IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di intervenire  con
misure finanziarie in favore degli enti territoriali; 
 
  Ritenuta, altresi',  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di
adottare interventi economici e misure a sostegno del territorio; 
 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 29 ottobre 2013; 
 
  Sulla proposta del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  del
Ministro dell'interno, del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,
del Ministro per gli affari regionali e le autonomie; 
 
                  Emana il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
                     Misure finanziarie urgenti 
 
  1. All'articolo 9  del  decreto  legge  31  agosto  2013,  n.  102,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013,  n.  124,
dopo il comma 9, sono aggiunti i seguenti: 
     "9-bis. Per gli enti in sperimentazione, di cui all'articolo  36
del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e comunque nelle more
dell'entrata in vigore dell'armonizzazione dei  sistemi  contabili  e
degli schemi di bilancio di cui  al  decreto  legislativo  23  giugno
2011, n. 118, non si applicano gli articoli 242  e  243  del  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n 267. 
     9-ter. Per gli enti in sperimentazione l'eventuale disavanzo  di
amministrazione  derivante  dal  riaccertamento   straordinario   dei
residui di cui di cui all'articolo 14 del DPCM 28 dicembre 2011 e dal
primo accantonamento al  fondo  crediti  di  dubbia  esigibilita'  e'
ripianato per una quota pari almeno al 10 per cento l'anno.". 
 
  2. All'articolo  16  del  decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, sono
apportate le seguenti modificazioni: 
     a) dopo il comma 5 e' inserito il  seguente:  "5  bis.  Ai  fini
della  completa  attuazione  del  piano  di  rientro  dal   disavanzo
accertato, il Commissario adotta i provvedimenti piu' idonei in  tema
di  rimodulazione  dei  servizi,  di  applicazione   di   misure   di
efficientamento coerenti con costi standard  individuati  sulla  base
del  mercato,  omogenei  a  livello  nazionale,  che  consentano   il
confronto con le migliori pratiche gestionali e di  fissazione  delle
tariffe che tengano conto della tariffa  media  applicata  a  livello
nazionale per passeggero/Km, e di fissazione delle tariffe aziendali,
nonche' di definizione della dotazione di personale, compatibili  con
il perseguimento dell'obiettivo dell'equilibrio economico."; 
     b) il comma 6-quater e' sostituito dal seguente: "6-quater.  Per
la celere realizzazione delle attivita' di cui ai commi da 5 a 6-ter,
il Commissario costituisce una struttura di supporto,  definendone  i
compiti e le modalita' operative, con oneri a  carico  delle  risorse
individuate dal comma 9 e dall'articolo 11, commi da  13  a  16,  del
decreto legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 9 agosto 2013, n. 99."; 
     c) dopo il comma 9 e' inserito il seguente: "9-bis.  Nelle  more
dell'approvazione dei piani  di  cui  al  comma  5,  ed  al  fine  di
garantire la continuita' aziendale, il Commissario  puo'  richiedere,
con propri decreti, anticipazioni dell'erogazione,  anche  integrale,
delle risorse del Fondo per la coesione e lo sviluppo di cui al comma
9, nonche' di quelle  previste  dall'articolo  1,  comma  9-bis,  del
decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 dicembre  2012,  n.  213  e  successive  modificazioni,
finalizzate alle spese strettamente necessarie a garantire i  livelli
essenziali delle  prestazioni  del  servizio  di  trasporto  pubblico
locale e alla prosecuzione del pagamento del debito pregresso. 
 
  3. All'articolo 1, comma 177, della legge 24 dicembre 2012, n. 228,
la parola «2013» e' sostituita dalla seguente: «2014». 
 
  4. All'articolo 1 del  decreto  legge  10  ottobre  2012,  n.  174,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre  2012,  n.  213
sono apportate le seguenti modificazioni: 
     a) il comma 9-bis e' sostituito dal seguente: "9-bis. Al fine di
agevolare la rimozione degli squilibri  finanziari,  nello  stato  di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze  e'  istituito
un Fondo di rotazione, con una  dotazione  di  50  milioni  di  euro,
finalizzato a concedere alla regione Campania anticipazioni di  cassa
per il  finanziamento  del  piano  di  rientro  di  cui  al  comma  5
dell'articolo 16 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,  convertito
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134."; 
     b) al comma 9-ter, le parole "da emanare entro il termine del 31
marzo  2013  sono  individuati  i  criteri  per   la   determinazione
dell'importo  massimo  dell'anticipazione  di  cui  al  comma   9-bis
attribuibile  a  ciascuna  regione,  nonche'  le  modalita'  per   la
concessione e per la restituzione della stessa in un periodo  massimo
di 10 anni, decorrente dall'anno successivo a  quello  in  cui  viene
erogata   l'anticipazione.   I   criteri   per   la    determinazione
dell'anticipazione attribuibile a ciascuna Regione sono definiti  nei
limiti dell'importo massimo fissato in euro 10 per abitante  e  della
disponibilita' annua del Fondo." sono sostituite dalle seguenti "sono
definite le modalita'  per  la  concessione  e  per  la  restituzione
dell'anticipazione di cui al comma 9-bis in un periodo massimo di  10
anni, decorrente dall'anno successivo a quello in cui  viene  erogata
l'anticipazione stessa."; 
     c) al comma 9-quater le parole :"dalle regioni" sono  sostituite
dalle seguenti: "dalla regione Campania"; 
     d) al comma 9-sexies le parole :"alle regioni interessate"  sono
sostituite dalle seguenti: "alla regione Campania"; 
     e) al comma 9-septies, le parole "di cui al  comma  9-bis"  sono
sostituite dalle seguenti "di cui  all'articolo  14,  comma  22,  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122". 
 
  5. Al comma 196-bis dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009 n.
191, sono  aggiunti,  in  fine,  i  seguenti  periodi:  "Il  medesimo
Commissario straordinario e' autorizzato ad inserire, per un  importo
complessivo massimo di 115 milioni di euro, nella  massa  passiva  di
cui al documento predisposto ai sensi dell'articolo 14, comma 13-bis,
del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010 n. 122,  le  eventuali  ulteriori  partite
debitorie rivenienti da obbligazioni od  oneri  del  comune  di  Roma
anteriori al 28 aprile 2008, alla cui individuazione si  procede  con
determinazioni dirigenziali, assunte con l'attestazione dell'avvenuta
assistenza giuridico amministrativa  del  Segretario.  Roma  Capitale
puo' riacquisire l'esclusiva titolarita' di crediti,  inseriti  nella
massa attiva di cui al documento  predisposto  ai  sensi  del  citato
articolo 14, comma 13-bis, del decreto-legge 31  maggio  2010,  n.78,
verso  le  societa'  dalla  medesima  partecipate  anche  compensando
totalmente o parzialmente gli stessi con partite  a  debito  inserite
nella massa passiva di cui al  citato  documento.  Roma  Capitale  e'
altresi' autorizzata ad avvalersi di appositi piani  pluriennali  per
il  rientro  dai  crediti  verso   le   proprie   partecipate   cosi'
riacquisiti. Il Commissario straordinario e' altresi' autorizzato  ad
iscrivere nella massa passiva, ai fini del loro reintegro,  le  somme
erogate al comune di Roma per l'anno 2009 per  effetto  del  comma  3
dell'articolo 5 del decreto legge 7 ottobre 2008,  n.154,  convertito
con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2008,  n.189,  e  trasferite
alla gestione commissariale nelle more dell'utilizzo  del  contributo
di cui all'ultimo periodo del citato comma 3. Gli  importi  derivanti
dall'applicazione del quarto, quinto, sesto e settimo periodo possono
essere utilizzati per garantire l'equilibrio di  parte  corrente  del
bilancio di Roma Capitale per  gli  anni  2013  e  2014  e  non  sono
considerati tra le entrate finali di cui all'articolo  31,  comma  3,
della legge 12 novembre 2011, n. 183, rilevanti ai fini del patto  di
stabilita' interno per i medesimi anni. 
 
  6. All'articolo 14, del  decreto  legge  31  maggio  2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,  n.  122,
dopo il comma 18, e' inserito il seguente: 
     "18-bis.  A  decorrere  dal   1°   gennaio   2014   l'incremento
dell'addizionale  comunale  all'imposta  sul  reddito  delle  persone
fisiche di cui al comma 14, lettera b),  non  rileva  ai  fini  della
determinazione del limite massimo della variazione  dell'aliquota  di
compartecipazione dell'addizionale di cui all'articolo  1,  comma  3,
del decreto legislativo  28  settembre  1998,  n.  360  e  successive
modificazioni ed integrazioni.". 
 
  7. Per l'anno 2013 e' attribuito al comune di Milano un  contributo
di 25 milioni di euro a titolo di  concorso  al  finanziamento  delle
spese per la realizzazione di Expo 2015.  Il  contributo  di  cui  al
primo periodo non  e'  considerato  tra  le  entrate  finali  di  cui
all'articolo 31, comma 3, della  legge  12  novembre  2011,  n.  183,
rilevanti ai fini del patto di stabilita' interno 2013.  Al  relativo
onere, pari a euro 25 milioni per l'anno 2013, si provvede: 
     a)   quanto   9,4   milioni   di   euro    mediante    riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma  97,  della
legge 24 dicembre 2007, n. 244 e  quanto  600.000  di  euro  mediante
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  2,  comma
100, della medesima legge; 
     b)  quanto  ad  euro  15  milioni   mediante   riduzione   dello
stanziamento  iscritto  in  bilancio  per  le  finalita'  di  cui  al
all'articolo 15 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 
 
  8. All'articolo 46-ter, comma 2, del decreto-legge 21 giugno  2013,
n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
     a) dopo le parole "le societa' in house degli enti  locali  soci
di EXPO spa"  sono  aggiunte  le  seguenti:  "e  gli  enti  regionali
impegnati  in   attivita'   indispensabili   per   la   realizzazione
dell'Esposizione universale"; 
     b) le parole "31 dicembre 2015" sono sostituite dalle  seguenti:
"31 dicembre 2016,". 
 
  9. Al fine di contribuire al superamento della crisi  in  atto  nel
ciclo di gestione integrata nel  territorio  di  Roma  capitale,  per
assicurare l'attuazione  degli  interventi  previsti  dal  Protocollo
d'intesa del 4 agosto 2012, "Patto per Roma", previa  validazione  da
parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare del programma di lavoro triennale "Raccolta differenziata",  ivi
previsto, opportunamente rimodulato sulla  base  delle  risorse  rese
disponibili, sono finalizzate: 
     a) nel limite di 6 milioni di euro per il 2013, 6,5  milioni  di
euro per il 2014  e  7,5  milioni  di  euro  per  il  2015,  mediante
corrispondente utilizzo delle risorse iscritte  in  bilancio,  per  i
medesimi esercizi, ai sensi dell'articolo 10, comma  1,  del  decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
     b) nel limite di 5,5 milioni di euro per il 2014 e 3 milioni  di
euro per il 2015, le risorse finanziarie disponibili nello  stato  di
previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio
e del mare, per i medesimi esercizi, a valere sull'autorizzazione  di
spesa recata dall'articolo 2, comma  323,  della  legge  24  dicembre
2007, n. 244. 
 
  10. Al fine di  superare  la  situazione  di  crisi  derivante  dal
mancato completamento dei lavori di  sistemazione  idrogeologica  dei
versanti  di  frana  nel  comune  di  Assisi,   previa   integrazione
dell'Accordo di programma  del  3  novembre  2010  stipulato  tra  il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la
regione Umbria, sono finalizzate risorse nel limite di 2  milioni  di
euro per il 2014. All'onere derivante dall'applicazione del  presente
comma si provvede  mediante  corrispondente  utilizzo  delle  risorse
iscritte in bilancio, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Il Ministro dell'Economia e  delle
Finanze  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le
occorrenti variazioni di bilancio. All'articolo 17,  comma  1,  primo
periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26,  le  parole  "non
oltre i tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "non  oltre  i  sei
anni". Alla compensazione degli  effetti  finanziari  in  termini  di
fabbisogno e di indebitamento  netto  derivanti  dall'attuazione  del
comma 9, lettera a) e del presente comma,  valutati  complessivamente
in 6 milioni di euro per il 2013, 8,5 milioni di euro per il  2014  e
7,5 milioni di euro per il 2015, si provvede mediante  corrispondente
utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari  non
previsti a legislazione vigente  conseguenti  all'attualizzazione  di
contributi  pluriennali,  di  cui  all'articolo  6,  comma   2,   del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni. 
 
  11. Al fine di accelerare la  progettazione  e  l'attuazione  degli
interventi di bonifica e riparazione del danno  ambientale  nel  Sito
Contaminato  di  interesse  nazionale  di  Crotone,   con   priorita'
nell'area archeologica Kroton, le somme liquidate per il risarcimento
del danno ambientale a favore dell'amministrazione  dello  Stato  con
sentenza n. 2536 del  28  febbraio  2013  del  Tribunale  di  Milano,
passata in giudicato, sono versate  all'entrata  del  bilancio  dello
Stato, per essere riassegnate al pertinente capitolo dello  stato  di
previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio
e del mare e destinate alle finalita' di cui al presente  comma.  Con
successivo decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su
proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio  e
del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
e' nominato un Commissario Straordinario ai  sensi  dell'articolo  20
del  decreto-legge  29  novembre  2008,  n.  185,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono individuati le
attivita' del Commissario, nel limite  delle  risorse  acquisite,  le
relative modalita' di utilizzo nonche' il  compenso  del  Commissario
straordinario, determinato ai sensi dell'articolo 15,  comma  3,  del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. 
 
  12. All'articolo 259 del testo unico delle  leggi  sull'ordinamento
degli enti locali di cui al decreto legislativo 18  agosto  2000,  n.
267, dopo il comma 1-bis e' inserito il seguente: 
     "1-ter. Negli enti con popolazione superiore a 60.000  abitanti,
nel caso in cui il riequilibrio del bilancio  sia  significativamente
condizionato dall'esito delle  misure  di  riduzione  dei  costi  dei
servizi, nonche' dalla razionalizzazione di  tutti  gli  organismi  e
societa' partecipati, i cui costi incidono  sul  bilancio  dell'ente,
l'ente puo' raggiungere l'equilibrio, in deroga alle  norme  vigenti,
entro l'esercizio in cui si completa la riorganizzazione dei  servizi
comunali e la razionalizzazione di tutti gli organismi partecipati  e
comunque entro tre anni, compreso quello in cui e'  stato  deliberato
il dissesto. Fino  al  raggiungimento  dell'equilibrio,  l'organo  di
revisione  economico-finanziaria  dell'ente  trasmette  al  Ministero
dell'interno, entro 30 giorni dalla scadenza  di  ciascun  esercizio,
una relazione sull'efficacia delle misure adottate e sugli  obiettivi
raggiunti nell'esercizio. 
 
  13. Ai comuni di cui al comma 1-ter dell'articolo 259  del  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come introdotto dal comma 12  del
presente articolo, che non hanno rispettato nell'anno 2012 i  vincoli
del patto di stabilita' interno, la sanzione di cui all'articolo  31,
comma 26, lettera a),  della  legge  12  novembre  2011,  n.  183  e'
comminata dal Ministro dell'interno nel terzo esercizio successivo  a
quello di raggiungimento dell'equilibrio. 
 
  14. All'onere derivante dal comma  13,  pari  a  670.000  euro,  si
provvede    con    corrispondente    riduzione,    nell'anno    2013,
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 100,  della
legge 24 dicembre 2007, n. 244. 
 
  15. All'articolo  1  del  decreto-legge  18  gennaio  1993,  n.  9,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993, n. 67, sono
apportate le seguenti modificazioni: 
     a)  al  comma  5  le  parole:  "unita'  sanitarie  locali"  sono
sostituite dalle seguenti: "aziende sanitarie locali e  ospedaliere";
e, alla fine, sono aggiunte le seguenti parole: "A tal fine  l'organo
amministrativo dei predetti enti, con deliberazione adottata per ogni
trimestre,  quantifica  preventivamente  le   somme   oggetto   delle
destinazioni previste nel primo periodo."; 
     b)  dopo  il  comma  5  e'  inserito  il  seguente:  "5-bis.  La
deliberazione di cui al comma 5  e'  comunicata,  a  mezzo  di  posta
elettronica certificata, all'istituto cui e' affidato il servizio  di
tesoreria o cassa contestualmente  alla  sua  adozione.  Al  fine  di
garantire l'espletamento delle finalita' di cui  al  comma  5,  dalla
data della predetta comunicazione il tesoriere e' obbligato a rendere
immediatamente disponibili le somme di spettanza  dell'ente  indicate
nella deliberazione, anche in caso di notifica di pignoramento  o  di
pendenza  di  procedura  esecutiva  nei  confronti  dell'ente,  senza
necessita'  di  previa  pronuncia  giurisdizionale.  Dalla  data   di
adozione della deliberazione  l'ente  non  puo'  emettere  mandati  a
titoli  diversi  da  quelli  vincolati,  se  non  seguendo   l'ordine
cronologico delle fatture cosi' come pervenuto per il pagamento o, se
non  e'  prescritta  fattura,  dalla  data  della  deliberazione   di
impegno.". 
 
  16.  All'articolo  7  del  decreto-legge  8  aprile   2013,   n.35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, sono
apportate le seguenti modificazioni: 
     a) il comma 4-bis e' sostituito dal seguente: 
       «4-bis. A decorrere dal 30 aprile 2014, con  riferimento  alle
somme  dovute  per  somministrazioni,  forniture  e  appalti  e   per
obbligazioni relative a prestazioni professionali, le amministrazioni
pubbliche individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della  legge
31 dicembre 2009, n.196, sulla base dei dati trasmessi dai  creditori
anche  a  mezzo  fattura   elettronica,   mediante   la   piattaforma
elettronica  per  la   gestione   telematica   del   rilascio   delle
certificazioni, comunicano l'importo  dei  pagamenti  non  effettuati
relativi ai debiti certi, liquidi ed esigibili in  essere  alla  data
della comunicazione, per i quali sia stato  superato  il  termine  di
decorrenza degli interessi moratori di cui all'articolo 4 del decreto
legislativo 9 ottobre 2002, n. 231. Le comunicazioni sono  effettuate
entro  sessanta  giorni  dalla  scadenza  del  predetto  termine   di
decorrenza."; 
     b) dopo il comma 4-bis sono aggiunti i seguenti commi: 
       "4-ter. La comunicazione di cui al comma 4-bis contiene: 
       a) l'importo dei singoli debiti; 
       b) il numero identificativo  e  la  data  di  emissione  della
fattura o della richiesta equivalente di pagamento nonche' il  codice
fiscale ovvero la partita Iva del creditore; 
       c) la distinzione tra i debiti di parte corrente e  quelli  in
conto capitale; 
       d) l'evidenza dei debiti maturati alla data  del  31  dicembre
2012. 
       4-quater.  Entro  15  giorni  dal  pagamento,   le   pubbliche
amministrazioni comunicano, mediante la  piattaforma  elettronica,  i
dati relativi al pagamento dei crediti di cui al comma 4-bis. 
       4-quinquies.   Il   mancato   rispetto   degli   obblighi   di
comunicazione entro i termini indicati nei commi 4-bis e 4-quater  e'
rilevante  ai  fini  della  misurazione  e  della  valutazione  della
performance  individuale  del  dirigente  responsabile   e   comporta
responsabilita' dirigenziale e disciplinare ai sensi  degli  articoli
21 e 55 del decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.165,  o  misure
analogamente applicabili. Comporta  altresi'  l'applicazione  di  una
sanzione pecuniaria, pari a 25 euro per ogni giorno  di  ritardo,  da
acquisire al bilancio dell'amministrazione. 
       4-sexies.  Le   informazioni   acquisite   nella   piattaforma
elettronica mediante le predette comunicazioni  sono  accessibili  ed
utilizzabili da parte di ciascuna pubblica amministrazione debitrice,
anche ai fini della certificazione dei relativi crediti.". 
 
  17. Ai fini dell'attuazione del comma 16 e' autorizzata la spesa di
800.000 euro per l'anno 2013. Al relativo onere si provvede  mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di
conto capitale iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2013-2015,
nell'ambito del programma  "  Fondi  di  riserva  e  speciali"  della
missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2013,   allo   scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo  al   Ministero
dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare. 
 
  18. A decorrere dal primo rinnovo dell'organo interno di  controllo
successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, nelle
societa' non quotate controllate  direttamente  o  indirettamente  ai
sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del  codice  civile
da enti locali e nelle aziende speciali i revisori dei conti nominati
su indicazione del soggetto pubblico sono scelti mediante  estrazione
da un elenco nel  quale  possono  essere  inseriti,  a  richiesta,  i
soggetti  appartenente  alle  categorie  di  cui  all'articolo  2397,
secondo  comma,  del  codice  civile.  Con   decreto   del   Ministro
dell'interno, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della legge  di  conversione  del  presente  decreto,  sono
stabiliti criteri per l'inserimento degli interessati nell'elenco  di
cui al primo periodo e modalita' per la loro estrazione, nel rispetto
del criterio di  proporzionalita'  tra  qualificazione  professionale
comprovata  e  complessita'  degli  incarichi  nonche'  degli   altri
principi stabiliti dall'articolo 16, comma 25, del  decreto-legge  13
agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14
settembre 2011, n. 148 e  in  modo  da  assicurare  il  rispetto  del
medesimo articolo 2397 del codice civile. 
 
  19. Al fine di consentire l'accesso all'esercizio dell'attivita' di
revisione legale, fino alla data di entrata in vigore del regolamento
di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39,
fermo  restando  al  momento  della  presentazione  dell'istanza   il
possesso dei requisiti previsti dall'articolo 1, comma 1, lettere a),
b) e c) del decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze  20
giugno 2012, n.  145,  l'ammissione  all'esame  per  l'iscrizione  al
Registro dei revisori ed  i  relativi  esoneri  restano  disciplinati
dagli articoli 3, 4 e 5 del decreto legislativo 27 gennaio  1992,  n.
88, e dalle relative disposizioni attuative. 
 
  20. Limitatamente all'anno 2013, in caso di  mancata  deliberazione
della Conferenza Stato-citta' e autonomie entro il 5  novembre  2013,
sono confermate le modalita' di riparto  del  fondo  sperimentale  di
riequilibrio delle province gia' adottate  con  decreto  ministeriale
del 4 maggio 2012. Alla ricognizione delle risorse da  ripartire  per
l'anno  2013  a  ciascuna  provincia  si  provvede  con  decreto  del
Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia  e
delle finanze. Le riduzioni previste dal comma 7 dell'articolo 16 del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto  2012,  n.  135,  sono  effettuate  secondo  gli
importi indicati nell'allegato 1 al presente decreto. Per il  2013  i
trasferimenti erariali non oggetto di fiscalizzazione corrisposti dal
Ministero dell'interno in favore  delle  province  appartenenti  alla
regione Siciliana e alla regione Sardegna sono  determinati  in  base
alle disposizioni recate dall'articolo 4, comma 6, del  decreto-legge
2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  26
aprile 2012, n.  44,  e  alle  modifiche  dei  fondi  successivamente
intervenute.