IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA 
                      PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
 
  Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833,  istitutiva  del  Servizio
sanitario nazionale; 
  Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni  e  integrazioni,   concernente   il   riordino   della
disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della  legge  23
ottobre 1992, n. 421; 
  Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che all'art.
39, comma 1, demanda al CIPE, su proposta del Ministro della  salute,
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (Conferenza  Stato
- Regioni), l'assegnazione annuale delle quote  del  Fondo  sanitario
nazionale di parte corrente alle Regioni e Province autonome; 
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n.  112,  che  all'art.
115, comma 1, lettera a), dispone che il riparto delle risorse per il
finanziamento del Servizio sanitario nazionale avvenga previa  intesa
della Conferenza Stato - Regioni; 
  Vista la legge 24 dicembre 2007,  n.  244  (finanziaria  2008)  che
all'art. 2, comma 283, al fine di dare attuazione al  riordino  della
medicina penitenziaria - comprensivo dell'assistenza sanitaria  negli
istituti penali minorili, nei  centri  di  prima  accoglienza,  nelle
comunita' e negli ospedali  psichiatrici  giudiziari  -  prevede  che
siano definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
su proposta del Ministro della salute e del Ministro della giustizia,
di concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e  del
Ministro  per  le   riforme   e   le   innovazioni   nella   pubblica
amministrazione,  d'intesa  con  la  Conferenza   Stato-Regioni,   le
modalita' e i criteri per il trasferimento delle funzioni  sanitarie,
dei  rapporti  di  lavoro,  delle   risorse   finanziarie   e   delle
attrezzature e beni strumentali, in materia di sanita' penitenziaria,
dal   Dipartimento   dell'amministrazione   penitenziaria    e    dal
Dipartimento della giustizia minorile del Ministero  della  giustizia
al Servizio sanitario nazionale; 
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei   ministri
(D.P.C.M.)  del  1°  aprile  2008  (Gazzetta  Ufficiale n.  126/2008)
recante  modalita'  e  criteri  per  il  trasferimento  al   Servizio
sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro,
delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali  in
materia di sanita' penitenziaria e in particolare l'art. 6, comma  1,
il quale prevede che, ai fini dell'esercizio delle funzioni sanitarie
afferenti  alla  medicina  penitenziaria,  le   risorse   finanziarie
trasferite nelle disponibilita' del Servizio sanitario nazionale sono
quantificate complessivamente in 157.800.000 euro per l'anno 2008, in
162.800.000 euro per l'anno 2009 e in 167.800.000  euro  a  decorrere
dall'anno 2010; 
  Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191, che all'art. 2, comma 109,
prevede che, a decorrere  dal  1°  gennaio  2010  sono  abrogati  gli
articoli 5 e 6 della legge  30  novembre  1989,  n.  386  e  che,  in
conformita' con quanto disposto dall'art. 8,  comma  1,  lettera  f),
della legge 5 maggio  2009,  n.  42,  sono  comunque  fatti  salvi  i
contributi erariali in essere sulle rate di ammortamento di  mutui  e
prestiti obbligazionari accesi dalle Province autonome di Trento e di
Bolzano, nonche' i rapporti giuridici gia' definiti; 
  Vista la propria delibera del 21 dicembre 2012,  n.  141  (G.U.  n.
95/2012) e in particolare il  punto  3.10  del  deliberato  che,  nel
ripartire le disponibilita' del Fondo  sanitario  nazionale  relative
all'anno 2012, dispone l'accantonamento della  somma  di  167.800.000
euro per il finanziamento della medicina penitenziaria, ai sensi  del
citato art. 2, comma 283, della legge n. 244/2007, da  ripartire  per
le finalita'  individuate  nella  medesima  delibera  sulla  base  di
successive proposte del Ministro della salute; 
  Vista la nota del Ministero della salute n.  18067  dell'11  luglio
2013 con la  quale  e'  stata  trasmessa  la  proposta  del  Ministro
relativa al riparto, tra le Regioni e le Province autonome di  Trento
e  Bolzano,   dell'importo   di   167.800.000   euro   destinato   al
finanziamento della sanita' penitenziaria per l'anno 2012; 
  Vista l'intesa  in  sede  di  Conferenza  unificata  sancita  sulla
proposta in esame nella seduta  del  13  marzo  2013  (Rep.  atti  n.
38/CU); 
  Considerato che, nella citata proposta del Ministro  della  salute,
il  finanziamento  complessivo,  pari  a  167.800.000   euro,   viene
destinato per 23.093.111 euro agli ospedali  psichiatrici  giudiziari
(OPG), per 8.674.888 euro ai centri clinici e per 136.032.001 euro  a
titolo di quota indistinta; 
  Considerato che  i  nuovi  criteri  di  riparto  della  sola  quota
indistinta stanziata per l'anno 2012, pari a  136.032.001  euro,  non
fanno piu' alcun riferimento alla spesa storica, ma si basano per  il
60% sul peso percentuale del numero dei detenuti, per il 30% sul peso
percentuale del numero degli ingressi dei detenuti e per il  10%  sul
peso percentuale del  numero  degli  istituti  penitenziari  con  una
capienza inferiore a 200 posti; 
  Considerato che la proposta in esame prevede, ai sensi dell'art.  8
del citato D.P.C.M. del 1° aprile 2008, che  il  trasferimento  delle
risorse alle Regioni a statuto speciale e alle Provincie autonome  di
Trento e Bolzano sia subordinato all'avvenuta  adozione  delle  norme
attuative secondo i rispettivi statuti e secondo le norme di  cui  al
medesimo D.P.C.M.; 
  Considerato altresi' che la medesima proposta, in applicazione  del
richiamato art. 2, comma 109, della legge n. 191/2009, prevede che le
quote relative alle Province autonome di Trento e Bolzano siano  rese
indisponibili; 
  Considerato infine che nella  detta  proposta  del  Ministro  della
salute viene fatto presente che - ai sensi dell'art. 6, comma  1  del
decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 140 - le  risorse  finanziarie
di cui al citato art. 6, comma 1, del D.P.C.M. 1°  aprile  2008  sono
trasferite alla Regione Sardegna nella misura  e  secondo  i  criteri
definiti in sede di Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo
Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano; 
  Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del  vigente
regolamento di questo Comitato (delibera 30 aprile 2012, n. 62,  art.
3, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 122/2012); 
  Vista la odierna nota n.  3059-P,  predisposta  congiuntamente  dal
Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della  politica
economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero
dell'economia e delle finanze e posta a base dell'odierna seduta  del
Comitato; 
  Su proposta del Ministro della salute; 
 
                              Delibera: 
 
  1. L'importo di 167.800.000 euro - accantonato con la  delibera  di
questo  Comitato  n.  141/2012  richiamata   in   premessa   per   il
finanziamento  della   medicina   penitenziaria   nell'ambito   delle
disponibilita' del Fondo sanitario nazionale 2012 -  viene  ripartito
tra le Regioni e le  Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  come
riportato nella tabella allegata  che  costituisce  parte  integrante
della presente delibera. 
  2.. Nell'ambito della ripartizione complessiva di cui al precedente
punto 1 viene assegnato, a favore delle Regioni a statuto ordinario e
della Regione Sardegna, l'importo  di  145.765.637  euro  secondo  le
quote  indicate  nella  medesima  tabella  allegata   alla   presente
delibera. 
  3. Le quote relative alle Regioni a statuto speciale Friuli-Venezia
Giulia, Sicilia e Valle D'Aosta e alle Province autonome di Trento  e
Bolzano di importo complessivo  pari  a  22.034.363  euro  -  di  cui
19.404.825 euro costituiscono residui a carico  del  Ministero  della
giustizia e 2.629.538 euro sono a carico del Ministero della salute -
restano accantonate ai sensi  di  quanto  previsto  dall'art.  8  del
D.P.C.M. del 1° aprile 2008 richiamato in premessa. 
  3.1 II trasferimento delle risorse a favore della Regione Siciliana
per  l'espletamento   delle   funzioni   di   sanita'   penitenziaria
nell'ambito del  Servizio  sanitario  nazionale  avverra'  solo  dopo
l'emanazione delle relative norme di attuazione  secondo  il  proprio
Statuto speciale;  per  le  Regioni  Friuli-Venezia  Giulia  e  Valle
d'Aosta  il  trasferimento  delle  predette  risorse  e'  subordinato
all'applicazione delle procedure previste  dalle  relative  norme  di
attuazione.  Nelle  more  di  tale   adempimento   l'onere   per   il
funzionamento delle strutture e per il personale dipendente  resta  a
carico del Ministero della giustizia. 
  3.2 Le quote  relative  alle  Province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano, pari a complessivi 1.109.910 euro, sono  rese  indisponibili
ai sensi dell'art. 2, comma 109, della legge n.  191/2009  richiamato
in premessa, per essere versate all'entrata del bilancio dello  Stato
al Capo X, capitolo 2368, art. 6. 
    Roma, 19 luglio 2013 
 
                                                 Il Presidente: Letta 
 
Il segretario delegato: Girlanda 

Registrato alla Corte dei conti il 6 novembre 2013 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia  e  delle
finanze, registro n. 9 Economia e finanze, foglio n. 48