IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 
 
  Vista  la  direttiva  2002/95/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio,  del  27  gennaio  2003,  sulla  restrizione  dell'uso  di
determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature  elettriche  ed
elettroniche; 
  Visto il decreto  legislativo  25  luglio  2005,  n.  151,  recante
«attuazione delle direttive  2002/95/CE,  2002/96/CE  e  2003/108/CE,
relative  alla  riduzione  dell'uso  di  sostanze  pericolose   nelle
apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonche' allo  smaltimento
dei rifiuti»; 
  Visto in  particolare  l'art.  18,  comma  1,  del  citato  decreto
legislativo 25 luglio 2005, n. 151, che prevede che, con decreto  del
Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare,
sentiti i Ministri  della  salute  e  dello  sviluppo  economico,  si
provveda  al  recepimento   di   direttive   tecniche   di   modifica
dell'Allegato 5, al fine di dare attuazione a successive disposizioni
comunitarie; 
  Vista la Decisione 2005/618/CE  della  Commissione  del  18  agosto
2005; 
  Vista la Decisione 2005/717/CE della  Commissione  del  13  ottobre
2005; 
  Vista la Decisione 2005/747/CE della  Commissione  del  21  ottobre
2005; 
  Vista la Decisione 2006/310/CE  della  Commissione  del  21  aprile
2006; 
  Vista la Decisione 2006/690/CE della  Commissione  del  12  ottobre
2006; 
  Vista la Decisione 2006/691/CE della  Commissione  del  12  ottobre
2006; 
  Vista la Decisione 2006/692/CE della  Commissione  del  12  ottobre
2006; 
  Vista la Decisione 2008/385/CE della  Commissione  del  24  gennaio
2008; 
  Vista la Decisione 2009/428/CE della Commissione del 4 giugno 2009; 
  Vista la Decisione 2009/443/CE  della  Commissione  del  10  giugno
2009; 
  Vista la Decisione 2010/122/UE della Commissione  del  25  febbraio
2010; 
  Vista la Decisione 2010/571/UE della Commissione del  24  settembre
2010; 
  Vista la Decisione 2011/534/UE della Commissione  dell'8  settembre
2011; 
  Considerato che le sopracitate decisioni della Commissione  Europea
stabiliscono direttive tecniche che, ai fini  del  loro  recepimento,
non prevedono poteri discrezionali per gli Stati membri e,  pertanto,
le necessarie modifiche all'allegato 5 del citato decreto legislativo
n. 151 del 2005 sono apportate con le  modalita'  previste  dall'art.
18, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo medesimo; 
  Sentiti i Ministri della salute  e  dello  sviluppo  economico  che
hanno espresso il proprio favorevole avviso, rispettivamente, con  le
note n. 00060037-P-23/07/2012 e n. 0019661 - 2 ottobre 2012; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  L'Allegato 5 del decreto legislativo 25 luglio  2005,  n.  151,  e'
sostituito con l'Allegato di cui al presente decreto. 
  Il presente decreto e'  trasmesso  alla  Corte  dei  conti  per  la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 21 febbraio 2013 
 
                                                   Il Ministro: Clini 

Registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 2013 
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e del Ministero dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del
mare registro n. 3, foglio n. 189