IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'art. 19 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 602, comma 1, che stabilisce  che  l'agente  della
riscossione, su richiesta del  contribuente,  puo'  concedere,  nelle
ipotesi di  temporanea  situazione  di  obiettiva  difficolta'  dello
stesso, la ripartizione del pagamento delle somme  iscritte  a  ruolo
fino ad un massimo di settantadue rate mensili; 
  Visto l'art. 19 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 602, comma 1-bis, che stabilisce che, in  caso  di
comprovato peggioramento della situazione  di  cui  al  comma  1,  la
dilazione concessa puo' essere  prorogata  una  sola  volta,  per  un
ulteriore periodo e fino a settantadue mesi, a condizione che non sia
intervenuta decadenza; 
  Visto l'art. 19 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 602, comma 1-ter, che stabilisce che  il  debitore
puo' chiedere che il piano di rateazione di cui ai commi  1  e  1-bis
preveda, in  luogo  di  rate  costanti,  rate  variabili  di  importo
crescente per ciascun anno; 
  Visti i criteri attualmente adottati  ai  fini  dell'individuazione
della temporanea situazione di  obiettiva  difficolta'  prevista  dal
citato art.  19  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 602 e per la conseguente concessione del beneficio
della dilazione; 
  Visto l'art. 52, comma 1, lett. a), n.  1),  del  decreto-legge  21
giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni in  legge  9  agosto
2013, n. 98, che inserisce all'art. 19 citato, il comma  1-quinquies,
in base al quale la rateazione prevista dai commi 1 e 1-bis,  ove  il
debitore si trovi, per ragioni estranee alla propria responsabilita',
in una comprovata e  grave  situazione  di  difficolta'  legata  alla
congiuntura economica, puo' essere aumentata fino a  centoventi  rate
mensili. Ai fini della concessione di tale  maggiore  rateazione,  si
intende per comprovata e grave situazione di  difficolta'  quella  in
cui ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni: 
    a) accertata impossibilita' per il contribuente  di  eseguire  il
pagamento del credito  tributario  secondo  un  piano  di  rateazione
ordinario; 
    b) solvibilita' del contribuente, valutata in relazione al  piano
di rateazione concedibile ai sensi del presente comma; 
  Visto l'art. 52, comma 1, lett. a), n.  2),  del  decreto-legge  21
giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni in  legge  9  agosto
2013, n. 98, che modifica il comma 3 del citato art.  19,  prevedendo
che il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione
e  che  l'intero  importo  iscritto  a   ruolo   ancora   dovuto   e'
immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica  soluzione  e
che il carico non puo' piu' essere  rateizzato  in  caso  di  mancato
pagamento, nel corso del periodo di rateazione, di otto  rate,  anche
non consecutive; 
  Visto l'art. 52, comma 3, del decreto-legge 21 giugno 2013, n.  69,
convertito con modificazioni in legge  9  agosto  2013,  n.  98,  che
stabilisce che  le  modalita'  di  attuazione  e  monitoraggio  degli
effetti derivanti dall'applicazione del meccanismo di  rateazione  di
cui al comma 1, lettera a) sono stabilite con  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze; 
  Considerato che, le disposizioni richiamate hanno inteso affiancare
agli attuali piani di rateazione ordinari,  concedibili  fino  ad  un
massimo di 72 rate mensili nelle ipotesi in cui il contribuente versi
in una temporanea situazione di obiettiva difficolta' o  in  caso  di
comprovato peggioramento di tale situazione, i  piani  di  rateazione
straordinari, concedibili fino ad un  massimo  di  120  rate  mensili
nelle ipotesi in cui il debitore si trovi, per ragioni estranee  alla
propria responsabilita', in una  comprovata  e  grave  situazione  di
difficolta' legata alla congiuntura economica e che a tali  piani  di
rateazione straordinari non sono applicabili le disposizioni  di  cui
all'art. 19, comma 1-ter, del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602. 
  Considerato che i piani di rateazione possono essere prorogati  una
sola volta, a condizione che non sia intervenuta decadenza; 
  Considerata la necessita' di procedere, al fine di dare  attuazione
alla disposizione richiamata, all'emanazione del decreto ministeriale
con il quale si individuano le modalita' di attuazione e monitoraggio
degli  effetti  derivanti  dal  meccanismo  di  rateazione  di  nuova
introduzione; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto si intende per: 
  a) "piano di  rateazione  ordinario":  piano  di  rateazione  della
durata massima di 72 rate; 
  b) "piano di rateazione in proroga ordinario": piano di  rateazione
in proroga della durata massima di 72 rate; 
  c) "piano di rateazione straordinario": piano di  rateazione  della
durata massima di 120 rate; 
  d)  "piano  di  rateazione  in  proroga  straordinario":  piano  di
rateazione in proroga della durata massima di 120 rate.