IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, 
                  DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
 
  Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante norme per l'edilizia
scolastica; 
  Visto il decreto-legge 21  giugno  2013,  n.  69,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, recante disposizioni
urgenti per il rilancio dell'economia, e in  particolare  l'art.  18,
commi da 8 a 8-sexies; 
  Visto l'art. 18, comma 8-ter, del citato decreto-legge  n.  69  del
2013, che autorizza la spesa  di  150  milioni  di  euro  per  l'anno
finanziario  2014,   al   fine   di   attuare   misure   urgenti   di
riqualificazione  e  di  messa   in   sicurezza   delle   istituzioni
scolastiche  statali,  con  particolare  riferimento  a  quelle   con
presenza di amianto, nonche' di garantire il regolare svolgimento del
servizio scolastico; 
  Visto l'art. 18, comma 8-quater,  che  prevede  che  l'assegnazione
agli  enti  locali  sia   effettuata   con   decreto   del   Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca entro il 30 ottobre
2013 sulla base delle graduatorie presentate dalle regioni  entro  il
15 ottobre 2013; 
  Vista la tabella 1, allegata al  citato  decreto-legge  n.  69  del
2013, che ripartisce a livello regionale l'importo complessivo di 150
milioni di euro, ai fini  della  successiva  assegnazione  agli  enti
locali aventi titolo sulla base delle  graduatorie  presentate  dalle
regioni competenti; 
  Vista   l'Intesa   alla   quale   sono   convenuti   il   Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, le regioni e le province autonome  di
Trento e Bolzano, l'ANCI e l'UPI, in  sede  di  Conferenza  unificata
nella seduta del 1° agosto 2013 (rep. atti 84/CU); 
  Vista la nota n. 10509 dell'8 ottobre  2013  del  Dipartimento  per
l'istruzione, con la quale e' stato chiesto alle regioni di inoltrare
le graduatorie approvate al Ministero; 
  Considerato che le regioni hanno ricevuto dagli enti  locali  entro
il termine del  15  settembre  i  progetti  esecutivi  immediatamente
cantierabili di messa in sicurezza, ristrutturazione  e  manutenzione
straordinaria degli edifici scolastici; 
  Viste le graduatorie, predisposte e approvate da ciascuna  regione,
tutte inoltrate a questo Ministero entro il termine  del  15  ottobre
2013; 
  Preso atto delle dichiarazioni, con le quali  le  Regioni  medesime
hanno  attestato  la  rispondenza   degli   interventi   ammessi   in
graduatoria agli indirizzi previsti dalla normativa di riferimento  e
l'effettiva sussistenza di tutti i presupposti, condizioni, requisiti
e formalita' richiesti dalla stessa, con  particolare  riguardo  alla
presenza di progetti esecutivi immediatamente  cantierabili,  nonche'
della congruita' dei relativi costi; 
  Considerata la ratio  complessiva  dell'intervento  normativo,  che
intende finanziare misure urgenti in materia  di  riqualificazione  e
messa in sicurezza non altrimenti finanziabili; 
  Ritenuto   pertanto    non    opportuno    finanziare    interventi
infrastrutturali gia' avviati o addirittura conclusi; 
  Valutata la necessita', per la prioritaria rilevanza che riveste la
sicurezza della relativa utenza, di  consentire  il  piu'  tempestivo
avvio delle attivita' di adeguamento a norma e di messa in  sicurezza
degli  edifici   scolastici   facenti   capo   alle   Amministrazioni
interessate   e   di   accelerarne    il    compimento,    procedendo
all'assegnazione delle rispettive risorse; 
  Dato atto che il citato art. 18 del decreto-legge n.  69  del  2013
prevede, al comma 8-sexies, che la somma giacente sul conto  corrente
bancario di IMI San Paolo relativa la  gestione  stralcio  del  Fondo
speciale per la ricerca applicata sia versata all'entrata dello Stato
entro il 31 gennaio 2014 e successivamente riassegnata allo stato  di
previsione di questo Ministero per le finalita' di  cui  al  presente
decreto; 
  Dato  atto  inoltre  che  il  piu'  volte  citato   art.   18   del
decreto-legge n. 69 del 2013 dispone l'adozione del presente  decreto
antecedentemente  all'avvenuta  riassegnazione  dei  fondi   di   cui
trattasi allo stato di previsione del Ministero; 
  Vista la nota prot. n. 637  del  30  ottobre  2013,  con  la  quale
l'Assessore al diritto allo studio e alla  formazione  della  regione
Puglia ha comunicato che il  Tribunale  amministrativo  regionale  di
Lecce con decreto monocratico n. 505 del 18 ottobre 2013 ha  disposto
la sospensione della graduatoria regionale predisposta ai  sensi  del
citato art. 18, comma 8-ter; 
  Considerato che  e'  necessario  procedere  all'assegnazione  delle
risorse ai sensi del citato art. 18, comma 8-quater, nel rispetto dei
termini indicati dalla legge, pur tenendo conto del decreto  del  TAR
Lecce; 
  Ritenuto quindi di dover assegnare  agli  enti  locali  le  risorse
previste entro il 30 ottobre 2013  e  conseguentemente  di  assegnare
agli enti locali della sola regione Puglia le risorse con  successivo
provvedimento nelle more dell'esito del giudizio di merito; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Ai sensi e per gli effetti di quanto indicato nelle premesse, la
somma complessiva di euro 150.000.000,00 destinata all'attuazione  di
misure urgenti in materia di riqualificazione e di messa in sicurezza
delle istituzioni scolastiche statali, e' assegnata, sulla base delle
graduatorie approvate dalle competenti regioni, agli enti  locali  di
cui alle tabelle allegate, costituenti parte integrante del  presente
decreto, per gli interventi e con gli importi a lato di  ciascuno  di
essi indicati. Su tali interventi possono essere  previste  forme  di
cofinanziamento da parte degli enti locali. 
  2. L'assegnazione e' effettuata  sulla  base  delle  graduatorie  e
comunque entro il limite massimo dell'importo previsto  per  ciascuna
regione dalla tabella 1, allegata al decreto-legge 21 giugno 2013, n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. 
  3. Qualora le regioni abbiano inserito  nelle  proprie  graduatorie
interventi che  superano  in  tutto  o  in  parte  l'importo  massimo
assegnabile  ai  sensi  del  citato   decreto-legge,   il   Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca  procede  comunque
all'assegnazione   delle   risorse   nei   limiti    previsti,    con
l'indicazione, per l'ultimo intervento finanziabile, della  quota  di
finanziamento statale spettante. 
 
          Avvertenza: 
              La tabella di cui all'art. 1, di ripartizione dei fondi
          alle Regioni, allegata al presente  decreto  e'  pubblicata
          sul sito: www.istruzione.it.