IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                      IL MINISTRO DELL'AMBIENTE 
                    E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO 
                             E DEL MARE 
 
 
                                  e 
 
 
                IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Visto il decreto  legislativo  23  maggio  2000,  n.  164,  recante
"Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni  per  il
mercato interno del gas naturale, a norma dell'art. 41 della legge 17
maggio 1999, n. 144" ed in particolare l'art. 27 (Norme per garantire
l'interconnessione e l'interoperabilita' del sistema gas); 
  Vista  la  direttiva  2009/73/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio del 13 luglio 2009, recante norme  comuni  per  il  mercato
interno del gas naturale ed in particolare: 
    il considerato 26 che prevede che  gli  Stati  membri  dovrebbero
adottare misure concrete per favorire  un  utilizzo  piu'  ampio  del
biogas e  del  gas  proveniente  dalla  biomassa,  i  cui  produttori
dovrebbero ottenere accesso non discriminatorio al  sistema  del  gas
naturale, a condizione che detto  accesso  sia  compatibile  in  modo
permanente  con  le  norme  tecniche  e  le  esigenze  di   sicurezza
pertinenti; 
    il considerato 41 che prevede che gli Stati membri, tenendo conto
dei  necessari  requisiti  di  qualita',  dovrebbero  adoperarsi  per
garantire un accesso non discriminatorio a biogas e  gas  proveniente
dalla biomassa o  di  altri  tipi  di  gas  al  sistema  del  gas,  a
condizione che detto accesso sia compatibile in modo  permanente  con
le norme tecniche e le esigenze di sicurezza pertinenti  e  che  tali
norme ed esigenze dovrebbero garantire che  i  suddetti  gas  possano
essere iniettati nel sistema e trasportati attraverso il sistema  del
gas naturale senza porre problemi di ordine tecnico o di sicurezza, e
dovrebbero inoltre tener conto delle loro caratteristiche chimiche; 
    l'art. 1, comma 2, che  prevede  che  le  norme  stabilite  dalla
direttiva per il gas naturale, compreso il GNL, si applicano in  modo
non discriminatorio anche al biogas e al gas derivante dalla biomassa
o ad altri tipi di gas, nella misura in cui i  suddetti  gas  possano
essere immessi nel sistema del gas naturale e trasportati  attraverso
tale sistema senza porre problemi di ordine tecnico o di sicurezza; 
  Vista  la  direttiva  2009/28/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio del 13 luglio 2009 del  23  aprile  2009  sulla  promozione
dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, ed in particolare: 
    il considerando 12, con il quale si  afferma  che  l'utilizzo  di
materiale agricolo come  concimi,  deiezioni  liquide  nonche'  altri
rifiuti animali e organici per la produzione di biogas offre,  grazie
all'elevato potenziale di riduzione nelle emissioni di gas a  effetto
serra, notevoli vantaggi ambientali sia nella produzione di calore  e
di elettricita', sia  nell'utilizzo  come  biocarburanti,  e  che,  a
motivo del carattere decentralizzato e della struttura d'investimento
regionale, gli impianti di biogas, dai quali  si  produce  biometano,
possono contribuire in  misura  notevole  allo  sviluppo  sostenibile
delle zone rurali, offrendo agli agricoltori  nuove  possibilita'  di
reddito; 
    il considerando 25, il quale asserisce che: 
      a) gli Stati membri hanno  potenziali  diversi  in  materia  di
energia rinnovabile e diversi regimi di sostegno all'energia da fonti
rinnovabili a livello nazionale; 
      b) la maggioranza degli Stati membri applica regimi di sostegno
che accordano sussidi solo all'energia da fonti rinnovabili  prodotta
sul loro territorio; 
      c)  per  il  corretto  funzionamento  dei  regimi  di  sostegno
nazionali e' essenziale che gli Stati membri possano controllare  gli
effetti e i costi dei rispettivi regimi in funzione dei loro  diversi
potenziali; 
      d) uno strumento importante per raggiungere l'obiettivo fissato
dalla direttiva consiste nel garantire il corretto funzionamento  dei
regimi  di  sostegno  nazionali,  come   previsto   dalla   direttiva
2001/77/CE, al fine di  mantenere  la  fiducia  degli  investitori  e
permettere agli Stati membri di elaborare misure  nazionali  efficaci
per conformarsi al suddetto obiettivo; 
      e) la direttiva mira ad agevolare il sostegno  transfrontaliero
all'energia da fonti rinnovabili  senza  compromettere  i  regimi  di
sostegno nazionali; introduce meccanismi facoltativi di  cooperazione
tra Stati membri che consentono loro di decidere in  che  misura  uno
Stato membro sostiene la produzione di energia in un altro e  in  che
misura la produzione di energia da fonti rinnovabili dovrebbe  essere
computata  ai  fini  dell'obiettivo  nazionale  generale  dell'uno  o
dell'altro Stato; 
      f)  per  garantire  l'efficacia  delle  due   misure   per   il
conseguimento degli obiettivi, ossia i regimi di sostegno nazionali e
i meccanismi di cooperazione, e'  essenziale  che  gli  Stati  membri
siano in grado di determinare se e in  quale  misura  i  loro  regimi
nazionali di sostegno si applicano all'energia da  fonti  rinnovabili
prodotta  in  altri  Stati  membri  e  di  concordare  tale  sostegno
applicando i meccanismi di cooperazione previsti dalla direttiva; 
  Visto il decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28, ed in  particolare
l'art. 20 recante  "Collegamento  degli  impianti  di  produzione  di
biometano alla rete del gas naturale" che prevede: 
    al comma 1 che l'Autorita' per l'energia elettrica e il  gas  (di
seguito: l'Autorita') emani specifiche direttive  relativamente  alle
condizioni tecniche ed economiche per l'erogazione  del  servizio  di
connessione di impianti di produzione di biometano alle reti del  gas
naturale i cui gestori hanno l'obbligo di connessione di terzi; 
    al  comma  2  i  criteri  cui  devono  rispondere  le  specifiche
direttive di cui al precedente alinea nel rispetto delle esigenze  di
sicurezza fisica e di funzionamento del sistema del gas naturale;  in
particolare tali direttive: 
      a) stabiliscono le caratteristiche chimiche  e  fisiche  minime
del   biometano,   con   particolare    riguardo    alla    qualita',
l'odorizzazione e la pressione del gas, necessarie  per  l'immissione
nella rete del gas naturale; 
      b) favoriscono un ampio utilizzo del biometano, nella misura in
cui il biometano possa essere immesso e trasportato nel  sistema  del
gas naturale senza generare problemi tecnici o di  sicurezza;  a  tal
fine l'allacciamento non discriminatorio alle rete del  gas  naturale
degli impianti di produzione di biometano dovra'  risultare  coerente
con  criteri  di  fattibilita'  tecnici  ed   economici   ed   essere
compatibile con le norme tecniche e le esigenze di sicurezza; 
      c) prevedono la pubblicazione, da parte dei  gestori  di  rete,
degli standard tecnici per il collegamento alla rete del gas naturale
degli impianti di produzione di biometano; 
      d)  fissano  le  procedure,  i  tempi  e  i  criteri   per   la
determinazione  dei  costi  per  l'espletamento  di  tutte  le   fasi
istruttorie necessarie per l'individuazione e la realizzazione  della
soluzione definitiva di allacciamento degli impianti di produzione di
biometano; 
      e) sottopongono a termini perentori le attivita' poste a carico
dei gestori di rete, individuando sanzioni e procedure sostitutive in
caso di inerzia; 
      f) stabiliscono i casi e le regole per consentire  al  soggetto
che richiede l'allacciamento alle reti del gas naturale di realizzare
in proprio gli impianti necessari per  l'allacciamento,  individuando
altresi' i provvedimenti che il gestore della rete deve  adottare  al
fine di definire i requisiti tecnici di detti impianti; 
      g) prevedono la pubblicazione, da parte dei  gestori  di  rete,
delle  condizioni  tecniche   ed   economiche   necessarie   per   la
realizzazione   delle   eventuali   opere   di   adeguamento    delle
infrastrutture di rete  per  l'allacciamento  di  nuovi  impianti  di
biometano; 
      h)  prevedono  procedure  di  risoluzione  delle   controversie
insorte fra produttori e gestori  di  rete  con  decisioni,  adottate
dall'Autorita', vincolanti fra le parti; 
      i) stabiliscono le misure  necessarie  affinche'  l'imposizione
tariffaria dei corrispettivi posti a carico del soggetto che  immette
in rete il biometano non penalizzi  lo  sviluppo  degli  impianti  di
produzione di biometano; 
  Vista la delibera ARG/gas 120/11, con la quale e' stato dato  avvio
al procedimento per la formazione  di  provvedimenti  in  materia  di
condizioni tecniche ed economiche per l'erogazione  del  servizio  di
connessione di impianti di produzione di biometano alle reti del  gas
naturale i cui gestori hanno obbligo di connessione di terzi; 
  Visto il decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28 ed  in  particolare
l'art. 21 "Incentivazione del biometano immesso nella  rete  del  gas
naturale" che prevede, al comma 1, che  il  biometano  immesso  nella
rete del gas naturale, alle condizioni e secondo le modalita' di  cui
all'art. 20 del predetto decreto  legislativo,  sia  incentivato,  su
richiesta del produttore, secondo una delle seguenti modalita': 
    a) mediante il rilascio degli  incentivi  per  la  produzione  di
energia elettrica da fonti rinnovabili, nel caso in cui  sia  immesso
in rete ed utilizzato, nel rispetto delle regole per il  trasporto  e
lo stoccaggio del gas naturale, in impianti di cogenerazione ad  alto
rendimento; 
    b) mediante il rilascio di certificati di immissione  in  consumo
ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cui all'art. 2-quater, comma
1,  del  decreto-legge  10  gennaio  2006,  n.  2,  convertito,   con
modificazioni, dalla  legge  11  marzo  2006,  n.  81,  e  successive
modificazioni, qualora il  biometano  sia  immesso  in  rete  e,  nel
rispetto delle regole per il trasporto e lo stoccaggio, usato  per  i
trasporti; 
    c) qualora sia immesso nella  rete  del  gas  naturale,  mediante
l'erogazione di uno specifico incentivo di durata e  valore  definiti
con il decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto  con
il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare  e
con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali,  con
il quale sono stabilite le  direttive  per  l'attuazione  del  citato
comma 1 dell'art. 21; per tale opzione, viene demandato all'Autorita'
il compito di definire le modalita'  con  le  quali  le  risorse  per
l'erogazione dell'incentivo trovano copertura a  valere  sul  gettito
delle componenti delle tariffe del gas naturale; 
  Visto il decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28 ed  in  particolare
l'art. 21 "Incentivazione del biometano immesso nella  rete  del  gas
naturale" che prevede, al comma 2, che con decreto del Ministro dello
sviluppo  economico,  da  adottare  di  concerto  con   il   Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del  mare  e  con  il
Ministro delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali,  siano
stabilite le direttive per l'attuazione di quanto previsto al comma 1
del medesimo decreto legislativo fatto salvo quanto previsto all'art.
33, comma 5, dello stesso decreto legislativo; 
  Visto il decreto legislativo 3 marzo n. 28 ed in particolare l'art.
33  "Disposizioni  in  materia  di  biocarburanti",  comma  5,   come
modificato dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134 che prevede che "Ai fini
del rispetto dell'obbligo di cui all'art. 2-quater del  decreto-legge
10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge  11
marzo 2006, n. 81, come modificato dal comma 1 del presente articolo,
il contributo dei biocarburanti, incluso il biometano, per i quali il
soggetto che li immette in consumo dimostri, mediante le modalita' di
cui all'art. 39, che essi sono stati prodotti a partire da rifiuti  e
sottoprodotti, entrambi prodotti e trasformati in  biocarburanti  nel
territorio Comunitario, che non presentino altra utilita'  produttiva
o commerciale al di fuori del  loro  impiego  per  la  produzione  di
carburanti  o  a  fini  energetici,  come  definiti,  individuati   e
tracciati ai sensi del decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.  152,
materie  di  origine  non  alimentare,   ivi   incluse   le   materie
cellulosiche e le materie ligno-cellulosiche, alghe,  e'  equivalente
all'immissione  in  consumo  di  una  quantita'  pari  a  due   volte
l'immissione in consumo di altri biocarburanti, diversi da quelli  di
cui al comma 4. Al biocarburante prodotto da materie  cellulosiche  o
lignocellulosiche, indipendentemente dalla classificazione di  queste
ultime come materie di origine non alimentare, rifiuti, sottoprodotti
o residui, si applica sempre  la  maggiorazione  di  cui  al  periodo
precedente."; 
  Visto il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e in  particolare
il comma 5-quater dell'art. 33, con il quale si dispone  tra  l'altro
che con decreto del Ministro dello sviluppo economico,  del  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro
delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali  possono  essere
modificati, nel rispetto dei criteri di cui al comma 5,  l'elenco  di
cui  al  comma  5-ter  dei  sottoprodotti  che  hanno  accesso   alle
maggiorazioni previste dal comma 5 e le modalita'  di  tracciabilita'
degli stessi, con efficacia a  decorrere  dal  1°  gennaio  dell'anno
successivo; 
  Visto il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, ed in particolare
l'art. 33 recante "Disposizioni in  materia  di  biocarburanti"  come
modificato dall'art. 34 del decreto  legge  22  giugno  2012  n.  83,
convertito con modificazioni in legge 7 agosto 2012  n.  134,  ed  in
particolare i  commi  5-quinquies  e  5-sexies  i  quali  dispongono,
rispettivamente che: 
    a) per evitare che  il  ricorso  eccessivo  ai  biocarburanti  da
rifiuti  e   sottoprodotti   possa   ostacolare   lo   sviluppo   dei
biocarburanti di seconda generazione, sia posto un tetto del  20%  al
loro utilizzo per soddisfare l'obbligo  di  miscelazione  all'interno
dei carburanti tradizionali; 
    b) che dall'1 gennaio 2013 le competenze operative  e  gestionali
in materia di biocarburanti esercitate dal Ministero delle  politiche
agricole alimentari e forestali sono attribuite  al  Ministero  dello
sviluppo economico, che le esercita anche avvalendosi del Gestore dei
servizi energetici Spa (nel seguito GSE); 
  Vista la legge 24 marzo 2012, n.  27  "Conversione  in  legge,  con
modificazioni, del decreto-legge  24  gennaio  2012,  n.  1,  recante
disposizioni  urgenti  per  la   concorrenza,   lo   sviluppo   delle
infrastrutture e la competitivita'"  ed  in  particolare  l'art.  17,
comma 9, che stabilisce norme per la promozione  della  produzione  e
l'uso del biometano come carburante per autotrazione, anche  in  zone
geografiche dove la rete del metano non e'  presente,  nonche'  norme
per autorizzare, con iter  semplificato  da  parte  dei  Comuni,  gli
impianti di distribuzione e di rifornimento di biometano anche presso
gli impianti di  produzione  di  biogas,  purche'  sia  garantita  la
qualita' del biometano; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico di  concerto
con il Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del
mare  e  con  il  Ministro  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali 6 luglio 2012,  di  attuazione  dell'art.  24  del  decreto
legislativo  3  marzo  2011,  n.  28,  recante  incentivazione  della
produzione di energia  elettrica  da  impianti  a  fonti  rinnovabili
diversi dai fotovoltaici; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali di concerto con il Ministro dello sviluppo  economico,  con
il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare  e
con il Ministro dell'economia e delle finanze 29  aprile  2008  ,  n.
110,  regolamento  recante  criteri,  condizioni  e   modalita'   per
l'attuazione dell'obbligo di immissione  in  consumo  nel  territorio
nazionale di una quota minima di biocarburanti, ai sensi dell'art. 1,
comma 368, punto 3, della legge n. 296/2006, tenuto conto del decreto
del Ministro dello sviluppo economico13 febbraio 2013; 
  Visto  il  decreto  legislativo  31  marzo  2011,  n.  55   recante
attuazione della direttiva  2009/30/CE,  che  modifica  la  direttiva
98/70/CE, per quanto  riguarda  le  specifiche  relative  a  benzina,
combustibile  diesel  e  gasolio,  nonche'   l'introduzione   di   un
meccanismo inteso a controllare e  ridurre  le  emissioni  di  gas  a
effetto serra, modifica la direttiva 1999/32/CE per  quanto  concerne
le specifiche relative al combustibile utilizzato dalle navi  adibite
alla navigazione interna e abroga la direttiva 93/12/CEE; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare, di concerto con  il  Ministro  dello  sviluppo
economico  e  il  Ministro  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali 23 gennaio 2012  e  successive  modifiche  ed  integrazioni
relativo al sistema nazionale di certificazione per  biocarburanti  e
bioliquidi; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del
mare, 4 agosto 2011, recante integrazioni al  decreto  legislativo  8
febbraio 2007, n. 20, di attuazione della direttiva  2004/8/CE  sulla
promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore  utile
sul mercato interno  dell'energia,  e  modificativa  della  direttiva
92/42/CE; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 5  settembre
2011 di definizione del nuovo regime di sostegno per la cogenerazione
ad alto rendimento; 
  Visto il mandato M/475 recante "Mandate to CEN  for  standards  for
biomethane  for  use  in  transport  and  injection  in  natural  gas
pipelines", rilasciato  al  CEN  dalla  Commissione  Europea,  il  18
novembre 2010; 
  Considerato che: 
    il biometano risulta una risorsa utile ai fini della sostituzione
dell'utilizzo dei combustibili e dei carburanti di origine fossile  e
quindi anche per la riduzione delle emissioni di gas serra; 
    che e' quindi  opportuno  definire  un  quadro  incentivante  che
favorisca la produzione e l'utilizzo del biometano; 
    nell'ottica  di  contribuire  alla  riduzione   delle   emissioni
inquinanti nel settore  dei  trasporti,  e'  opportuno  prevedere  di
incentivare prioritariamente l'utilizzo del biometano come carburante
per autotrazione e, quindi, definire anche norme volte allo  sviluppo
di nuovi impianti di distribuzione di metano per autotrazione e  che,
in tali casi, il biometano sia incentivato  tramite  il  rilascio  di
certificati di immissione in consumo di biocarburanti; 
    nella  determinazione  dell'incentivo  per  la   produzione   del
biometano, qualora esso sia immesso nelle reti del gas  naturale  per
utilizzi diversi dal trasporto, e' opportuno: 
      a) considerare l'effetto di  sostituzione  che  esso  determina
nell'utilizzo del metano e quindi fissare incentivi che riflettono il
valore di detto combustibile sul mercato nazionale del gas naturale; 
      b) stabilire condizioni volte, da un lato a limitare il  valore
degli incentivi in caso di eccessivi incrementi del  prezzo  del  gas
naturale e dall'altro a garantire un valore equo degli incentivi  nei
casi di eccessiva riduzione del prezzo del gas naturale ai fini della
corretta  copertura  dei  costi  di  investimento  e  di   una   equa
remunerazione del capitale da parte dei soggetti investitori; 
      c) tenere conto anche dell'evoluzione dei costi  relativi  alle
tecnologie produttive, prevedendo la possibilita'  di  rideterminare,
con cadenza periodica, l'entita' dell'incentivo  stesso  al  fine  di
contenere gli oneri per i consumatori finali di gas naturale; 
  Considerato  che  il  mandato  M/475  prevede,  fra   l'altro,   la
definizione di una norma europea per le specifiche  di  qualita'  del
biometano per uso autotrazione nonche'  norme  europee  o  specifiche
tecniche europee per quel che  riguarda  l'immissione  del  biometano
nelle reti del gas naturale e che,  nelle  more  dell'adozione  delle
citate norme, sia comunque possibile l'immissione del biometano nelle
reti di trasporto e di distribuzione  del  gas  naturale  sulla  base
delle  normative  vigenti,  fissando,  ove  necessario,  limiti  alle
tipologie di biometano da immettere nelle citate reti, anche  tenendo
conto dell'adozione di sistemi di  monitoraggio  della  qualita'  del
biometano; 
  Ritenuto   opportuno   promuovere    l'utilizzo    del    biometano
privilegiando in ogni caso la  produzione  a  partire  da  rifiuti  e
sottoprodotti, sia per coerenza con la disciplina vigente in  materia
di  incentivazione  della  produzione  di  energia  elettrica  e  dei
biocarburanti,  sia  per  favorire  l'integrazione  delle   attivita'
agricole tradizionali con la produzione di energia da biomasse; 
  Ritenuto che l'incentivazione del biometano per i trasporti  e  per
la produzione di energia elettrica in impianti  di  cogenerazione  ad
alto rendimento debba, nel rispetto delle disposizioni dell'art.  21,
comma 1, del decreto legislativo 3 marzo 2001, n. 28, raccordarsi con
gli strumenti di incentivazione dei biocarburanti e della  produzione
di energia elettrica da fonti rinnovabili, di  cui,  rispettivamente,
al  decreto  del  Ministro  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali di concerto con il Ministro dello sviluppo  economico,  con
il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare  e
con il Ministro dell'economia e delle finanze 29 aprile 2008, n. 110,
e al decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con
il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 6  luglio
2012; 
  Ritenuto opportuno prevedere  specifiche  modalita'  per  agevolare
l'accesso e l'incentivazione della produzione di energia elettrica da
impianti  di  cogenerazione  ad  alto   rendimento   che   utilizzano
biometano, per favorire l'avvio della relativa filiera; 
  Ritenuto opportuno, in  attesa  della  definizione,  di  una  norma
europea per  le  specifiche  di  qualita'  del  biometano,  prevedere
limitazioni all'immissione del biometano nelle reti di trasporto e di
distribuzione del gas naturale nonche' la possibilita' che i  gestori
delle citate reti possano, in conformita' con la  normativa  vigente,
imporre condizioni per il monitoraggio di detta immissione; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                Definizioni e ambito di applicazione 
 
  1. Ai sensi del presente decreto si intende per biometano il biogas
che, a seguito di opportuni trattamenti chimico-fisici,  soddisfa  le
caratteristiche  fissate  dall'Autorita'  con  la  delibera  di   cui
all'art. 20, comma 2 del decreto legislativo 3 marzo 2011 n.  28,  ed
e'  quindi  idoneo  alla  successiva   fase   di   compressione   per
l'immissione: 
    a) nelle reti di trasporto e di distribuzione del gas naturale; 
    b) in impianti di distribuzione di metano per autotrazione; 
    c) in impianti di cogenerazione ad alto rendimento. 
  2. Ai fini del presente decreto, per data di entrata  in  esercizio
di un impianto a biometano di cui a ciascuna delle lettere a),  b)  e
c) del comma 1 dell'art. 21 del decreto legislativo 3 marzo 2011,  n.
28 si intende: 
    a) per gli impianti di cui alla lettera  a):  la  data  di  primo
funzionamento in collegamento con la rete elettrica con alimentazione
a  biometano  ai  sensi  del  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo
economico 6 luglio 2012; nel caso in cui il biometano sia trasportato
all'impianto di produzione  elettrica  attraverso  la  rete  del  gas
naturale,  tale  data  non  puo'  essere  antecedente  alla  data  di
decorrenza del contratto bilaterale di  fornitura  del  biometano  al
soggetto che lo utilizza per la produzione di energia elettrica; 
    b) per gli impianti di cui alla lettera  b):  la  data  di  prima
immissione in consumo  del  biometano  nei  trasporti  ai  sensi  del
decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e  forestali
29 aprile 2008, n. 110 nei casi di cui all'art. 4,  comma  1  ovvero,
nei casi di cui all'art. 4 comma 7, la data  di  prima  cessione  del
biometano determinata con le modalita' di cui all'art. 8, comma 1; 
    c) per gli impianti di cui alla lettera  c):  la  data  di  prima
immissione del biometano nella rete del gas naturale,  attestata  dal
gestore della rete del gas naturale con le modalita' di cui  all'art.
3, comma 2. 
  3. Ai soli fini del presente decreto,  la  rete  del  gas  naturale
comprende tutte le reti e i sistemi di trasporto e distribuzione  del
gas naturale e del biometano, e include in  particolare  le  reti  di
trasporto e distribuzione  del  gas  naturale  i  cui  gestori  hanno
l'obbligo di  connessione  di  terzi  (nel  seguito  anche:  reti  di
trasporto e distribuzione), altre reti di  trasporto,  i  sistemi  di
trasporto mediante carri bombolai e i distributori di carburanti  per
autotrazione  sia  stradali,  che  ad  uso  privato,  compreso  l'uso
agricolo, anche non connessi alle reti di trasporto e distribuzione. 
  4. Per capacita' produttiva di un impianto di biometano si  intende
la produzione oraria nominale  di  biometano,  espressa  in  standard
metri cubi/ora,  come  risultante  dalla  targa  del  dispositivo  di
depurazione e raffinazione del biogas. Lo standard metro  cubo  (Smc)
e' la quantita' di gas  contenuta  in  un  metro  cubo  a  condizioni
standard di temperatura (15 C°) e pressione (1.013,25 millibar). 
  5. Il presente decreto si applica ai nuovi impianti realizzati  sul
territorio nazionale, entrati in esercizio successivamente  alla  sua
data di entrata in vigore, ove  per  nuovo  impianto  si  intende  un
impianto in cui tutte le  pertinenti  parti  per  la  produzione,  il
convogliamento, la depurazione e la raffinazione del  biogas,  ovvero
del gas di discarica o dei gas residuati dai processi di depurazione,
sono di nuova realizzazione. 
  6. Il presente decreto si  applica  altresi',  nei  limiti  di  cui
all'art. 6, agli impianti esistenti per la produzione e utilizzazione
di biogas, ubicati sul  territorio  nazionale,  che,  successivamente
alla sua data di entrata in vigore, vengono convertiti,  parzialmente
o totalmente, alla produzione di biometano. 
  7. Il presente decreto si applica agli impianti di cui ai commi 5 e
6, che entrano in esercizio entro cinque anni dalla  data  della  sua
entrata in vigore. 
  8. Relativamente al presente decreto resta fermo il rispetto  delle
disposizioni fiscali in materia di accise e imposte.