IL COMANDANTE GENERALE del corpo delle capitanerie di porto Vista la legge 21 novembre 1985, n. 739, concernente l'adesione alla Convenzione sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti e ai servizi di guardia, adottata a Londra il 7 luglio 1978 (Convenzione STCW '78), nella sua versione aggiornata; Visto l'annesso alla Convenzione STCW '78, come emendato con la risoluzione 1 della conferenza dei Paesi aderenti all'Organizzazione marittima internazionale (IMO), tenutasi a Londra il 7 luglio 1995; Visto il codice di addestramento, certificazione e la tenuta della guardia (Code STCW '95, di seguito nominato Codice STCW), adottato con la risoluzione 2 della conferenza dei Paesi aderenti all'Organizzazione marittima internazionale (IMO), tenutasi a Londra il 7 luglio del 1995; Visto il capitolo XI-2 della Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (Convenzione SOLAS '74), resa esecutiva con legge 23 maggio 1980, n. 313, nella sua versione aggiornata, ed il codice internazionale sulla sicurezza delle navi e delle strutture portuali (ISPS Code, di seguito denominato Codice ISPS); Visto l'art. 6 del decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 136 ("Attuazione della direttiva 2008/106/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare"); Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008 n. 211 ("Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti"); Visto il modello di corso 3.26 dell'Organizzazione Marittima Internazionale riguardante l'addestramento del personale marittimo con "designati" compiti di security; Visto il programma nazionale di sicurezza marittima contro eventuali atti illeciti intenzionali, approvato con decreto ministeriale prot. n. 83/T del 20 giugno 2007, ed in particolare l'allegata scheda n. 6, come modificata con decreto ministeriale 19 agosto 2009, n. 697; Vista l'intesa espressa dalla Direzione generale per il trasporto marittimo e per le vie d'acqua interne - Divisione 1 - Personale marittimo, con nota n. 18742 in data 6 novembre 2013; Considerato che l'art. 6 del decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 136, recante ("Attuazione della direttiva 2008/106/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare"), prevede che l'addestramento dei lavoratori marittimi sia demandato ad una specifica attivita' formativa oggetto di corsi tenuti da istituti, enti e societa' ritenuti idonei ed autorizzati con provvedimenti dell'Amministrazione e che, al medesimo fine, l'Amministrazione debba disciplinare i programmi, le procedure e le commissioni d'esame per l'ottenimento delle relative certificazioni e per l'addestramento dei lavoratori marittimi, oltre che i restanti aspetti indicati al comma 3 del citato art. 6; Ritenuto necessario dare piena attuazione a quanto previsto dalla regola VI/6 dell'annesso alla Convenzione STCW, relativamente ai requisiti minimi obbligatori per l'addestramento del pesonale marittimo destinato a prestare servizio su navi soggette alla normativa di maritime security; Decreta: Art. 1 Finalita' e campo di applicazione 1. E' istituito il corso di formazione ed addestramento per il personale marittimo addetto a mansioni di security. 2. Il corso fornisce le conoscenze necessarie per assolvere alle competenze riportate nella colonna 1 della tabella A-VI/6-2 del codice STCW.