IL DIRETTORE GENERALE 
           della sanita' animale e dei farmaci veterinari 
 
  Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,  e
successive modificazioni; 
  Vista la direttiva 2001/82/CE, e successive modificazioni,  recante
un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari; 
  Visto il decreto legislativo 6 aprile 2006, n.  193,  e  successive
modificazioni; 
  Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea  del  18
ottobre 2013, riguardante, nel quadro dell'art. 34 della  sopracitata
direttiva 2001/82/CE l'autorizzazione all'immissione in commercio del
medicinale  veterinario  «Micotil  300  iniettabile  e  denominazioni
associate», contenente la sostanza attiva «tilmicosina»; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Le  autorizzazioni  all'immissione  in  commercio  del   medicinale
veterinario «Micotil  300  iniettabile  e  denominazioni  associate»,
contenenti la sostanza attiva «tilmicosina», devono essere modificate
nel riassunto delle caratteristiche del prodotto e nell'etichettatura
secondo quanto disposto nell'Allegato III della sopracitata decisione
della Commissione del 18 ottobre 2013. 
  A tal fine le societa' titolari delle autorizzazioni all'immissione
in commercio sopracitate sono tenute a presentare  immediatamente  la
relativa domanda di variazione prevista dalla normativa vigente, ed a
conformare entro sessanta giorni gli  stampati  delle  confezioni  in
commercio a quanto disposto nel presente decreto. 
  Il presente decreto entra in vigore il giorno  della  pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 15 novembre 2013 
 
                                         Il direttore generale: Ferri