IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art.  48  del  decreto-legge  30  settembre  2003  n.  269,
convertito nella legge 24  novembre  2003,n.  326  ,  che  istituisce
l'Agenzia Italiana del Farmaco; 
  Visto il decreto del  Ministro  della  salute  di  concerto  con  i
Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20
settembre 2004,  n.  245  recante  norme  sull'organizzazione  ed  il
funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13
dell'art. 48 sopra citato come  modificato  dal  decreto  n.  53  del
Ministro della salute, di concerto con i  Ministri  per  la  pubblica
amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle  finanze
del 29 marzo 2012; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145; 
  Visto il decreto del Ministro della salute  dell'8  novembre  2011,
registrato dall'Ufficio Centrale  del  Bilancio  al  Registro  "Visti
Semplici", Foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui e' stato
nominato Direttore Generale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco  il
Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011; 
  Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158,  convertito,  con
modificazioni  dalla  legge  8  novembre   2012   n.   189,   recante
"Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del  Paese  mediante
un piu' alto livello di tutela  della  salute"  ed,  in  particolare,
l'art. 12, comma 5; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  "Interventi
correttivi di finanza pubblica" con particolare riferimento  all'art.
8; 
  Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23  dicembre  1996,  n.  662,
recante "Misure di razionalizzazione  della  finanza  pubblica",  che
individua i margini della distribuzione  per  aziende  farmaceutiche,
grossisti e farmacisti; 
  Visto l'art. 48, comma 33, legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che
dispone la negoziazione del prezzo  per  i  prodotti  rimborsati  dal
S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni; 
  Visto il decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.  219,  pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  142  del  21
giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva  2001/83/CE  (e
successive direttive di modifica) relativa ad un  codice  comunitario
concernenti i  medicinali  per  uso  umano  nonche'  della  direttiva
2003/94/CE; 
  Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001; 
  Vista la determinazione 29 ottobre 2004 "Note AIFA 2004  (Revisione
delle note CUF)", pubblicata nel supplemento ordinario alla  Gazzetta
Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni; 
  Vista la determinazione AIFA del 3  luglio  2006  pubblicata  sulla
Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 156 del 7 luglio 2006; 
  Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata sulla
Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n.  227,  del  29  settembre  2006
concernente  "Manovra  per  il  governo  della   spesa   farmaceutica
convenzionata e non convenzionata"; 
  Visto il  decreto  con  il  quale  la  societa'  LYXUMIA  e'  stata
autorizzata all'immissione in commercio del medicinale ; 
  Vista la determinazione n. 518 del 27 maggio 2013, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 138  del  14/06/2013,
relativa alla classificazione del medicinale ai sensi  dell'art.  12,
comma 5, legge 8 novembre 2012 n. 189 di  medicinali  per  uso  umano
approvati con procedura centralizzata; 
  Vista la domanda con la quale la  ditta  SANOFI-AVENTIS  GROUPE  ha
chiesto la  riclassificazione  delle  confezioni  codice  di  AIC  n.
042657015 - n. 042657039 - n. 042657054; 
  Visto il parere della Commissione  consultiva  tecnico  scientifica
nella seduta del 3 luglio 2013; 
  Visto il parere del Comitato Prezzi e Rimborso nella seduta del  17
settembre 2013; 
  Vista la deliberazione n. 24 del 22 ottobre 2013 del  Consiglio  di
Amministrazione  dell'AIFA  adottata  su   proposta   del   Direttore
Generale; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
  Il  medicinale  LYXUMIA  (lixisenatide)  nelle   confezioni   sotto
indicate e' classificato come segue: 
  Confezioni: 
  "10 microgrammi-soluzione iniettabile-uso sottocutaneo-cartuccia in
penna preriempita-3 ml - 1 penna preriempita 
  AIC n. 042657015/E (in base 10) 18PT7R (in base 32) 
  Classe di rimborsabilita': A 
  Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 37,68 
  Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 62,18 
  "20 microgrammi-soluzione iniettabile-uso sottocutaneo-cartuccia in
penna preriempita-3 ml - 2 penne preriempite 
  AIC n. 042657039/E (in base 10) 18PT8H (in base 32) 
  Classe di rimborsabilita': A 
  Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 75,35 
  Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 124,35 
  "10  microgrammi   +   20   microgrammi-soluzione   iniettabile-uso
sottocutaneo-cartuccia  in   penna   preriempita-3   ml -   1   penna
preriempita+1 penna preriempita 
  AIC n. 042657054/E (in base 10) 18PT8Y (in base 32) 
  Classe di rimborsabilita': A 
  Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 75,35 
  Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 124,35 
  Per il periodo 2014-2015: valore soglia pari a 72,3 Mln/24 mesi. 
  L'eventuale superamento dei valori soglia indicati  comportera'  un
ripiano  secondo  le   modalita'   previste   nell'apposito   accordo
negoziale.