IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9, ed in particolare  l'art.  22,
comma 5, secondo cui, nell'ambito del regime giuridico degli impianti
di produzione di energia elettrica  a  mezzo  di  fonte  rinnovabile,
vengono  stabiliti  criteri  e   termini   per   la   definizione   e
l'aggiornamento da parte del Comitato  interministeriale  prezzi  (di
seguito: CIP) dei prezzi di ritiro  dell'energia  prodotta  da  fonti
rinnovabili e assimilate; 
  Visto  il  provvedimento  del  CIP  29  aprile  1992,  n.  6,  come
modificato e integrato dal decreto del Ministro  dell'industria,  del
commercio e dell'artigianato 4 agosto 1994 (di seguito: provvedimento
Cip n. 6/92) e la relativa relazione di accompagnamento; 
  Visto l'art. 3, comma 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999,  n.
79; 
  Vista  la  direttiva  del  Parlamento  europeo  e   del   Consiglio
dell'Unione europea 13 ottobre 2003, n. 2003/87/CE e  sue  successive
modifiche e integrazioni (di seguito: direttiva 2003/87/CE); 
  Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99 (di seguito: legge  n.  99/09)
ed in particolare  l'art.  30,  comma  20,  secondo  cui  l'Autorita'
«propone al Ministro dello sviluppo economico adeguati meccanismi per
la risoluzione anticipata delle convenzioni Cip 6/92, da disporre con
decreti del medesimo Ministro, con i produttori  che  volontariamente
aderiscono a detti meccanismi. Gli oneri derivanti dalla  risoluzione
anticipata  da  liquidare  ai  produttori  aderenti   devono   essere
inferiori a quelli che si realizzerebbero nei  casi  in  cui  non  si
risolvano le convenzioni»; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico  2  dicembre
2009 (di seguito: decreto 2 dicembre 2009) concernente  i  meccanismi
per la risoluzione volontaria e anticipata delle convenzioni  Cip  6,
secondo quanto disposto dall'art. 30, comma 20, della citata legge n.
99/09; 
  Visti i decreti del Ministro dello sviluppo economico del 2  agosto
2010 e dell'8 ottobre 2010 riguardanti i parametri per il calcolo dei
corrispettivi  spettanti  per   la   risoluzione   anticipata   delle
convenzioni Cip 6 aventi ad oggetto impianti assimilati alimentati da
combustibili fossili; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo  economico  23  giugno
2011 (di seguito: decreto 23 giugno 2011) riguardante i parametri per
il calcolo dei corrispettivi spettanti per la risoluzione  anticipata
delle convenzioni Cip 6 aventi  ad  oggetto  impianti  alimentati  da
combustibili da processo o residui o recuperi di energia; 
  Visto in particolare l'art. 4, comma 2 del decreto ministeriale  23
giugno 2011 che prevede che, a garanzia del  pagamento  di  eventuali
somme anche derivanti da conguagli relativi  al  periodo  antecedente
alla  data  di  efficacia  della  risoluzione,  il   titolare   della
convenzione  Cip  6  rilascia  al  Gse,  almeno   30   giorni   prima
dell'erogazione del corrispettivo, una fideiussione bancaria a  prima
richiesta scritta per  un  importo  pari  al  20%  del  corrispettivo
Crecuperi , per una durata non inferiore a 18 mesi; 
  Visto il decreto del Ministro dello  sviluppo  economico  29  marzo
2013 con cui e' stato prorogato al 30 settembre 2013 il  termine  per
la  presentazione  delle  istanze  vincolanti  di  risoluzione  delle
convenzioni Cip6 per  gli  impianti  alimentati  da  combustibili  da
processo o residui o recuperi di energia, e l'art. 1,  comma  2,  che
dispone la modifica  dell'allegato  2  al  decreto  23  giugno  2011,
sentita l'Autorita' per l'energia elettrica e il  gas,  in  relazione
all'aggiornamento dei parametri per  la  verifica  della  convenienza
economica per il sistema; 
  Visto il decreto-legge del 21 giugno  2013,  n.  69,  (di  seguito:
decreto-legge n. 69/2013) recante misure urgenti per  l'economia,  ed
in particolare l'art. 5 relativo a disposizioni per la riduzione  dei
prezzi dell'energia elettrica con cui  sono,  tra  l'altro,  previste
nuove  modalita'  per  la  determinazione  del   costo   evitato   di
combustibile riconosciuto agli impianti ammessi al regime di  cui  al
provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi n. 6/1992; 
  Vista la nota di API Anonima Petroli Italiana SpA del 9 luglio 2013
con cui la societa', in relazione alla risoluzione della  convenzione
Cip 6 dell'impianto IGCC presso la raffineria di Falconara Marittima,
richiede lo svincolo della fideiussione  prestata  al  GSE  ai  sensi
dell'art. 4, comma 2, del decreto 23 giugno 2011; 
  Visto il parere dell'Autorita' per l'energia  elettrica  e  il  gas
espresso con deliberazione 12 settembre 2013 383/2013/l/eel; 
  Vista la richiesta di proroga al 30 settembre 2014 del termine  per
la  presentazione  dell'istanza  vincolante  di   risoluzione   della
convenzione Cip 6 avanzata al Ministero da alcune  societa'  titolari
di impianti alimentati  da  combustibili  da  processo  o  residui  o
recuperi di energia; 
  Considerato che la garanzia fideiussoria  introdotta  dall'art.  4,
comma 2 e' stata prevista al  fine  di  garantire  la  corresponsione
degli eventuali  conguagli  derivanti  dalla  definizione  del  Costo
evitato di combustibile; 
  Considerata la complessita'  delle  condizioni  da  verificare  per
alcuni impianti potenzialmente interessati  dalla  risoluzione  delle
convenzioni Cip6 nonche' la particolare situazione  congiunturale  in
cui  debbono  attuarsi  le  scelte   dei   soggetti   imprenditoriali
coinvolti, alcune delle quali relative a  rilevanti  modifiche  degli
assetti societari  e  del  contesto  industriale,  con  ricadute  sul
tessuto economico ed occupazionale; 
  Ritenuto opportuno rivedere i termini per  la  presentazione  delle
domande di risoluzione anticipata per tale tipologia di impianti allo
scopo  di  consentire  la  piu'  ampia  partecipazione  dei  soggetti
interessati  alla  risoluzione   anticipata   e   di   mantenere   la
flessibilita'  riconosciuta  con  il  decreto  28  giugno  2012   con
riferimento alla decorrenza della risoluzione delle convenzioni Cip6; 
  Ritenuto che, definiti i conguagli di costo evitato di combustibile
e regolati  nel  loro  ammontare,  su  istanza  del  produttore  gia'
titolare della  Convenzione  Cip  6,  il  GSE  disponga  lo  svincolo
anticipato della fideiussione di cui all'art. 4, comma 2, del decreto
ministeriale 23 giugno 2011; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
         Modifica dell'allegato 2 al decreto 23 giugno 2011 
 
  1. L'allegato 2  al  decreto  23  giugno  2011,  per  gli  impianti
alimentati da combustibili  da  processo  o  residui  o  recuperi  di
energia che aderiscono alla risoluzione anticipata della  convenzioni
stipulate ai sensi del provvedimento del  Comitato  interministeriale
prezzi 29 aprile 1992, n. 92, (di seguito: convenzioni Cip 6/92),  e'
modificato e sostituito dall'allegato al presente decreto. 
  2. Restano ferme tutte le altre condizioni e modalita'  di  cui  ai
decreti del Ministro dello sviluppo  economico  2  dicembre  2009,  2
agosto 2010, 8 ottobre 2010 e 23 giugno 2011, nonche' le disposizioni
di cui all'art. 1, comma 2, del decreto 28 giugno 2012.