IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
 
                           di concerto con 
 
 
          IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
  Visto l'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n.  503,  che  prevede  l'applicazione  degli  aumenti  a  titolo  di
perequazione automatica delle pensioni previdenziali ed assistenziali
sulla base dell'adeguamento al costo  vita  con  cadenza  annuale  ed
effetto dal 1° novembre di ciascun anno; 
  Visto l'art. 14 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, che  dispone,
con effetto dall'anno 1995, il differimento del termine stabilito dal
descritto  art.  11  ai  fini  della  perequazione  automatica  delle
pensioni al 1° gennaio successivo di ogni anno; 
  Visto l'art. 24, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41,  che
demanda  ad  apposito  decreto  la  determinazione  delle  variazioni
percentuali di perequazione automatica delle pensioni; 
  Visto l'art. 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n.  448,  e
l'art. 69, comma 1, della legge 23 dicembre  2000,  n.  388,  recanti
criteri per la perequazione delle pensioni; 
  Visto l'art. 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730,  nella  parte
in cui richiama la disciplina dell'indennita' integrativa speciale di
cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni  ed
integrazioni; 
  Visto il decreto 16  novembre  2012  (Gazzetta  Ufficiale  -  serie
generale - n. 277 del 27 novembre  2012)  concernente:  «Perequazione
automatica delle pensioni per l'anno 2012  e  valore  definitivo  per
l'anno 2011»; 
  Vista la comunicazione dell'Istituto  nazionale  di  statistica  in
data 5 novembre 2013, prot. n. 62378, dalla quale si rileva che: 
    la variazione percentuale verificatasi negli indici dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai ed impiegati, senza  tabacchi,  tra
il periodo gennaio - dicembre 2011 ed il periodo gennaio  -  dicembre
2012 e' risultata pari a + 3,0; 
    la variazione percentuale verificatasi negli indici dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai ed impiegati, senza  tabacchi,  tra
il periodo gennaio - dicembre 2012 ed il periodo gennaio  -  dicembre
2013 e' risultata pari a +1,2, ipotizzando, in via  provvisoria,  per
il mese di ottobre 2013 una variazione dell'indice pari a  -0,2,  per
il mese di novembre 2013 una variazione dell'indice pari a +0,1 e per
il mese di dicembre 2013 una variazione dell'indice pari a +0,2; 
  Considerata la necessita': 
    di determinare il valore effettivo della  variazione  percentuale
per l'aumento  di  perequazione  automatica  con  decorrenza  dal  1°
gennaio 2013; 
    di  determinare  la  variazione  percentuale  per  l'aumento   di
perequazione automatica  con  effetto  dal  1°  gennaio  2014,  salvo
conguaglio all'accertamento dei valori  definitivi  relativamente  ai
mesi di ottobre, novembre e dicembre 2013; 
    di indicare le modalita'  di  attribuzione  dell'aumento  per  le
pensioni  sulle  quali  e'   corrisposta   l'indennita'   integrativa
speciale; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  La percentuale di variazione  per  il  calcolo  della  perequazione
delle pensioni per l'anno 2012 e' determinata in misura pari  a  +3,0
dal 1° gennaio 2013.