IL COMITATO INTERMINISTERIALE 
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
 
  Visto il decreto-legge 14 novembre 2003,  n.  314,  convertito  con
modificazioni  dalla  legge  24  dicembre  2003,  n.   368,   recante
disposizioni urgenti per la raccolta, lo smaltimento e lo stoccaggio,
in condizioni di massima sicurezza, dei rifiuti radioattivi; 
  Visto l'art. 4, comma 1, del citato decreto-legge n.  314/2003  che
stabilisce misure di compensazione territoriale a favore dei siti che
ospitano centrali nucleari ed impianti  del  ciclo  del  combustibile
nucleare, prevedendo che alla  data  della  messa  in  esercizio  del
deposito  nazionale  di  cui  all'art.  1,  comma  1,  del   medesimo
decreto-legge, tali misure siano trasferite al territorio che  ospita
il deposito  in  misura  proporzionale  all'allocazione  dei  rifiuti
radioattivi; 
  Visto in particolare il comma 1-bis del medesimo art.  4  il  quale
stabilisce che l'assegnazione annuale del contributo  sia  effettuata
con deliberazione del CIPE, sulla  base  delle  stime  di  inventario
radiometrico  dei  siti,  determinato  annualmente  con  decreto  del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,  su
proposta dell'Istituto superiore  per  la  protezione  e  la  ricerca
ambientale (ISPRA); 
  Considerato che il medesimo comma 1-bis del citato  articolo,  come
modificato dall'art. 7-ter della legge n. 13/2009, di conversione del
decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208 recante  misure  straordinarie
in materia di risorse idriche e di protezione  dell'ambiente  prevede
che il contributo sia ripartito, per ciascun  territorio,  in  misura
del 50 per cento in favore del comune nel cui territorio  e'  ubicato
il sito, in  misura  del  25  per  cento  in  favore  della  relativa
provincia e  in  misura  del  25  per  cento  in  favore  dei  comuni
confinanti con quello nel cui territorio e' ubicato il sito e che  il
contributo spettante a questi ultimi  sia  calcolato  in  proporzione
alla superficie e alla popolazione  residente  nel  raggio  di  dieci
chilometri dall'impianto; 
  Considerato  altresi'  che  l'ammontare   complessivo   annuo   del
contributo, ai sensi del richiamato comma 1-bis, e' definito mediante
la determinazione  di  un'aliquota  della  componente  della  tariffa
elettrica pari  a  0,015  centesimi  di  euro  per  ogni  kilowattora
consumato, con aggiornamento annuale sulla base  degli  indici  ISTAT
dei prezzi al consumo; 
  Visto l'art. 1, comma 298, della legge 30  dicembre  2004,  n.  311
(Legge finanziaria 2005) il quale stabilisce che, a decorrere dal  1°
gennaio 2005, sia versata all'entrata del bilancio  dello  Stato  una
quota pari al 70 per cento degli importi derivanti  dall'applicazione
dell'aliquota della componente della  tariffa  elettrica  di  cui  al
comma 1-bis del richiamato art. 4; 
  Visto l'art. 1 comma 493, della legge  23  dicembre  2005,  n.  266
(Legge finanziaria 2006) che conferma, fra l'altro,  quanto  disposto
dall'art. 1, comma 298, della legge 30 dicembre 2004, n. 311; 
  Visto il decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112  convertito  con
modificazioni dalla legge 6 agosto  2008,  n.  133  che  all'art.  28
istituisce, sotto la vigilanza del  Ministro  dell'ambiente  e  della
tutela del  territorio  e  del  mare,  l'Istituto  superiore  per  la
protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) al quale e' attribuito  il
compito di svolgere le funzioni dell'APAT  di  cui  all'art.  38  del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; 
  Vista la nota n. 3197 del 23 maggio 2012  con  la  quale  la  Cassa
conguaglio per il settore elettrico (CCSE)  ha  comunicato  l'entita'
delle risorse  disponibili  per  il  finanziamento  delle  misure  di
compensazione territoriale relative all'anno 2011, pari a  15.564.611
euro, determinate in sede di contabilizzazione dei valori relativi al
bilancio per il medesimo anno; 
  Vista la nota n. 39911 del 3 luglio 2013 con la quale  il  Capo  di
Gabinetto, d'ordine del Ministro dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare, ha trasmesso a questo Comitato: il decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  n.
177 del 7 giugno 2013, con il quale viene approvata  la  ripartizione
percentuale,  per  l'anno  2011,  delle   misure   di   compensazione
territoriale a favore dei comuni e  alle  province  beneficiarie,  la
relativa relazione predisposta dall'ISPRA nel febbraio 2013,  nonche'
la proposta di riparto con indicazione delle assegnazioni spettanti a
detti comuni e province; 
  Visto in particolare il citato decreto del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare  n.  177/2013,  con  il  quale
viene approvata la ripartizione percentuale, per l'anno  2011,  delle
misure di  compensazione  territoriale  relative  ai  comuni  e  alle
province ospitanti  centrali  nucleari  ed  impianti  del  ciclo  del
combustibile radioattivo, nonche' ai comuni confinanti con quello nel
cui territorio e' ubicato il sito, ai sensi del  citato  comma  1-bis
dell'art. 4 del decreto-legge n. 314/2003, come modificato  dall'art.
7-ter della legge n. 13/2009; 
  Vista altresi' la relazione  predisposta  dall'ISPRA  nel  febbraio
2013, concernente le quote di ripartizione delle misure  compensative
in applicazione dei criteri relativi all'inventario radiometrico  dei
siti nucleari italiani esplicitati nella relazione medesima; 
  Considerato che nella proposta in esame viene espresso l'avviso  di
mantenere il vincolo di destinazione delle risorse alla realizzazione
di interventi mirati all'adozione di misure di compensazione in campo
ambientale, con indicazione dei relativi settori di intervento; 
  Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del  vigente
regolamento di questo comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012,
n. 62); 
  Vista l'odierna nota, n.  3059-P,  predisposta  congiuntamente  dal
Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della  politica
economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero
dell'economia e  delle  finanze,  contenente  le  osservazioni  e  le
prescrizioni da riportare nella presente delibera; 
  Su  proposta  del  Ministro  dell'ambiente  e  della   tutela   del
territorio e del mare; 
  Ritenuto di dover approvare tale proposta; 
 
                              Delibera: 
 
1. Criteri di ripartizione. 
  Le risorse destinate come misura  compensativa  ai  comuni  e  alle
province  che  ospitano  gli  impianti  di   cui   all'art.   4   del
decreto-legge n. 314/2003 convertito dalla legge n. 368/2003  e  alle
successive modifiche ed integrazioni richiamate in premessa,  vengono
ripartite per ciascun sito sulla base di tre componenti: 
    la radioattivita' presente nelle strutture stesse  dell'impianto,
in forma di  attivazione  e  di  contaminazione,  che  potra'  essere
eliminata al termine delle procedure di disattivazione  dell'impianto
stesso; 
    i rifiuti radioattivi presenti, prodotti dal pregresso  esercizio
dell'impianto o comunque immagazzinati al suo interno; 
    il  combustibile  nucleare  fresco  e,  soprattutto,   irraggiato
eventualmente presente. 
2. Ripartizione tra comuni e province. 
  In applicazione dei criteri di cui  al  precedente  punto  1  e  di
quanto previsto dal comma 1-bis  dell'art.  4  del  decreto-legge  n.
314/2003 richiamato in premessa, le risorse disponibili  come  misure
compensative per l'anno 2011, pari a 15.564.611 euro, sono  ripartite
per ciascun sito e sono suddivise tra gli enti beneficiari in  misura
del 50 per cento a favore del comune nel cui territorio e' ubicato il
sito, in misura del 25 per cento in favore della relativa provincia e
in misura del 25 per cento in favore dei comuni confinanti con quello
nel cui territorio e' ubicato il sito, secondo le percentuali  e  gli
importi  riportati  nell'allegata  tabella  che   costituisce   parte
integrante della presente delibera. 
  Il contributo spettante ai comuni confinanti  con  quello  nel  cui
territorio e' ubicato il sito viene  calcolato  in  proporzione  alla
superficie  ed  alla  popolazione  residente  nel  raggio  di   dieci
chilometri dall'impianto. 
3. Modalita' di erogazione delle somme. 
  Le somme di cui al precedente punto  2  sono  versate  dalla  Cassa
conguaglio  per  il  Settore  elettrico  agli   enti   locali   sopra
individuati, secondo le modalita' previste dal sistema  di  Tesoreria
unica di cui  alla  legge  29  ottobre  1984,  n.  720  e  successive
modificazioni, sul capitolo all'uopo istituito da ciascun ente locale
interessato. 
  Le suddette risorse  finanziarie  dovranno  essere  destinate  alla
realizzazione  di  interventi  mirati  all'adozione  di   misure   di
compensazione in campo ambientale e in  particolare  in  materia  di:
tutela delle risorse idriche; bonifica dei siti  inquinati;  gestione
dei  rifiuti;  difesa  e  assetto  del  territorio;  conservazione  e
valorizzazione  delle  aree  naturali   protette   e   tutela   della
biodiversita'; difesa del mare e dell'ambiente costiero;  prevenzione
e   protezione    dall'inquinamento    atmosferico,    acustico    ed
elettromagnetico; interventi per lo sviluppo sostenibile. 
  Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare
e' chiamato a relazionare a questo comitato,  entro  il  31  dicembre
2014, sullo stato di utilizzo delle risorse ripartite con la presente
delibera,  con  particolare  riferimento  al  rispetto  del  suddetto
vincolo di destinazione delle risorse, in base  alla  rendicontazione
che gli enti beneficiari sono  chiamati  a  presentare  al  Ministero
dell'ambiente. 
    Roma, 19 luglio 2013 
 
                                                        Il Presidente 
                                                            Letta     
Il segretario delegato 
        Girlanda 

Registrato alla Corte dei conti il 31 ottobre 2013 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia  e  delle
finanze, registro n. 9 Economia e finanze, foglio n. 1