IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9, ed in particolare l'art. 22, comma 5, secondo cui, nell'ambito del regime giuridico degli impianti di produzione di energia elettrica a mezzo di fonte rinnovabile, vengono stabiliti criteri e termini per la definizione e l'aggiornamento da parte del Comitato interministeriale prezzi (di seguito: CIP) dei prezzi di ritiro dell'energia prodotta da fonti rinnovabili e assimilate; Visto il provvedimento del CIP 29 aprile 1992, n. 6, come modificato e integrato dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1994 (di seguito: provvedimento Cip n. 6/92) e la relativa relazione di accompagnamento; Visto l'art. 3, comma 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79; Vista la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea 13 ottobre 2003, n. 2003/87/CE e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: direttiva 2003/87/CE); Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99 (di seguito: legge n. 99/09) ed in particolare l'art. 30, comma 20, secondo cui l'Autorita' «propone al Ministro dello sviluppo economico adeguati meccanismi per la risoluzione anticipata delle convenzioni Cip 6/92, da disporre con decreti del medesimo Ministro, con i produttori che volontariamente aderiscono a detti meccanismi. Gli oneri derivanti dalla risoluzione anticipata da liquidare ai produttori aderenti devono essere inferiori a quelli che si realizzerebbero nei casi in cui non si risolvano le convenzioni»; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 dicembre 2009 (di seguito: decreto 2 dicembre 2009) concernente i meccanismi per la risoluzione volontaria e anticipata delle convenzioni Cip 6, secondo quanto disposto dall'art. 30, comma 20, della citata legge n. 99/09; Visti i decreti del Ministro dello sviluppo economico del 2 agosto 2010 e dell'8 ottobre 2010 riguardanti i parametri per il calcolo dei corrispettivi spettanti per la risoluzione anticipata delle convenzioni Cip 6 aventi ad oggetto impianti assimilati alimentati da combustibili fossili; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2011 (di seguito: decreto 23 giugno 2011) riguardante i parametri per il calcolo dei corrispettivi spettanti per la risoluzione anticipata delle convenzioni Cip 6 aventi ad oggetto impianti alimentati da combustibili da processo o residui o recuperi di energia; Visto in particolare l'art. 4, comma 2 del decreto ministeriale 23 giugno 2011 che prevede che, a garanzia del pagamento di eventuali somme anche derivanti da conguagli relativi al periodo antecedente alla data di efficacia della risoluzione, il titolare della convenzione Cip 6 rilascia al Gse, almeno 30 giorni prima dell'erogazione del corrispettivo, una fideiussione bancaria a prima richiesta scritta per un importo pari al 20% del corrispettivo Crecuperi , per una durata non inferiore a 18 mesi; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 29 marzo 2013 con cui e' stato prorogato al 30 settembre 2013 il termine per la presentazione delle istanze vincolanti di risoluzione delle convenzioni Cip6 per gli impianti alimentati da combustibili da processo o residui o recuperi di energia, e l'art. 1, comma 2, che dispone la modifica dell'allegato 2 al decreto 23 giugno 2011, sentita l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, in relazione all'aggiornamento dei parametri per la verifica della convenienza economica per il sistema; Visto il decreto-legge del 21 giugno 2013, n. 69, (di seguito: decreto-legge n. 69/2013) recante misure urgenti per l'economia, ed in particolare l'art. 5 relativo a disposizioni per la riduzione dei prezzi dell'energia elettrica con cui sono, tra l'altro, previste nuove modalita' per la determinazione del costo evitato di combustibile riconosciuto agli impianti ammessi al regime di cui al provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi n. 6/1992; Vista la nota di API Anonima Petroli Italiana SpA del 9 luglio 2013 con cui la societa', in relazione alla risoluzione della convenzione Cip 6 dell'impianto IGCC presso la raffineria di Falconara Marittima, richiede lo svincolo della fideiussione prestata al GSE ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto 23 giugno 2011; Visto il parere dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas espresso con deliberazione 12 settembre 2013 383/2013/l/eel; Vista la richiesta di proroga al 30 settembre 2014 del termine per la presentazione dell'istanza vincolante di risoluzione della convenzione Cip 6 avanzata al Ministero da alcune societa' titolari di impianti alimentati da combustibili da processo o residui o recuperi di energia; Considerato che la garanzia fideiussoria introdotta dall'art. 4, comma 2 e' stata prevista al fine di garantire la corresponsione degli eventuali conguagli derivanti dalla definizione del Costo evitato di combustibile; Considerata la complessita' delle condizioni da verificare per alcuni impianti potenzialmente interessati dalla risoluzione delle convenzioni Cip6 nonche' la particolare situazione congiunturale in cui debbono attuarsi le scelte dei soggetti imprenditoriali coinvolti, alcune delle quali relative a rilevanti modifiche degli assetti societari e del contesto industriale, con ricadute sul tessuto economico ed occupazionale; Ritenuto opportuno rivedere i termini per la presentazione delle domande di risoluzione anticipata per tale tipologia di impianti allo scopo di consentire la piu' ampia partecipazione dei soggetti interessati alla risoluzione anticipata e di mantenere la flessibilita' riconosciuta con il decreto 28 giugno 2012 con riferimento alla decorrenza della risoluzione delle convenzioni Cip6; Ritenuto che, definiti i conguagli di costo evitato di combustibile e regolati nel loro ammontare, su istanza del produttore gia' titolare della Convenzione Cip 6, il GSE disponga lo svincolo anticipato della fideiussione di cui all'art. 4, comma 2, del decreto ministeriale 23 giugno 2011; Decreta: Art. 1 Modifica dell'allegato 2 al decreto 23 giugno 2011 1. L'allegato 2 al decreto 23 giugno 2011, per gli impianti alimentati da combustibili da processo o residui o recuperi di energia che aderiscono alla risoluzione anticipata della convenzioni stipulate ai sensi del provvedimento del Comitato interministeriale prezzi 29 aprile 1992, n. 92, (di seguito: convenzioni Cip 6/92), e' modificato e sostituito dall'allegato al presente decreto. 2. Restano ferme tutte le altre condizioni e modalita' di cui ai decreti del Ministro dello sviluppo economico 2 dicembre 2009, 2 agosto 2010, 8 ottobre 2010 e 23 giugno 2011, nonche' le disposizioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto 28 giugno 2012.