IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                             IL MINISTRO 
                    DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20; 
  Visto l'art. 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  gennaio
2009, n. 2, che istituisce  il  Fondo  sociale  per  l'occupazione  e
formazione; 
  Visto l'art. 15 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, che prevede: 
    al comma 1, che ai lavoratori subordinati  del  settore  privato,
impossibilitati a  prestare  attivita'  lavorativa  a  seguito  degli
eventi sismici, nei confronti dei quali non trovino  applicazione  le
vigenti disposizioni in materia di interventi a sostegno del reddito,
puo' essere concessa, con le modalita' stabilite con  il  decreto  di
cui al successivo comma 3, fino al 31 dicembre 2012, una  indennita',
con relativa contribuzione figurativa da  determinarsi  con  apposito
decreto; 
    al  comma  2,  che  in  favore  dei  collaboratori  coordinati  e
continuativi, in possesso dei requisiti di cui all'art. 19, comma  2,
del  decreto-legge  29  novembre  2008,  n.  185,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.  2,  dei  titolari  di
rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale,  dei  lavoratori
autonomi,  ivi  compresi  i  titolari  di  attivita'  di  impresa   e
professionali, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di  previdenza
e assistenza, che abbiano dovuto sospendere l'attivita' a causa degli
eventi  sismici,  e'  riconosciuta  una  indennita'  una  tantum   da
determinarsi con apposito decreto; 
    al comma 3, che le modalita' di attuazione delle disposizioni  di
cui ai predetti commi 1 e 2 sono definite con  decreto  del  Ministro
del lavoro e delle politiche sociali  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze e che  ai  fini  dell'attuazione  delle
predette disposizioni  il  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali stipula apposita convenzione con i Presidenti  delle  Regioni
interessate dagli eventi sismici; 
    al comma 3, ultimo capoverso, che i benefici di cui ai commi 1  e
2 sopra richiamati sono concessi nel limite di spesa di € 70 milioni,
di cui € 50 milioni  per  l'indennita',  con  relativa  contribuzione
figurativa, prevista al comma 1, e € 20 milioni per l'indennita'  una
tantum prevista al comma 2; 
  Vista la convenzione stipulata tra il Ministero del lavoro e  delle
politiche sociali e le Regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto  in
data 21 giugno 2013, con la quale sono state ripartite tra le Regioni
interessate le  risorse  finanziarie  e  sono  state  individuate  le
modalita' di attuazione dell'art. 15  del  decreto-legge  n.  74/2012
citato; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                     Ripartizione delle risorse 
 
  1. Le risorse finanziarie complessivamente pari  a  70  milioni  di
euro, previste ai sensi dell'art. 15, comma 3,  del  decreto-legge  6
giugno 2012, n. 74, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  1
agosto 2012, n. 122, sono ripartite nelle misure seguenti: 
    a) 92.2% in favore della Regione Emilia-Romagna; 
    b) 6.8% in favore della Regione Lombardia; 
    c) 1% in favore della Regione Veneto. 
  2. Le risorse di cui al comma 1 restano  nella  disponibilita'  del
Ministero del lavoro e delle  politiche  sociali  per  la  successiva
attribuzione all'Inps a copertura dei trattamenti  autorizzati  dalle
regioni. 
  3. Sulla base delle attivita' di autorizzazione regionali  ed  allo
scopo di assicurare parita' di trattamento ai  lavoratori  coinvolti,
con particolare riguardo a quanto previsto dall'art. 5, comma  3,  la
ripartizione  di  cui  al  comma  1  puo'  essere  variata  con  atto
aggiuntivo  alla  presente  Convenzione.  Tale  variazione  e'   resa
efficace con decreto del Direttore generale delle politiche attive  e
passive del  lavoro  del  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali.