IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'art. 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000,  n.  212,  che
attribuisce al  Ministro  delle  finanze,  sentito  il  Ministro  del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il  potere  di
sospendere o differire il termine per  l'adempimento  degli  obblighi
tributari a favore dei contribuenti interessati da eventi eccezionali
ed imprevedibili; 
  Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con
il quale e'  stato  istituito  il  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze e allo stesso sono state trasferite le funzioni dei Ministeri
del tesoro, del bilancio e della  programmazione  economica  e  delle
finanze; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 122 del 20 novembre 2013, pubblicata sulla Gazzetta  Ufficiale  n.
276 del  25  novembre  2013,  recante  primi  interventi  urgenti  di
protezione  civile  per  gli  eccezionali  eventi  meteorologici   di
novembre 2013 nella Regione Autonoma della Sardegna; 
  Vista l'ordinanza del Commissario delegato per  l'emergenza,  n.  3
del 22 novembre 2013, con la quale e' stato  approvato  l'elenco  dei
Comuni colpiti dagli  eventi  alluvionali  del  novembre  2013  nella
Regione Sardegna, fatti salvi ulteriori rilievi  e  ricognizioni  che
potranno dar luogo alla modifica dell'elenco stesso; 
  Considerato che tali eventi hanno determinato una grave  situazione
di pericolo per l'incolumita' delle persone e per  la  sicurezza  dei
beni pubblici  e  privati,  provocando  la  perdita  di  vite  umane,
ferimenti e lo sgombero di diversi  immobili  pubblici  e  privati  e
danneggiamenti a strutture ed infrastrutture; 
  Ritenuta la necessita' di esercitare il potere previsto dal  citato
art.  9,  comma  2,  della  legge  n.  212  del  2000  a  favore  dei
contribuenti   colpiti   dai   predetti   eventi   alluvionali,   con
riferimento, in relazione alla prima fase dell'emergenza, a  tutti  i
comuni individuati nella citata ordinanza  del  Commissario  delegato
per  l'emergenza,  n.  3  del  22  novembre  2013,  salve  successive
determinazioni sulla base delle comunicazioni del Dipartimento  della
Protezione Civile e del Commissario delegato per l'emergenza; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Nei confronti  delle  persone  fisiche,  anche  in  qualita'  di
sostituti d'imposta, che, alla data del 18 novembre 2013, avevano  la
residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni  di  cui
all'elenco approvato con l'ordinanza n. 3 del 22 novembre 2013 di cui
alle premesse, riportato nell'allegato A al  presente  decreto,  sono
sospesi i termini  dei  versamenti  e  degli  adempimenti  tributari,
inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti
della riscossione, scadenti nel periodo compreso tra il  18  novembre
ed il 20 dicembre 2013. Non si fa luogo al rimborso  di  quanto  gia'
versato. 
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si  applicano,  altresi',  nei
confronti dei soggetti, anche  in  qualita'  di  sostituti  d'imposta
diversi dalle persone fisiche,  aventi  la  sede  legale  o  la  sede
operativa nel territorio dei comuni di cui al comma  1.  Le  ritenute
gia' operate in qualita' di  sostituti  d'imposta  devono,  comunque,
essere versate. 
  3. Con  successivo  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze  sono  stabilite  le   modalita'   di   effettuazione   degli
adempimenti e dei versamenti di cui al comma 1. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 30 novembre 2013 
 
                                              Il Ministro: Saccomanni