IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
                           di concerto con 
 
                             IL MINISTRO 
                    DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
 
                                e con 
 
 
                             IL MINISTRO 
                   PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
                        E LA SEMPLIFICAZIONE 
 
  Visti gli articoli 5 e 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286,  recante  "Testo  unico  delle   disposizioni   concernenti   la
disciplina  dell'immigrazione  e   norme   sulla   condizione   dello
straniero" e successive modificazioni; 
  Visti gli articoli  11  e  16  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 e successive modificazioni, recante
"Regolamento recante  norme  di  attuazione  del  testo  unico  delle
disposizioni concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e  norme
sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma  6,  del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286"; 
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n.  196  e  successive
modificazioni, recante "Codice in  materia  di  protezione  dei  dati
personali"; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  del  4
agosto 2003 e successive modificazioni, recante  "Istruzioni  per  la
disciplina dei servizi di vigilanza e controllo sulla  produzione  di
carte valori e degli stampati a rigoroso rendiconto"; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 2004, n.
242,   recante   "Regolamento   per   la   razionalizzazione   e   la
interconnessione delle comunicazioni tra Amministrazioni pubbliche in
materia di immigrazione"; 
  Visti gli articoli 7-vicies ter e 7-vicies quater del decreto legge
31 gennaio 2005, n.7, convertito, con modificazioni, dalla  legge  31
marzo 2005, n. 43, recante "Disposizioni urgenti per l'universita'  e
la ricerca, per i beni e le attivita' culturali, per il completamento
di  grandi  opere  strategiche,  per  la   mobilita'   dei   pubblici
dipendenti, e per semplificare gli adempimenti relativi a imposte  di
bollo e tasse di concessione, nonche' altre misure urgenti"; 
  Visto il decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82  e  successive
modificazioni, recante "Codice dell'amministrazione digitale"; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il
Ministro  dell'economia e delle finanze e  con  il  Ministro  per  la
pubblica amministrazione e  l'innovazione,  del  28  settembre  2009,
recante "Regole tecniche e di sicurezza relative al permesso  e  alla
carta di soggiorno"; 
  Visto l'art. 6 del Regolamento (CE) n. 1683/95 del  Consiglio,  del
29 maggio 1995, che istituisce un modello uniforme per i visti; 
  Vista la Decisione n. 1999/468/CE  del  Consiglio,  del  28  giugno
1999,  recante  modalita'  per  l'esercizio   delle   competenze   di
esecuzione conferite alla Commissione; 
  Visto il Regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno
2002, che istituisce un modello uniforme per i permessi di  soggiorno
rilasciati  a  cittadini  di  paesi  terzi,   come   modificato   dal
Regolamento (CE) n. 380/2008 del Consiglio, del 18 aprile 2008; 
  Visto il Regolamento  (CE)  n.  2252/2004  del  Consiglio,  del  13
dicembre 2004, relativo alle norme sulle caratteristiche di sicurezza
e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio
rilasciati dagli Stati membri; 
  Vista la Decisione C(2009)3770 della  Commissione,  del  20  maggio
2009 e successive modificazioni, in materia di prescrizioni  tecniche
del modello uniforme del permesso di soggiorno rilasciato a cittadini
di paesi terzi, di cui alla previsione dell'art. 2, paragrafo 1,  del
Regolamento (CE) n. 1030/2002, come modificato dal  Regolamento  (CE)
n. 380/2008; 
  Vista la Decisione C(2009)6293F della Commissione,  del  14  agosto
2009, di modifica della decisione C(2009)3770 della Commissione,  del
20 maggio 2009, in  materia  di  prescrizioni  tecniche  del  modello
uniforme del permesso di soggiorno rilasciato a  cittadini  di  paesi
terzi; 
  Vista  la  Decisione  C(2009)7476   della   Commissione,   versione
definitiva del 5 ottobre 2009, che modifica la Decisione C(2008)8657,
versione definitiva del 22 dicembre 2008, che stabilisce una politica
comune  di  certificazione  informatica,  conforme  alle   specifiche
tecniche relative alle norme sulle  caratteristiche  di  sicurezza  e
sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti  di  viaggio
rilasciati dagli Stati membri; 
  Rilevata l'esigenza di adeguare il vigente modello di  permesso  di
soggiorno alle previsioni  del  Regolamento  (CE)  n.1030/2002,  come
modificato dal Regolamento (CE) n. 380/2008; 
  Acquisito  il  parere  del  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai sensi del presente decreto si intende: 
    a) per "permesso di soggiorno": il permesso di  soggiorno,  o  il
permesso  di  soggiorno  CE  per  soggiornanti  di   lungo   periodo,
rilasciato, come modello uniforme, in conformita'  alle  prescrizioni
del  Regolamento  (CE)  n.  1030/2002,  cosi'  come  modificato   dal
Regolamento (CE) n. 380/2008,  di  cui  rispettivamente  all'art.  5,
comma 8, e all'art. 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
e successive modificazioni; 
    b)  per  "Testo  Unico":  il  testo  unico   delle   disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla  condizione
dello straniero, di cui al decreto legislativo  25  luglio  1998,  n.
286, e successive modificazioni; 
    c)  per  "microprocessore  RF":  il   supporto   informatico   di
memorizzazione in tecnologia  RF  (radiofrequenze),  integrato  nella
struttura fisica  del  permesso  di  soggiorno,  costituito  da  chip
contactless (ICs) conforme alla ISO/IEC  14443,  con  interfaccia  RF
Type A or B, ed alle norme ICAO 9303, parte 3; 
    d) per "Istituto": l'Istituto Poligrafico  e  Zecca  dello  Stato
S.p.A.; 
    e) per "ICAO": l'Organizzazione  Internazionale  per  l'Aviazione
Civile; 
    f) per "Enti": le amministrazioni e gli uffici competenti per  il
procedimento  amministrativo  di  rilascio  e  per  le  procedure  di
controllo dei permessi di soggiorno; 
    g) per "Commissione" la Commissione interministeriale  permanente
di coordinamento e verifica del sistema permesso di soggiorno; 
    h) per "Centro  elettronico  nazionale":  il  Centro  elettronico
nazionale della Polizia di Stato della  Direzione  centrale  per  gli
affari generali  della  Polizia  di  Stato,  del  Dipartimento  della
pubblica sicurezza del Ministero dell'interno; 
    i) per "Infrastruttura di Sicurezza PSE" o  "PKI-PSE":  l'insieme
delle infrastrutture a chiave pubblica (Public Key  Infrastructure  -
PKI) e delle infrastrutture  di  comunicazione  e  pubblicazione  dei
certificati, costituite da sistemi,  entita'  e  procedure  operative
preposte  a  garantire  la  certificazione  dei  dati  contenuti  nel
microprocessore RF, la protezione dei dati stessi e la sicurezza  del
circuito di emissione e controllo dei permessi di soggiorno; 
    l)  per  "Infrastruttura  Centrale  PSE":  l'infrastruttura   ICT
allocata presso  il  Centro  elettronico  nazionale,  utilizzata  nei
procedimenti  di  rilascio,  rinnovo  e  controllo  del  permesso  di
soggiorno, comprensiva di archivio  informatizzato  dei  permessi  di
soggiorno  di  cui  all'art.  2  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 27 luglio 2004, n.242, Infrastruttura di Sicurezza  PSE  e
di  altri  sistemi  e  strumenti  deputati  ad  erogare   i   servizi
informatici di utilita'  ai  procedimenti  relativi  al  permesso  di
soggiorno; 
    m) per "sistemi di controllo": i terminali deputati alla  lettura
dei dati e degli elementi biometrici primari  e  secondari  contenuti
nel microprocessore RF del permesso di soggiorno; 
    n) per "dati": i dati personali del richiedente  o  titolare  del
permesso di soggiorno e i dati identificativi del  documento  stesso,
come specificati nell'allegato A al presente decreto; 
    o) per "elementi biometrici primari": l'immagine  del  volto  del
titolare del documento  secondo  quanto  prescritto  dalla  Decisione
C(2009)3770 della Commissione,  del  20  maggio  2009,  e  successive
modificazioni; 
    p)  per  "elementi  biometrici  secondari":  le  immagini   delle
impronte  digitali  del  titolare  del  documento,   secondo   quanto
prescritto dalla Decisione  C(2009)3770  della  Commissione,  del  20
maggio 2009, e successive modificazioni; 
    q) per "produzione del permesso di soggiorno": il  complesso  dei
processi svolti dall'Istituto in ottemperanza al decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze del 4  agosto  2003,  finalizzati  alla
realizzazione del supporto del permesso di  soggiorno  costituito  da
una carta in materiale plastico dotata di microprocessore RF; 
    r) per "inizializzazione del permesso di soggiorno": il complesso
dei processi svolti dall'Istituto  in  ottemperanza  al  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze del 4 agosto 2003, finalizzati
alla predisposizione della struttura dati interna del microprocessore
RF del permesso di soggiorno; 
    s)  per  "personalizzazione  del  permesso  di   soggiorno":   il
complesso  dei  processi   svolti   centralmente   dall'Istituto   in
ottemperanza al decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze
del 4 agosto 2003, finalizzati alla stampa  grafica  sulla  carta  di
materiale plastico dei dati e degli  elementi  biometrici  primari  e
alla memorizzazione, all'interno del microprocessore RF, dei  dati  e
degli elementi biometrici primari e secondari  e  degli  elementi  di
sicurezza  atti  a  garantire  l'integrita',  l'autenticita'   e   la
riservatezza del permesso di soggiorno.