IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, comma 1, che stabilisce che l'agente della riscossione, su richiesta del contribuente, puo' concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficolta' dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo fino ad un massimo di settantadue rate mensili; Visto l'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, comma 1-bis, che stabilisce che, in caso di comprovato peggioramento della situazione di cui al comma 1, la dilazione concessa puo' essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a settantadue mesi, a condizione che non sia intervenuta decadenza; Visto l'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, comma 1-ter, che stabilisce che il debitore puo' chiedere che il piano di rateazione di cui ai commi 1 e 1-bis preveda, in luogo di rate costanti, rate variabili di importo crescente per ciascun anno; Visti i criteri attualmente adottati ai fini dell'individuazione della temporanea situazione di obiettiva difficolta' prevista dal citato art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e per la conseguente concessione del beneficio della dilazione; Visto l'art. 52, comma 1, lett. a), n. 1), del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni in legge 9 agosto 2013, n. 98, che inserisce all'art. 19 citato, il comma 1-quinquies, in base al quale la rateazione prevista dai commi 1 e 1-bis, ove il debitore si trovi, per ragioni estranee alla propria responsabilita', in una comprovata e grave situazione di difficolta' legata alla congiuntura economica, puo' essere aumentata fino a centoventi rate mensili. Ai fini della concessione di tale maggiore rateazione, si intende per comprovata e grave situazione di difficolta' quella in cui ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni: a) accertata impossibilita' per il contribuente di eseguire il pagamento del credito tributario secondo un piano di rateazione ordinario; b) solvibilita' del contribuente, valutata in relazione al piano di rateazione concedibile ai sensi del presente comma; Visto l'art. 52, comma 1, lett. a), n. 2), del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni in legge 9 agosto 2013, n. 98, che modifica il comma 3 del citato art. 19, prevedendo che il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione e che l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto e' immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione e che il carico non puo' piu' essere rateizzato in caso di mancato pagamento, nel corso del periodo di rateazione, di otto rate, anche non consecutive; Visto l'art. 52, comma 3, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni in legge 9 agosto 2013, n. 98, che stabilisce che le modalita' di attuazione e monitoraggio degli effetti derivanti dall'applicazione del meccanismo di rateazione di cui al comma 1, lettera a) sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze; Considerato che, le disposizioni richiamate hanno inteso affiancare agli attuali piani di rateazione ordinari, concedibili fino ad un massimo di 72 rate mensili nelle ipotesi in cui il contribuente versi in una temporanea situazione di obiettiva difficolta' o in caso di comprovato peggioramento di tale situazione, i piani di rateazione straordinari, concedibili fino ad un massimo di 120 rate mensili nelle ipotesi in cui il debitore si trovi, per ragioni estranee alla propria responsabilita', in una comprovata e grave situazione di difficolta' legata alla congiuntura economica e che a tali piani di rateazione straordinari non sono applicabili le disposizioni di cui all'art. 19, comma 1-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Considerato che i piani di rateazione possono essere prorogati una sola volta, a condizione che non sia intervenuta decadenza; Considerata la necessita' di procedere, al fine di dare attuazione alla disposizione richiamata, all'emanazione del decreto ministeriale con il quale si individuano le modalita' di attuazione e monitoraggio degli effetti derivanti dal meccanismo di rateazione di nuova introduzione; Decreta: Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) "piano di rateazione ordinario": piano di rateazione della durata massima di 72 rate; b) "piano di rateazione in proroga ordinario": piano di rateazione in proroga della durata massima di 72 rate; c) "piano di rateazione straordinario": piano di rateazione della durata massima di 120 rate; d) "piano di rateazione in proroga straordinario": piano di rateazione in proroga della durata massima di 120 rate.