IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
  Visto l'art. 16, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.  95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135,  e
successive modifiche e integrazioni, che ha disposto la riduzione del
fondo sperimentale di riequilibrio e dei trasferimenti erariali,  per
il complessivo importo di 2.250 milioni di euro, per l'anno 2013, nei
confronti dei comuni ricompresi nelle Regioni a statuto ordinario e a
quelli della Regione Sicilia e  della  Regione  Sardegna,  in  misura
proporzionale alle spese sostenute per consumi intermedi; 
  Considerato che le vigenti disposizioni prevedono che, a  decorrere
dall'anno 2013, le riduzioni  da  applicare  a  ciascun  comune  sono
determinate con decreto di  natura  non  regolamentare  del  Ministro
dell'interno, ripartendo la stessa  riduzione  per  ciascun  ente  in
proporzione alla media delle spese sostenute  per  consumi  intermedi
nel  triennio  2010-2012  desunte  dal  Sistema   informativo   sulle
operazioni degli enti pubblici (SIOPE); 
  Considerato altresi' che e' stata prevista una innovativa  clausola
di salvaguardia, per limitare comunque ed in ogni  caso  per  ciascun
comune la riduzione proporzionale  di  spesa  corrente  per  abitante
nella misura massima del 250 per cento  della  media  costituita  dal
rapporto tra  le  riduzioni  calcolate  sulla  base  dei  dati  SIOPE
2010-2012 e la popolazione residente di  tutti  i  comuni  rientranti
nella stessa classe demografica di appartenenza, in ambito nazionale,
di cui all'art. 156  del  testo  unico  degli  enti  locali  (decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267); 
  Visto l'art. 1, comma 380 della legge n. 228/2012, che per gli anni
2013 e 2014 ha istituito nello  stato  di  previsione  del  Ministero
dell'interno il fondo di solidarieta' comunale,  alimentato  con  una
quota dell'imposta  municipale  propria,  di  spettanza  dei  comuni,
prevista dall'art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,  n.  214  (legge  di
stabilita' 2012), quota da definirsi con decreto del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri (DPCM), da emanarsi entro il 30  aprile  2013,
su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze,  di  concerto
con il Ministro dell'interno, previo accordo  da  sancire  presso  la
Conferenza Stato-Citta' ed  autonomie  locali,  ovvero,  in  caso  di
mancato  accordo,  da  emanarsi  entro  gli   ulteriori   15   giorni
successivi; 
  Considerato  che  la  predetta  disposizione   ha   contestualmente
soppresso il fondo sperimentale di riequilibrio, di  cui  all'art.  2
del decreto legislativo n. 23/2011, nonche' i trasferimenti  erariali
a favore dei comuni della regione Sicilia e della  regione  Sardegna,
limitatamente alle tipologie di trasferimenti di cui ai  decreti  del
Ministro dell'interno, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, del 21 giugno 2011 e del 23 giugno 2013; 
  Considerato altresi' che la gia' citata disposizione  alla  lettera
d) prevede che con lo stesso decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri sono stabiliti i criteri di  formazione  e  di  riparto  del
fondo di solidarieta' comunale, tenendo conto per i singoli comuni di
sette parametri ivi elencati, tra i quali e' espressamente ricompreso
il parametro delle  riduzioni  di  cui  all'art.  16,  comma  6,  del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; 
  Ritenuto pertanto che la determinazione delle riduzioni  del  fondo
sperimentale di riequilibrio e dei trasferimenti erariali, per l'anno
2013, si rende ugualmente indispensabile in  quanto  costituisce  uno
dei parametri da prendere in considerazione per la predisposizione  e
l'emanazione del decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri
previsto dall'art. 1, comma 380, lettera b) della legge n.  228/2012,
pur  a  fronte  dell'intervenuta  soppressione  dello  stesso   fondo
sperimentale di riequilibrio, disposta dalla  successiva  lettera  e)
della gia' citata  disposizione  legislativa,  sostituito  dal  nuovo
Fondo di solidarieta' comunale; 
  Considerato che i consumi intermedi, secondo  quanto  previsto  dal
sistema europeo dei conti nazionali (Sec 95) rappresentano il  valore
dei beni e dei servizi consumati quali input nel processo produttivo,
per cui occorre far riferimento alle voci SIOPE  corrispondenti  agli
interventi  «Acquisto  di  beni  di  consumo  e/o   materie   prime»,
«Prestazioni di servizi» e «Utilizzo di beni dei terzi»  della  spesa
corrente dei comuni; 
  Considerato,  pertanto,  che  le  voci  contabili  del   SIOPE   da
considerare sono quelle anzidette che sono state, peraltro,  prese  a
riferimento nei lavori tecnici di predisposizione della normativa  in
esame, come risultante dal documento del Servizio  del  bilancio  del
Senato  n.  59  del  luglio  2012,  concernente  «La   documentazione
trasmessa dal  Commissario  straordinario  per  la  razionalizzazione
della spesa. Una sintesi delle metodologie e dei risultati»; 
  Acquisiti  dal  Ministero   dell'economia   e   delle   finanze   -
Dipartimento della ragioneria generale dello Stato  i  dati  relativi
alle spese per consumi intermedi sostenute dai  comuni  nel  triennio
2010-2012, quali  ultimi  dati  di  pagamento  rilevati  dal  Sistema
informativo sulle operazioni degli enti pubblici (SIOPE) relativi  ai
comuni ricompresi nelle regioni a  statuto  ordinario  nonche'  della
Regione Siciliana e della Regione Sardegna; 
  Visto l'art. 11, comma 2, del  decreto-legge 10  ottobre  2012,  n.
174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre  2012,  n.
213, il quale dispone  che  per  gli  anni  2012  e  2013  ai  comuni
ricadenti nei territori interessati dagli eventi sismici  dei  giorni
20 e 29 maggio 2012 di cui all'art. 1, comma 1, del  decreto-legge  6
giugno 2012, n. 74, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  1°
agosto 2012, n. 122, non si  applicano  le  disposizioni  recate  del
predetto  comma  6,  fermo  restando  il  complessivo  importo  delle
riduzioni ivi previste; 
  Visto l'art. 11, comma  1-quater  del  decreto-legge  n.  174/2012,
convertito, con modificazioni, dalla  legge  n.  213/2012,  il  quale
prescrive che si applicano integralmente al comune di Motteggiana  le
disposizioni  di  cui  al  decreto-legge  6  giugno  2012,   n.   74,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122; 
  Visto il decreto ministeriale 1° giugno 2012  di  differimento  dei
termini per l'adempimento degli obblighi tributari - pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 130 del 6 giugno 2012
- relativo ai comuni ricadenti nei territori interessati dagli eventi
sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012; 
  Visto il comma 1 dell'art. 67-septies del decreto-legge  22  giugno
2012, n. 83, convertito, con  modificazioni,  nella  legge  7  agosto
2012, n. 134 che ha esteso  l'ambito  di  applicazione  del  predetto
decreto-legge n. 74/2012; 
  Visti i decreti ministeriali in data 25 ottobre 2012 e  31  gennaio
2013, con i  quali  sono  state  determinate,  per  l'anno  2012,  le
riduzioni del fondo sperimentale di riequilibrio e dei  trasferimenti
erariali per il complessivo importo di 500 milioni di euro  applicate
rispettivamente  ai  comuni  ricompresi  nelle  Regioni   a   statuto
ordinario  ed  ai  comuni  della  Regione  Sicilia  e  della  Regione
Sardegna; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
            Determinazione degli importi delle riduzioni 
 
  Ai fini dell'emanazione del decreto del  Presidente  del  Consiglio
dei ministri,  previsto  dall'art.  1,  comma  380,  della  legge  24
dicembre 2012, n. 228, ed in applicazione, comunque, della  normativa
richiamata  in  premessa,  concernente   le   riduzioni   del   fondo
sperimentale di riequilibrio - determinato ai sensi dell'art.  2  del
decreto legislativo 14 marzo  2011,  n.  23  -  e  dei  trasferimenti
erariali, per un importo complessivo pari a 2.250  milioni  di  euro,
per l'anno 2013, le stesse  riduzioni  sono  ripartite  a  carico  di
ciascun comune nella misura  indicata  nell'elenco  «A»  allegato  al
presente decreto, calcolata in proporzione  alla  media  delle  spese
sostenute per consumi intermedi nel triennio 2010-2012. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 24 settembre 2013 
 
                                                  Il Ministro: Alfano