IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n.  326,
che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto il decreto del  Ministro  della  salute  di  concerto  con  i
Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze n. 245 del
20  settembre  2004,  recante   norme   sull'organizzazione   ed   il
funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13
dell'art 48 sopra citato; 
  Visto il decreto del Ministro della Salute  dell'8  novembre  2011,
registrato dall'Ufficio Centrale  del  Bilancio  al  Registro  «Visti
Semplici», Foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui e' stato
nominato Direttore Generale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco  il
Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011; 
  Visto il provvedimento 30 dicembre 1993 del Ministero della sanita'
- Commissione Unica del Farmaco, pubblicato nel supplemento ordinario
alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  306  del  31  dicembre  1993,  recante
riclassificazione dei medicinali ai  sensi  dell'art.  8,  comma  10,
della legge n. 537/1993; 
  Visto l'art. 1, comma 4, del decreto-legge 20 giugno 1996, n.  323,
convertito, con modificazioni, in legge 8 agosto 1996,  n.  425,  che
stabilisce  che  la  prescrizione  dei  medicinali  rimborsabili  dal
Servizio Sanitario Nazionale (SSN) sia  conforme  alle  condizioni  e
limitazioni previste dai provvedimenti della  Commissione  Unica  del
Farmaco; 
    
  Visto l'art. 70, comma 2, della legge 23  dicembre  1998,  n.  448,
recante «Misure per la  razionalizzazione  e  il  contenimento  della
spesa farmaceutica»; 
  Visto il decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.  219,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  142  del  21
giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva  2001/83/CE  (e
successive direttive di modifica) relativa ad un  codice  comunitario
concernente i  medicinali  per  uso  umano  nonche'  della  direttiva
2003/94/CE; 
  Vista la determinazione 4 gennaio 2007: «Note  AIFA  2006-2007  per
l'uso appropriato dei farmaci», pubblicata sul Supplemento  ordinario
n. 6 alla Gazzetta Ufficiale n. 7 del 10 gennaio 2007 Serie generale,
e successive determinazioni  di  modifica  ed  integrazione,  ed,  in
particolare, la «Nota 13»; 
  Tenuto  conto  che  la  sopra  citata  Nota  13  prevede   che   la
prescrizione dei Pufa Omega 3 sia a carico del SSN  per  le  seguenti
indicazioni: 
    Dislipidemie familiari secondo i criteri specificati al  relativo
paragrafo:   iperchilomicronemie    e    gravi    ipertrigliceridemie
(trattamento di 1° e 2° livello); 
    Iperlipidemie  in  pazienti  con  insufficienza  renale   cronica
moderata e grave per livelli di Trigliceridi ≥ 500 mg/dL; 
    Ritenuto  di  dover  istituire  una  Nota  Aifa   relativa   alla
prescrizione a carico del SSN degli Omega 3 nei  pazienti  che  hanno
sofferto una recente  sindrome  coronarica  acuta,  alla  luce  della
proposta avanzata dalla  Commissione  Consultiva  Tecnico-Scientifica
per  la  valutazione  dei  farmaci  (CTS)  dell'AIFA   nella   seduta
collegiale del 9 e 10 settembre 2013; 
  Considerato il parere favorevole espresso dalla  CTS  nella  seduta
del 7, 8 e 9 ottobre 2013, con il quale approvava la costituzione  ed
il testo della nuova Nota AIFA per la rimborsabilita' dei farmaci  N3
PUFA a carico del  SSN,  limitatamente  all'indicazione  «prevenzione
della morte improvvisa dopo infarto del miocardio», e contraddistinta
con il numero 94 ed il parere favorevole espresso  dal  Consiglio  di
Amministrazione nella seduta del 19 novembre 2013; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
  E' istituita la Nota AIFA n. 94 riportata nell'allegato 1,  che  e'
parte integrante della presente Determinazione.