Italia; Uditi nell'odierna seduta i rappresentanti del Ministero dell'interno, della Ragioneria Generale dello Stato, dell'Unione Province d'Italia e dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani; Uditi i relatori Presidente di Sezione Mario Falcucci e Consigliere Francesco Petronio; Premesso Il percorso per l'attuazione del federalismo fiscale e' stato intrapreso in un momento di particolari difficolta' per la finanza pubblica, nel quale si e' reso necessario adottare reiterate manovre correttive in corso d'anno e si sono manifestati ripensamenti sul modello di imposizione locale finalizzato ad assicurare l'autonomia finanziaria degli enti locali. Il continuo slittamento del termine per l'approvazione del bilancio preventivo rappresenta, dunque, la conseguenza di un contesto caratterizzato da ripetuti provvedimenti legislativi d'urgenza, che hanno determinato incertezze sulle risorse disponibili e inciso sulla stessa programmazione di bilancio. L'esercizio 2013, in particolare, risulta caratterizzato da un anomalo differimento, al 30 novembre, del termine per l'approvazione del bilancio di previsione che, ai sensi dell'art. 151, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 (TUEL), gli enti locali sono tenuti a deliberare entro il 31 dicembre dell'esercizio precedente, fatta salva la facolta' che la norma assegna al Ministro dell'interno di differirlo con proprio decreto, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze. La possibilita' del conferimento di proroghe del termine di presentazione del bilancio - che l'ordinamento contempla a regime - a seguito della delegificazione della materia e l'uso che ne e' stato fatto in concreto, inficia il principio della programmazione di bilancio rendendo l'esercizio provvisorio evenienza «ricorrente» piuttosto che «eccezionale». Vale al riguardo ricordare come l'ordinamento consideri fatto di rilevante gravita' la mancata presentazione del bilancio di previsione, al punto da prevedere la sanzione dello scioglimento del Consiglio (art. 141 del TUEL) . Il quadro cosi' sinteticamente descritto mette in evidenza uno stridente contrasto tra la severita' con la quale la mancanza del momento della programmazione di bilancio viene considerata e sanzionata ed il continuo susseguirsi di proroghe concesse con provvedimento ministeriale e, talora, con atto normativo. L'originario termine del 31 dicembre dell'esercizio precedente a quello di riferimento del bilancio di previsione, il cui rispetto e' essenziale per l'ordinata gestione delle risorse, e' stato spesso spostato troppo in avanti, specialmente negli ultimi due anni, causando non pochi inconvenienti. Il differimento del termine, oltre un limite ragionevole, pone una serie di questioni interpretative e, specialmente, fa perdere di pregnanza al momento programmatorio che, in tali casi, avviene in prossimita' della scadenza del periodo di gestione, quando e' ormai frustrata la possibilita' di attuare manovre incisive di correzione. L'esercizio provvisorio, contemplato dall'art. 163 del TUEL, costituiva, nell'ordinamento degli enti locali ante riforma del Titolo V della Costituzione, l'autorizzazione alla gestione del bilancio appena deliberato dall'organo consiliare, ma non ancora efficace, essendo condizionato all'esito del controllo preventivo del comitato regionale di controllo. In via residuale, la norma in discorso ha previsto anche l'ipotesi di uno slittamento del termine per la deliberazione del bilancio disposto da norme statali, con la differenza di tener conto, in assenza di bilancio, delle previsioni assestate dell'esercizio precedente. L'istituto della gestione provvisoria, anch'esso disciplinato dal citato art. 163 (comma 2) del TUEL, interveniva in maniera piu' incisiva nei casi di assenza del bilancio, circoscrivendo la gestione all'assolvimento delle obbligazioni gia' assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed in generale, limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente. Nei fatti l'esercizio provvisorio, in assenza di bilancio per differimento dei termini, strumento sopravvissuto alla riforma del Titolo V della Costituzione, nella sua disciplina mal si concilia con l'attuale contesto normativo. Infatti, l'avvio del federalismo fiscale e la conseguente sostituzione di una finanza derivata con una autonoma, nonche' la riduzione dei trasferimenti statali a titolo di contributo degli enti locali alla manovra, hanno imposto una razionalizzazione della spesa che puo' determinare una revisione degli stanziamenti deliberati nell'esercizio precedente. In tale scenario, il ricorso all'utilizzo degli stanziamenti di spesa dell'anno precedente, seppure per dodicesimi, non appare idoneo a garantire la primaria esigenza di preservare, in maniera permanente, gli equilibri di bilancio e assicurare il pareggio effettivo. Una disciplina piu' rigorosa, modellata similmente a quella della gestione provvisoria, in tutti i casi di assenza del bilancio, potrebbe rivelarsi maggiormente efficace per il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica a tutela dell'unita' economica della Repubblica e incentiverebbe gli enti locali a provvedere egualmente, anche in presenza di differimenti dei termini a seguito di disposizioni statali, all'approvazione di un bilancio per cosi' dire provvisorio, ma incentrato sui principi contabili della prudenza, dell'attendibilita' e della coerenza. La situazione dell'esercizio 2013 si connota di particolari tratti al limite della irragionevolezza; infatti, l'articolo 8, comma 1, del decreto legge 31 agosto 2013 n. 102 (eliminazione IMU), differisce, addirittura, al 30 novembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2013. Tale proroga, disposta con norma primaria, non manca di determinare una serie di conseguenze sulla gestione del bilancio degli enti locali per l'esercizio in corso. Alla proroga del termine per l'approvazione del bilancio di previsione consegue un pesante ritardo nella determinazione delle aliquote dei tributi locali e delle tariffe dei servizi pubblici. La determinazione, nel mese di novembre, delle aliquote dei tributi locali o del costo dei servizi, se effettuata in relazione all'intero esercizio, oltre a confliggere con le disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente (legge 27 luglio 2000 n. 212), si pone in contrasto, non solo con il principio di programmazione, ma anche con le stesse aspettative ed esigenze dei cittadini, degli utenti e delle imprese di conoscere all'inizio dell'esercizio l'ammontare delle imposte e tasse locali, nonche' delle tariffe dei servizi, cosi' da avere informazioni per compiere le scelte ritenute piu' opportune. Il differimento nell'approvazione degli atti impositivi, oltre a provocare possibili accavallamenti di scadenze, con conseguenti aggravi finanziari per i cittadini, determina anche notevoli ritardi nella riscossione delle entrate di competenza e rende ancora piu' onerosa la gestione delle spese e l'osservanza dei termini di pagamento dei debiti disposti dalla legislazione comunitaria. L'incertezza del quadro normativo e i conseguenti ritardi, con cui le amministrazioni sono in grado di puntualmente determinare le risorse da assegnare, rendono la quantificazione degli stanziamenti di bilancio oggetto di stime basate su insufficienti e precari elementi informativi; situazione questa che e' diventata endemica con il ripetuto avvicendarsi di innovazioni e ripensamenti da parte del legislatore. La programmazione del bilancio - in un quadro variabile ed esposto al sopravvenire di interventi normativi di rimodulazione delle entrate e delle spese - presenta, sicuramente, elementi di precarieta' , tant'e' che il bilancio di previsione deve essere aggiustato con variazioni amministrative e con il progetto di assestamento. E' necessaria l'effettiva valorizzazione dei principi in tema di programmazione, che devono costituire una guida per gli enti in questo cammino accidentato. E' di rilievo ricordare, al riguardo, che al bilancio di previsione non e' assegnata solo una funzione programmatoria (budget), la cui portata sarebbe gia' di per se' rilevante, ma che ad esso si connette anche l'efficacia del vincolo autorizzatorio che costituisce un fondamentale strumento per assicurare l'equilibrio del bilancio. Il bilancio di previsione e' il documento centrale del ciclo di programmazione e controllo dell'ente; deve assolvere contemporaneamente le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, economico-finanziario ed informativo, nonche' esprimere con chiarezza e precisione gli obiettivi, il fabbisogno finanziario e la sostenibilita' dello stesso. Tutto il processo di formazione del sistema di bilancio deve informarsi a corretti principi e postulati contabili (unita', annualita', universalita' ed integrita', veridicita', pareggio finanziario e pubblicita', prevalenza della sostanza sulla forma, verificabilita', coerenza, prudenza, comprensibilita', attendibilita' e congruita', competenza economica e finanziaria, ecc.). La corretta applicazione della funzione politico-amministrativa risiede nel rispetto di un percorso che parte dal programma amministrativo del sindaco o presidente, transita attraverso le linee programmatiche comunicate all'organo consiliare, trova esplicitazione nel piano generale di sviluppo dell'ente - da considerare quale programma di mandato - ed infine si sostanzia nei documenti della programmazione, relazione previsionale e programmatica e bilancio pluriennale, nella previsione del bilancio annuale e, infine, nello strumento di indirizzo gestionale, il piano esecutivo di gestione, quando obbligatorio. Considerato La gestione del bilancio con le modalita' ex comma 3, dell'art. 163, del TUEL, va garantita con l'utile impiego degli strumenti di monitoraggio delle gestioni, di salvaguardia ed, eventualmente, di risanamento, disciplinati dal TUEL (artt. 193 e ss. e 243-bis e ss.). A tale fine e' necessario un accurato e continuo riscontro sul piano contabile delle uscite e dei relativi mezzi di copertura, prioritariamente, sul versante delle entrate, che risentono della variabile del ridimensionamento delle risorse per effetto delle manovre correttive. Il sistema di bilancio nell'esercizio provvisorio, infatti, pur formalmente privo del fondamentale documento di programmazione, non puo' disattendere sul piano sostanziale il principio della veridicita' posto a garanzia della necessaria e corretta rappresentazione della situazione finanziaria dell'ente; principio che, riferito alla fase previsionale del sistema di bilancio, e' da intendersi come rigorosa valutazione dei flussi finanziari generati dalle operazioni che si svolgeranno nel periodo di riferimento (Principi contabili per gli enti locali - Postulati del sistema di bilancio). Un rigoroso monitoraggio in tal senso, consente, tra l'altro, di individuare, per tempo, condizioni di squilibrio strutturale ai sensi dell'art. 243-bis del TUEL. La gestione per dodicesimi dello stanziamento assestato del bilancio dell'esercizio precedente, rischia, nel 2013, di operare su parametri sovradimensionati, a fronte dei tagli connessi alla spending review e di un rilevante grado di incertezza sulle entrate proprie di natura tributaria (IMU e TARES), nonche' della necessita' di adeguare annualmente il fondo svalutazione crediti in proporzione ai crediti risalenti ad annualita' pregresse; adempimento reso ancor piu' rigido nei confronti degli enti locali che hanno fatto ricorso all'anticipazione di liquidita'. In tale contesto, e' assolutamente necessario procedere alla sostanziale salvaguardia degli equilibri di bilancio in corso d'anno, in ossequio all'immanente principio del pareggio finanziario, che trova conferma nelle disposizioni introdotte dall'art. 3 «Rafforzamento dei controlli in materia di Enti locali» del decreto-legge n. 174/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 213/2012, con particolare riferimento al comma 2, lettera c), del novellato art. 147 e del nuovo art. 147-quinquies del TUEL. Una gestione protratta dell'esercizio provvisorio - se non accompagnata da comportamenti ispirati al principio di prudenza - puo', nella descritta situazione dell'esercizio 2013, produrre generalizzati disavanzi di gestione e impedire l'emersione dei debiti fuori bilancio. In sede di audizione sul testo del disegno di legge per la riforma della contabilita' e della finanza pubblica (divenuto legge n. 196/2009), non a caso, la Corte dei conti aveva inutilmente proposto l'inserimento di una norma che ribadisse, in tale piu' generale e cogente contesto, l'obbligo, anche per gli enti locali, di approvare, entro il 31 dicembre, il bilancio di previsione per l'anno successivo. Il negativo impatto di un prolungato esercizio provvisorio sugli equilibri dei conti degli enti locali rischia di riverberarsi anche sull'intera finanza pubblica, sottoposta al rispetto dei parametri europei e, sotto altro profilo, finisce per collidere con il principio di coordinamento della finanza pubblica. A seguito della normativa costituzionale che ha introdotto la regola del pareggio di bilancio (legge costituzionale n. 1/2012) e della successiva legge rinforzata di attuazione (legge n. 243/2012), una rinnovata attenzione va posta sull'attendibilita' del bilancio di previsione annuale e pluriennale. Il bilancio triennale autorizzatorio - che incorpora gli effetti delle manovre sugli esercizi successivi - se ben costruito potrebbe, in parte, supplire allo slittamento del bilancio di previsione. Peraltro lo stesso triennale e' esposto, nell'attuale rincorrersi delle manovre correttive e della revisione della spesa, all'incertezza della evoluzione del quadro programmatico. Resta ferma l'esigenza che i bilanci annuali e pluriennali si basino su stime ragionevoli sul versante sia delle entrate che delle spese, allo scopo di evitare effetti dirompenti sugli equilibri di bilancio dovuti alla contestuale sovrastima delle entrate e ad una sottostima delle spese (con la mancata esplicitazione di debiti fuori bilancio e di passivita' potenziali). La mancata predisposizione del bilancio non esime, peraltro, gli enti dal verificare la permanenza degli equilibri in corso di gestione. Del resto i piu' incisivi controlli affidati alla Corte dal d.l. n. 174/2012, si imperniano sulla verifica degli equilibri di bilancio, sia a livello di previsioni che di esito finale della gestione. Si evidenziano, in proposito, gli adempimenti posti a carico del responsabile dei servizi finanziari degli enti locali e dei revisori dei conti, sottolineando l'esigenza di un coinvolgimento attivo nel controllo sugli equilibri finanziari anche da parte degli organi di governo, del direttore generale (ove previsto), del Segretario e dei responsabili dei servizi. L'ampio rinvio per la presentazione del bilancio comporta, fra l'altro, criticita' per gli enti locali che stanno sperimentando gli effetti dell'armonizzazione contabile e quelli legati alla adozione dei nuovi schemi di bilancio. Particolarmente a rischio e' l'osservanza del patto di stabilita' interno in carenza di una programmazione definita dalla legge di bilancio e fortemente esposta alla variabilita' delle grandezze chiave in termini di entrata e di spesa. L'assenza della programmazione puo' riflettersi sulle politiche del personale e sul contenimento della relativa spesa, nonche' sul rispetto degli altri vincoli di finanza pubblica. Nel quadro delineato emerge la necessita' che le competenti amministrazioni centrali adottino ogni utile iniziativa per evitare il ripetersi di un patologico prolungamento dell'esercizio provvisorio che, di fatto, vanifica il ruolo stesso del bilancio preventivo ed espone gli enti locali al rischio di negativi esiti gestionali. Ritenuto In tale contesto, caratterizzato da continui rinvii dei termini di legge, ma, soprattutto, da gravi incertezze sull'ammontare delle risorse disponibili, anche l'effettivita' del controllo sui bilanci preventivi perde il suo significato, con riguardo, soprattutto, alla funzione di prevenire i rischi di possibili squilibri. Da qui la scelta di questa Sezione - in via eccezionale ed in ragione della complessita' della situazione - di non elaborare, come documento autonomo, il questionario relativo alle Linee Guida EE.LL. (ex art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266) concernente il Bilancio di Previsione 2013. I dati relativi al preventivo 2013 saranno raccolti contestualmente a quelli riferiti al rendiconto dello stesso esercizio, cio', anche al fine di consentire, alla Corte, una completa visione d'insieme degli andamenti della gestione. In mancanza della approvazione del bilancio di previsione, gli organi di revisione sono chiamati ad una piu' attenta vigilanza sullo svolgimento della gestione che si svolge al di fuori di precise linee direttive, in un contesto di risorse decrescenti e, pertanto, maggiormente esposta a rischi di squilibri economico-finanziari. Il processo che si attiva e' inteso anche a verificare come l'ente abbia gestito la fase di esercizio provvisorio (che puo' protrarsi fino ad undici dodicesimi) in assenza di uno strumento autorizzatorio approvato e come cio' si possa riverberare su alcuni aspetti della gestione finanziaria dell'ente nel 2013, che si pone in continuita' con i risultati del precedente esercizio. In questo scenario la Corte intende richiamare i canoni fondamentali ed i principi contabili che devono governare anche l'esercizio provvisorio del bilancio e sottolinea, in particolare, l'esigenza che siano garantite trasparenza e correttezza contabile degli atti gestori. Nello stesso tempo, la Sezione delle autonomie non puo' non richiamare l'attenzione delle competenti amministrazioni centrali e locali sulle implicazioni che possono derivare da una gestione svolta al di fuori della preventiva emanazione di provvedimenti deliberativi sul bilancio da parte degli organi politici; si tratta di una situazione che puo' portare ad una opacita' della gestione. Per quanto premesso ed evidenziato, la Sezione delle autonomie ritiene utile fornire indicazioni per una gestione dell'esercizio provvisorio improntata a principi di prudenza e atta a salvaguardare la permanenza in corso d'esercizio degli equilibri di bilancio. Delibera 1. di approvare l'unito documento, che costituisce parte integrante della presente deliberazione, riguardante primi indirizzi, ex art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, relativi alle previsioni di bilancio 2013, per una gestione, in esercizio provvisorio, ispirata ai principi di prudenza e atta a salvaguardare la permanenza in corso d'esercizio degli equilibri di bilancio. 2. di soprassedere all'adozione dei questionari annessi alle Linee Guida EE.LL. al Bilancio di Previsione 2013, che saranno collegati alla raccolta dei dati relativa al Rendiconto 2013. Gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali sono chiamati ad effettuare verifiche sugli evidenziati aspetti della gestione provvisoria, mentre non devono, allo stato, trasmettere alle competenti Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti la relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio 2013. Le suddette indicazioni sono rivolte anche agli organi di revisione operanti presso gli enti locali nel territorio delle Regioni a statuto speciale e Province autonome, nei limiti di compatibilita' con gli specifici ordinamenti. Dispone che copia della presente deliberazione venga trasmessa, per le valutazioni di competenza riguardo ai punti sopraindicati, al Ministro dell'interno e al Ministro dell'economia e delle finanze. La presente deliberazione sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Cosi' deliberato in Roma nell'adunanza del 14 ottobre 2013. Il Presidente f.f.: Squitieri I Relatori: Falcucci - Petronio Depositata in Segreteria il giorno 17 ottobre 2013 Il dirigente: Recchia