IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20; Visto l'art. 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che istituisce il Fondo sociale per l'occupazione e formazione; Visto l'art. 15 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, che prevede: al comma 1, che ai lavoratori subordinati del settore privato, impossibilitati a prestare attivita' lavorativa a seguito degli eventi sismici, nei confronti dei quali non trovino applicazione le vigenti disposizioni in materia di interventi a sostegno del reddito, puo' essere concessa, con le modalita' stabilite con il decreto di cui al successivo comma 3, fino al 31 dicembre 2012, una indennita', con relativa contribuzione figurativa da determinarsi con apposito decreto; al comma 2, che in favore dei collaboratori coordinati e continuativi, in possesso dei requisiti di cui all'art. 19, comma 2, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi, ivi compresi i titolari di attivita' di impresa e professionali, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, che abbiano dovuto sospendere l'attivita' a causa degli eventi sismici, e' riconosciuta una indennita' una tantum da determinarsi con apposito decreto; al comma 3, che le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui ai predetti commi 1 e 2 sono definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e che ai fini dell'attuazione delle predette disposizioni il Ministro del lavoro e delle politiche sociali stipula apposita convenzione con i Presidenti delle Regioni interessate dagli eventi sismici; al comma 3, ultimo capoverso, che i benefici di cui ai commi 1 e 2 sopra richiamati sono concessi nel limite di spesa di € 70 milioni, di cui € 50 milioni per l'indennita', con relativa contribuzione figurativa, prevista al comma 1, e € 20 milioni per l'indennita' una tantum prevista al comma 2; Vista la convenzione stipulata tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e le Regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto in data 21 giugno 2013, con la quale sono state ripartite tra le Regioni interessate le risorse finanziarie e sono state individuate le modalita' di attuazione dell'art. 15 del decreto-legge n. 74/2012 citato; Decreta: Art. 1 Ripartizione delle risorse 1. Le risorse finanziarie complessivamente pari a 70 milioni di euro, previste ai sensi dell'art. 15, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, sono ripartite nelle misure seguenti: a) 92.2% in favore della Regione Emilia-Romagna; b) 6.8% in favore della Regione Lombardia; c) 1% in favore della Regione Veneto. 2. Le risorse di cui al comma 1 restano nella disponibilita' del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per la successiva attribuzione all'Inps a copertura dei trattamenti autorizzati dalle regioni. 3. Sulla base delle attivita' di autorizzazione regionali ed allo scopo di assicurare parita' di trattamento ai lavoratori coinvolti, con particolare riguardo a quanto previsto dall'art. 5, comma 3, la ripartizione di cui al comma 1 puo' essere variata con atto aggiuntivo alla presente Convenzione. Tale variazione e' resa efficace con decreto del Direttore generale delle politiche attive e passive del lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.