IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46, che ha istituito il Fondo Speciale Rotativo per l'Innovazione Tecnologica; Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante «Misure urgenti per la crescita del Paese», e, in particolare, l'art. 23, che stabilisce che il Fondo speciale rotativo di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, assume la denominazione di «Fondo per la crescita sostenibile» ed e' destinato, sulla base di obiettivi e priorita' periodicamente stabiliti e nel rispetto dei vincoli derivanti dall'appartenenza all'ordinamento comunitario, al finanziamento di programmi e interventi con un impatto significativo in ambito nazionale sulla competitivita' dell'apparato produttivo; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 8 marzo 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 113 del 16 maggio 2013, con il quale, in applicazione dell'art. 23, comma 3, del predetto decreto-legge n. 83 del 2012, sono state individuate le priorita', le forme e le intensita' massime di aiuto concedibili nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile; Visto, in particolare, l'art. 15 del citato decreto 8 marzo 2013, che prevede che gli interventi del Fondo per la crescita sostenibile sono attuati con bandi ovvero direttive del Ministro dello sviluppo economico, che individuano, tra l'altro, l'ammontare delle risorse disponibili, i requisiti di accesso dei soggetti beneficiari, le condizioni di ammissibilita' dei programmi e/o dei progetti, le spese ammissibili, la forma e l'intensita' delle agevolazioni, nonche' i termini e le modalita' per la presentazione delle domande, i criteri di valutazione dei programmi o progetti e le modalita' per la concessione ed erogazione degli aiuti; Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese»; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, che detta norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Vista la legge 11 novembre 2011, n. 180, recante «Norme per la tutela della liberta' d'impresa. Statuto delle imprese»; Visto il Regolamento (CE) n. 800/2008 del 6 agosto 2008, pubblicato nella G.U.U.E. L 214 del 9 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE (Regolamento generale di esenzione per categoria) e, in particolare, l'art. 31 che stabilisce le condizioni per ritenere compatibili con il mercato comune ed esenti dall'obbligo di notifica gli aiuti a progetti di ricerca e sviluppo; Visto quanto stabilito dall'allegato n. 1, lettera A al citato decreto 8 marzo 2013, che individua al punto 4 le «biotecnolgie» tra le tecnologie abilitanti fondamentali; Visto il progetto ETB-PRO (ETB), finanziato dalla Commissione Europea nell'ambito del Settimo Programma Quadro di Ricerca & Sviluppo Tecnologico (FP7), Programma Cooperazione - azioni ERANET/ERANET PLUS, al quale il Ministero dello sviluppo economico partecipa, in qualita' di partner a far data dal 1° gennaio 2009 e fino a dicembre 2013; Considerato che il progetto ETB, al quale partecipano diversi Ministeri ed Agenzie di piu' Paesi e Regioni europei, si propone di creare un programma congiunto sostenibile per supportare la crescita delle piccole e medie imprese (PMI) nel settore delle biotecnologie in Europa, anche attraverso specifici bandi transnazionali per il finanziamento di progetti congiunti di innovazione tecnologica presentati da almeno due PMI di due differenti Paesi aderenti al Programma; Tenuto conto della decisione del Consorzio ETB di lanciare il nono bando transnazionale congiunto il 1° ottobre 2013; Tenuto conto della disponibilita' di risorse nazionali di 5 Meuro a valere sul Fondo per la Crescita Sostenibile (FCS); Decreta: Art. 1 Ai fini dell'attuazione della collaborazione transnazionale nel settore delle biotecnologie e' indetto un bando per la selezione di specifici progetti presentati da imprese italiane, anche in collaborazione con organismi di ricerca, associate con almeno un'impresa appartenente ad un altro Paese tra quelli partecipanti al nono bando transnazionale EuroTransBio.