IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO 
 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre  2003,
n. 398, recante il  testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di debito pubblico, e in particolare  l'art.
3, ove si prevede che il Ministro dell'Economia e  delle  Finanze  e'
autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che
consentano al  Tesoro,  fra  l'altro,  di  effettuare  operazioni  di
indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti  e
strumenti finanziari a breve,  medio  e  lungo  termine,  indicandone
l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri  per  la  sua
determinazione,  la  durata,  l'importo  minimo  sottoscrivibile,  il
sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalita'; 
  Visto il decreto  ministeriale  n.  99912  del  18  dicembre  2012,
emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 398 del  2003,  ove  si  definiscono  per  l'anno
finanziario 2013 gli obiettivi,  i  limiti  e  le  modalita'  cui  il
Dipartimento  del  Tesoro   dovra'   attenersi   nell'effettuare   le
operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che  le
operazioni stesse vengano disposte dal Direttore Generale del  Tesoro
o,  per  sua  delega,  dal  Direttore  della  Direzione  Seconda  del
Dipartimento medesimo; 
  Vista la determinazione n. 100215 del  20  dicembre  2012,  con  la
quale il Direttore Generale del Tesoro ha delegato il Direttore della
Direzione Seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i  decreti  e
gli atti relativi alle operazioni suddette; 
  Visto il decreto n. 44223  del  5  giugno  2013,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  133  dell'8  giugno
2013, con il quale sono state stabilite in  maniera  continuativa  le
caratteristiche e la modalita' di emissione dei  titoli  di  Stato  a
medio e lungo termine, da emettersi tramite asta; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  n.  43044  del  5  maggio   2004,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  111
del 13 maggio 2004, recante  disposizioni  in  caso  di  ritardo  nel
regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto  di
titoli di Stato; 
  Visto il  decreto  ministeriale  n.  96718  del  7  dicembre  2012,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  293
del 17 dicembre 2012,  recante  disposizioni  per  le  operazioni  di
separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari,
della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale  di
rimborso dei titoli di Stato; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 229, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013, ed in
particolare il terzo comma dell'art. 2, come sostituito  dall'art.  2
della legge 4 ottobre 2013, n. 117, con cui si e' stabilito il limite
massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso; 
  Considerato che l'importo delle  emissioni  disposte  a  tutto  l'8
novembre 2013 ammonta, al netto dei  rimborsi  di  prestiti  pubblici
gia' effettuati, a  104.193  milioni  di  euro  e  tenuto  conto  dei
rimborsi ancora da effettuare; 
  Visti i propri decreti in data 15 maggio e 10 luglio  2013,  con  i
quali e' stata disposta l'emissione delle prime tre tranche dei buoni
del Tesoro poliennali 4,75%, con godimento 1° marzo 2013  e  scadenza
1° settembre 2044; 
  Ritenuto  opportuno,  in  relazione  alle  condizioni  di  mercato,
disporre l'emissione di una quarta tranche  dei  predetti  buoni  del
Tesoro poliennali 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto  del  Presidente
della Repubblica 30  dicembre  2003,  n.  398,  nonche'  del  decreto
ministeriale del 18 dicembre 2012, entrambi citati nelle premesse, e'
disposta l'emissione di una  quarta  tranche  dei  buoni  del  Tesoro
poliennali 4,75%, con godimento 1° marzo 2013 e scadenza 1° settembre
2044. L'emissione  della  predetta  tranche  viene  disposta  per  un
ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 1.000 milioni di
euro e un importo massimo di 1.500 milioni di euro. 
  I buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 4,75%, pagabile in due
semestralita' posticipate, il 1° marzo ed il  1°  settembre  di  ogni
anno di durata del prestito. 
  La prima cedola dei buoni emessi con il presente  decreto,  essendo
pervenuta a scadenza, non verra' corrisposta. 
  Sui buoni medesimi, come previsto dal citato decreto ministeriale 7
dicembre 2012 pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  293  del  17
dicembre  2012,  possono  essere  effettuate  operazioni  di  «coupon
stripping». 
  Le caratteristiche e le modalita' di emissione dei predetti  titoli
sono quelle definite nel decreto n. 44223 del 5 giugno  2013,  citato
nelle premesse, che qui si intende interamente richiamato ed a cui si
rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.