IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto il Regio decreto  18  novembre  1923,  n.  2440,  riguardante
disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita'
generale dello Stato; 
  Visto il Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, che ha approvato  il
regolamento  per  l'amministrazione   del   patrimonio   e   per   la
contabilita' generale dello Stato e in particolare: 
    l'articolo 230 che  stabilisce  le  modalita'  di  versamento  di
denaro presso la tesoreria statale; 
    gli articoli 241  e  seguenti  che  regolano  il  rilascio  delle
quietanze da parte dei tesorieri per versamenti effettuati  a  favore
dell'Erario presso la tesoreria statale; 
    l'articolo 596 che regola il rilascio delle  quietanze  da  parte
dei tesorieri  per  versamenti  effettuati  per  la  costituzione  di
depositi provvisori; 
    l'articolo 621 che regola la presentazione del  conto  giudiziale
da parte degli agenti della riscossione; 
    l'articolo 633 che regola la presentazione del  conto  giudiziale
da parte dell'istituto incaricato del servizio di tesoreria; 
  Visto il  Codice  dell'amministrazione  digitale,  emanato  con  il
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni  e
integrazioni e in particolare: 
    l'articolo  23  relativo  all'efficacia  probatoria  delle  copie
analogiche di documenti informatici; 
    l'articolo 76 che disciplina lo scambio di documenti  informatici
nell'ambito del Sistema Pubblico di Connettivita'; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
367, e successive modificazioni, riguardante il  regolamento  recante
la semplificazione e  l'accelerazione  delle  procedure  di  spesa  e
contabili e, in particolare: 
    l'articolo 2, comma 1, che prevede che gli atti dai quali  deriva
un  impegno  a  carico  del  bilancio  dello  Stato  e  la   relativa
documentazione e, in genere, gli atti e i  documenti  previsti  dalla
legge e dal regolamento sull'amministrazione del patrimonio  e  sulla
contabilita' generale dello Stato, possono essere sostituiti a  tutti
gli effetti, anche ai fini  della  resa  di  conti  amministrativi  e
giudiziali, da evidenze informatiche; 
    l'articolo 19 che prevede il ricorso a decreti del  Ministro  del
Tesoro, sentiti l'Autorita' per l'informatica e la Banca d'Italia per
quanto attiene agli adempimenti del servizio di tesoreria, al fine di
emanare  istruzioni  per  adeguare   l'attuazione   del   regolamento
sull'amministrazione del patrimonio  e  sulla  contabilita'  generale
dello Stato  alle  esigenze  derivanti  dall'evoluzione  dei  sistemi
informatici; 
  Visto il decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  9
ottobre 2006, n.  293,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana del 20 dicembre 2006, n. 295, che  ha  introdotto
nuove modalita' di versamento presso la tesoreria statale; 
  Viste le Istruzioni sul servizio di Tesoreria dello Stato,  emanate
con decreto del Ministro dell'Economia  e  delle  Finanze  29  maggio
2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Supplemento  Ordinario  -
n. 160 del 16 luglio 2007, e in particolare il Titolo II della  Parte
II, relativo alle "Quietanze e altri titoli di entrata"; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  23
dicembre 2010, concernente la  "Riallocazione  delle  funzioni  delle
direzioni territoriali dell'economia e delle finanze"; 
  Visto il Protocollo  d'intesa  per  la  rendicontazione  telematica
delle entrate imputate all'Erario dello Stato, stipulato in  data  13
dicembre 2000 tra il Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione  economica,  Dipartimento  della  Ragioneria  generale
dello Stato, e la Banca d'Italia, di seguito "Protocollo d'intesa"; 
  Visto il Protocollo d'intesa quadro per  lo  sviluppo  del  Sistema
Informatizzato   dei   Pagamenti   della   Pubblica   Amministrazione
(S.I.P.A.), sottoscritto in data 9 gennaio 2001 tra  l'Autorita'  per
l'Informatica nella Pubblica Amministrazione, il  Dipartimento  della
Ragioneria generale dello Stato,  la  Corte  dei  Conti  e  la  Banca
d'Italia; 
  Visto l'articolo 5 della legge 28 marzo 1991, n. 104  che  consente
il ricorso a decreti del Ministro  del  tesoro,  da  emanare  con  la
procedura di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 400/1988,  per
adottare norme intese  a  semplificare  le  procedure  relative  agli
incassi  e  ai  pagamenti  per  conto  dello  Stato,  anche  mediante
l'impiego di strumenti informatici; 
  Considerata  la   necessita'   di   procedere   e   completare   la
dematerializzazione delle quietanze emesse dalle tesorerie statali  a
fronte dei versamenti  effettuati  presso  le  stesse  tesorerie,  in
attuazione degli obiettivi stabiliti nel citato  Protocollo  d'intesa
quadro per lo sviluppo del S.I.P.A; 
  Sentita la Banca d'Italia, che ha espresso il  proprio  parere  con
nota n. 1096981/12 del 24 dicembre 2012; 
  Sentita l'Agenzia per l'Italia Digitale, che ha espresso il proprio
parere favorevole con determina del Direttore generale del 23 gennaio
2013; 
  Sentita la Corte dei conti,  che  si  e'  espressa  con  parere  n.
1/2013/Cons, reso dalle Sezioni riunite nell'adunanza  del  29  marzo
2013; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato  espresso  dalla  Adunanza
della Sezione consultiva per l'esame  degli  atti  normativi  del  29
agosto 2013; 
  Vista la comunicazione n. ACG/70/RGS/13696  del  4  novembre  2013,
inviata, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n.  400  del
1998, al Presidente del Consiglio dei Ministri; 
 
                   Adotta il seguente Regolamento 
 
                               Art. 1 
 
 
Dematerializzazione delle  quietanze  di  versamento  alla  tesoreria
                               statale 
 
  1. A norma dell'articolo 2, comma 1,  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, e successive  modificazioni,
le quietanze di cui agli articoli 241 e  596  del  Regio  decreto  23
maggio 1924, n.  827  sono  ordinariamente  sostituite  con  evidenze
informatiche, che costituiscono quietanze informatiche valide ad ogni
effetto,  anche  ai  fini  della  resa  dei  conti  amministrativi  e
giudiziali. 
  2. Il Dipartimento della  Ragioneria  Generale  dello  Stato  rende
disponibili   alle   amministrazioni   pubbliche    istituzionalmente
interessate le evidenze informatiche  dei  versamenti  contabilizzati
dalle tesorerie. 
 
          Avvertenza: 
 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10, comma 3, del testo  unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
          di facilitare la lettura delle disposizioni di  legge  alle
          quali e' operato il rinvio. Restano invariati il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
 
          Note alle premesse: 
 
              - Il Regio decreto 18 novembre  1923,  n.  2440  (Nuove
          disposizioni sull'amministrazione del  patrimonio  e  sulla
          contabilita' generale dello  Stato),  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 23 novembre 1923, n. 275. 
              - Si riporta il testo degli articoli 230, 241, 596, 621
          e 633 del Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 (Regolamento
          per l'amministrazione del patrimonio e per la  contabilita'
          generale dello Stato), pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
          3 giugno 1924, n. 130, Supplemento ordinario: 
                «Art. 230. I  versamenti  di  somme  nelle  tesorerie
          devono essere fatti in denaro effettivo. 
                Le somme da versarsi in denaro possono  anche  essere
          spedite alla tesoreria col mezzo di titoli postali  la  cui
          spesa pero' resta, di regola, a carico dei mittenti. 
                Le ricevute di conto corrente  postale  hanno  potere
          liberatorio nei confronti  dei  debitori  e  tengono  luogo
          delle  quietanze   di   tesoreria   ai   fini   dei   conti
          amministrativi e giudiziali. 
                Per il versamento di  somme  relative  a  particolari
          servizi possono essere utilizzati, sentito il Ministro  del
          tesoro, conti correnti postali «dedicati» intestati ad  una
          sola sezione di tesoreria provinciale. 
                I versamenti presso la Tesoreria centrale dello Stato
          possono essere effettuati anche  mediante  vaglia  cambiari
          della Banca d'Italia  con  esclusione  di  qualsiasi  altro
          titolo di credito. 
                Gli  agenti  della  riscossione  e  le   sezioni   di
          tesoreria  provinciale  possono  accettare  in   versamento
          vaglia  cambiari  della  Banca  d'Italia,  nonche'  assegni
          bancari emessi da banche sui  conti  in  essere  presso  la
          Banca d'Italia, non trasferibili, all'ordine  dei  medesimi
          agenti e sezioni. 
                Gli  agenti  della  riscossione  devono  girare   per
          l'incasso i titoli di credito al loro  ordine  ricevuti  in
          versamento  esclusivamente  in  favore  della  sezione   di
          tesoreria provinciale competente per territorio. 
                Gli agenti della riscossione,  che  sono  autorizzati
          dal direttore generale del tesoro a versare soltanto  somme
          in contanti  in  una  sezione  di  tesoreria  di  provincia
          diversa da quella  in  cui  risiedono,  effettuano  i  loro
          versamenti sul conto corrente postale a nome della  sezione
          di tesoreria della propria provincia. 
                Per i titoli di credito di cui al presente  articolo,
          riconosciuti falsi o sospettati di falsita', si applica  la
          procedura di cui all'art. 233.». 
              «Art. 241. Le tesorerie,  pei  versamenti  fatti  nelle
          loro casse tanto dai debitori diretti quanto  dagli  agenti
          di riscossione, debbono rilasciare quietanze staccate da un
          bollettario a madre e figlia e munite del bollo a secco del
          ministero delle finanze.» 
              «Art.  596.  All'atto  del  ricevimento   dei   valori,
          rappresentanti depositi provvisori, i tesorieri  rilasciano
          quietanze staccate da bollettario a madre e figlia,  avente
          il suggello a secco  del  ministero  delle  finanze  ed  un
          numero continuativo per ogni esercizio e per ogni  gestione
          di tesoriere e di controllore capo. 
              Le quietanze debbono indicare: 
                1°  il  cognome,  il  nome  e   la   paternita'   del
          depositante o di colui per conto  del  quale  e'  fatto  il
          deposito; ovvero la qualita'  del  depositante,  quando  il
          deposito   sia   fatto    per    conto    della    pubblica
          amministrazione; 
                2° la causa del deposito; 
                3° la quantita' e la specie dei valori depositati,  e
          se questi consistono in effetti pubblici, la loro qualita',
          la rendita annua dei medesimi e la decorrenza di essa ed il
          capitale nominale. 
                Alle quietanze di deposito e al relativo  bollettario
          sono applicabili le disposizioni degli artt. 242  e  249  a
          251.». 
              «Art. 621. Gli agenti della  riscossione  di  qualsiasi
          entrata debbono presentare il rispettivo  conto  giudiziale
          all'intendenza di finanza, o agli altri uffici  provinciali
          e compartimentali da cui dipendono. 
              Il conto giudiziale di ogni  agente  della  riscossione
          deve essere di regola distinto in due parti. 
              La prima parte dimostra: 
                a)  le  somme  rimaste  da   riscuotere   alla   fine
          dell'esercizio o della gestione  precedente  ed  il  carico
          successivamente dato al contabile, sia  dal  carico  certo,
          sia proveniente da somme accertate  all'atto  stesso  della
          riscossione; 
                b)  il   discarico   per   somme   riscosse   o   per
          annullamenti, variazioni  e  simili  riferibili  al  carico
          accertato; 
                c) i resti che per la competenza stessa risultano  da
          riscuotere al termine dell'esercizio o della gestione. 
              La parte seconda dimostra: 
                d) il debito o  il  credito  dell'esercizio  o  della
          gestione  precedente,  quando  non  si  tratti   di   prima
          gestione; 
                e) il debito per somme incassate; 
                f) le somme versate; 
                g) i discarichi amministrativi; 
                h) i resti per le somme  rimaste  da  versare,  o  il
          credito per quelle versate in piu' alla fine dell'esercizio
          o al termine della gestione. 
              Il carico e il discarico ed i resti di cui alle lettere
          a),  b)  e  c)  del  presente  articolo,  sono   dimostrati
          distintamente secondo i capitoli iscritti nel bilancio. 
              Agli effetti della responsabilita' di cui agli articoli
          189 e 190 del titolo V del presente regolamento, gli agenti
          anzidetti debbono unire al proprio conto, se ne  sia  fatta
          richiesta  dalla  Corte  dei  conti  o   dalla   ragioneria
          centrale, un elenco nominativo dei debitori dai  quali  non
          abbiano riscosse le somme dovute  durante  l'anno,  con  la
          indicazione delle cause della  mancata  riscossione  e  col
          corredo dei documenti giustificanti le diligenze usate, gli
          atti incoati e tutti gli altri mezzi  adoperati,  a  tenore
          dei relativi regolamenti ed istruzioni, per  riscuotere  le
          dette partite. 
              Insieme col conto  in  denaro,  gli  agenti  che  hanno
          ricevuto  in  consegna  bollettari   pel   rilascio   delle
          quietanze ai  debitori,  debbono  presentare  il  conto  di
          carico e di scarico debitamente documentato dei  bollettari
          ricevuti e di quelli consumati.  Questo  conto,  quanto  al
          carico, dev'essere in relazione  coll'uscita  che  per  gli
          stessi  bollettari  risulta  dal  conto  del  consegnatario
          presso l'intendenza di finanza." 
              «Art. 633. Il conto  giudiziale,  tanto  del  tesoriere
          centrale  che  dell'istituto  incaricato  del  servizio  di
          tesoreria,   deve   essere   corredato   delle    opportune
          giustificazioni consistenti: 
              per l'entrata: 
                nelle  matrici   delle   quietanze   rilasciate   dal
          tesoriere a coloro che hanno eseguiti versamenti per  somme
          da essi riscosse, per acquisto di  buoni  o  per  qualsiasi
          altra causa; 
                nelle matrici dei vaglia del tesoro; 
              nelle  dichiarazioni  di  regolarita'   dei   pagamenti
          eseguiti, nelle quietanze ricevute pei fondi somministrati,
          negli altri documenti ed ordini regolari e  definitivi  non
          che nei decreti di scarico ottenuti nei casi di furto o  di
          perdita per forza maggiore: salvo  sempre  per  questi  due
          ultimi casi il giudizio definitivo  di  responsabilita'  da
          parte della Corte dei conti. 
              La  documentazione  a  corredo  dei  conti   giudiziali
          prevista al comma 1 puo' essere sostituita da  evidenze  su
          supporti informatici contenenti  le  medesime  informazioni
          previste  sui  moduli  cartacei;  e'  comunque  esclusa  la
          possibilita' di variare i  dati  dopo  la  resa  dei  conti
          stessi. 
              La documentazione rimane in custodia presso  l'istituto
          incaricato del servizio di  tesoreria  per  un  periodo  di
          dieci anni a disposizione del Ministero del tesoro e  della
          Corte dei conti per i controlli di competenza. Dopo i primi
          cinque anni la documentazione  puo'  essere  sostituita  da
          riproduzioni ottenute con supporti ottici ovvero  da  altro
          idoneo strumento di archiviazione.». 
              - Si riporta il  testo  degli  articoli  23  e  76  del
          decreto  legislativo  7   marzo   2005,   n.   82   (Codice
          dell'amministrazione digitale), pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112, Supplemento ordinario: 
              «Art. 23. (Copie analogiche di documenti  informatici).
          -  1.  Le  copie  su  supporto   analogico   di   documento
          informatico,  anche  sottoscritto  con  firma   elettronica
          avanzata, qualificata o digitale, hanno la stessa efficacia
          probatoria dell'originale da cui sono  tratte  se  la  loro
          conformita' all'originale in tutte  le  sue  componenti  e'
          attestata da un pubblico ufficiale a cio' autorizzato. 
              2. Le copie e gli estratti su  supporto  analogico  del
          documento  informatico,  conformi   alle   vigenti   regole
          tecniche,   hanno   la    stessa    efficacia    probatoria
          dell'originale se la loto conformita' non e'  espressamente
          disconosciuta.  Resta  fermo,  ove  previsto  l'obbligo  di
          conservazione dell'originale informatico.». 
              «Art. 76. (Scambio di documenti informatici nell'ambito
          del Sistema pubblico di connettivita'). - 1. Gli scambi  di
          documenti  informatici  tra  le  pubbliche  amministrazioni
          nell'ambito del SPC, realizzati attraverso la  cooperazione
          applicativa e  nel  rispetto  delle  relative  procedure  e
          regole   tecniche   di   sicurezza,   costituiscono   invio
          documentale valido ad ogni effetto di legge.». 
              - Si riporta il testo degli articoli 2 e 19 del decreto
          del Presidente della Repubblica  20  aprile  1994,  n.  367
          (Regolamento recante semplificazione e accelerazione  delle
          procedure di spesa e contabili), pubblicato nella  Gazzetta
          Ufficiale 13 giugno 1994, n. 136, Supplemento ordinario: 
              «Art. 2. (Documentazione)  -  1.  Gli  atti  dai  quali
          deriva un impegno a carico del bilancio dello  Stato  e  la
          relativa documentazione, gli elenchi, epiloghi,  riassunti,
          note descrittive, prospetti  ed  altri  analoghi  documenti
          contabili comunque denominati, i  titoli  di  spesa  e,  in
          genere, gli atti e i documenti previsti dalla legge  e  dal
          regolamento sull'amministrazione  del  patrimonio  e  sulla
          contabilita'    generale     dello     Stato,     approvati
          rispettivamente con regi decreti 18 novembre 1923, n.  2440
          e 23 maggio 1924, n. 827 , e  successive  modificazioni  ed
          integrazioni,  possono  essere  sostituiti  a   tutti   gli
          effetti, anche ai fini della resa di conti amministrativi o
          giudiziali,  da  evidenze  informatiche   o   da   analoghi
          strumenti di rappresentazione e di trasmissione, compresi i
          supporti ottici. Si applica l'articolo 2, comma  15,  della
          legge 24 dicembre 1993, n. 537. 
              2.  L'Autorita'  per   l'informatica   nella   pubblica
          amministrazione di cui al decreto legislativo  12  febbraio
          1993,  n.  39  ,  definisce,  entro  il  termine   previsto
          dall'articolo 2, comma 7, della legge 24 dicembre 1993,  n.
          537 per l'entrata in vigore del  presente  regolamento,  le
          regole  tecniche  e  gli  standards  delle   procedure   da
          utilizzare  affinche'  le  evidenze  informatiche   possano
          essere   validamente   impiegate    a    fini    probatori,
          amministrativi e contabili. 
              3. La documentazione originale rimane in custodia delle
          amministrazioni e degli  organi  emittenti  secondo  quanto
          previsto dall'articolo 653 aggiunto  al  regio  decreto  23
          maggio  1924,  n.  827  con  l'articolo  17  del   presente
          regolamento. 
              4. Allo scopo di definire i casi,  le  modalita'  e  le
          procedure per l'utilizzazione a  regime,  nei  procedimenti
          amministrativi e contabili, delle evidenze informatiche  di
          cui al comma  1,  l'Autorita'  per  l'informatica  promuove
          protocolli d'intesa fra le amministrazioni  dello  Stato  e
          gli altri organismi interessati.». 
              «Art.  19.  (Adeguamento  all'evoluzione  dei   sistemi
          informatici) - 1. Con  decreto  del  Ministro  del  tesoro,
          sentiti l'Autorita' per l'informatica e la  Banca  d'Italia
          per  quanto  attiene  agli  adempimenti  del  servizio   di
          tesoreria, possono essere emanate istruzioni  per  adeguare
          l'attuazione  del  presente   regolamento   alle   esigenze
          derivanti dalla evoluzione dei sistemi informatici.». 
              - Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
          9 ottobre 2006,  n.  293  (Regolamento  recante  norme  per
          l'introduzione di nuove modalita' di versamento  presso  le
          tesorerie statali), e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
          20 dicembre 2006, n. 295. 
              - Il Titolo II della  Parte  II  delle  Istruzioni  sul
          Servizio di tesoreria dello Stato, emanate con decreto  del
          Ministro dell'economia e  delle  finanze  29  maggio  2007,
          pubblicato nella Gazzetta ufficiale 16 luglio 2007, n. 160,
          S.O., reca: "Quietanze e altri titoli di entrata". 
              - Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
          23  dicembre  2010  (Riallocazione  delle  funzioni   delle
          direzioni territoriali dell'economia e delle  finanze),  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28  febbraio  2011,  n.
          48. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 5  della  legge  28
          marzo 1991, n. 104 (Proroga della gestione del servizio  di
          tesoreria  provinciale  dello  Stato),   pubblicata   nella
          Gazzetta Ufficiale 4 aprile 1991, n. 79: 
              «Art. 5. - 1. Con decreti del Ministro del  tesoro,  da
          emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge  23
          agosto 1988, n. 400, sentita  la  Banca  d'Italia,  possono
          essere adottate, limitatamente alla gestione  del  servizio
          di tesoreria, norme  intese  a  semplificare  le  procedure
          relative agli incassi e ai pagamenti per conto dello Stato,
          nonche' alla rendicontazione  da  parte  delle  sezioni  di
          tesoreria,   anche   mediante   l'impiego   di    strumenti
          informatici. 
              2. Con gli stessi decreti di cui al  comma  1  potranno
          essere indicati i  casi  di  esclusione  dell'emissione  di
          titoli di spesa e di entrata di importo non superiore a  L.
          20.000. 
              3. E' abrogato l'articolo 2 della legge 16 aprile 1984,
          n. 78.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 17 della  legge  23
          agosto 1988 n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo  e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre  1988,  n.
          214, Supplemento ordinario: 
              «Art. 17. (Regolamenti) - 1. Con decreto del Presidente
          della Repubblica, previa deliberazione  del  Consiglio  dei
          ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta,  possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare: 
                a)   l'esecuzione   delle   leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; 
                b) l'attuazione e l'integrazione delle  leggi  e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
                d)  l'organizzazione  ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge; 
                e). 
              2. Con decreto del Presidente della Repubblica,  previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
              4. I regolamenti di cui al comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale. 
              4-bis. L'organizzazione e la  disciplina  degli  uffici
          dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati  ai
          sensi del comma 2,  su  proposta  del  Ministro  competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni, con  i  contenuti  e  con  l'osservanza  dei
          criteri che seguono: 
                a) riordino degli uffici  di  diretta  collaborazione
          con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali  uffici  hanno  esclusive   competenze   di   supporto
          dell'organo di direzione politica e di raccordo tra  questo
          e l'amministrazione; 
                b)   individuazione   degli   uffici    di    livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione tra strutture con funzioni  finali  e  con
          funzioni strumentali e  loro  organizzazione  per  funzioni
          omogenee e secondo criteri di flessibilita'  eliminando  le
          duplicazioni funzionali; 
                c) previsione  di  strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati; 
                d)   indicazione   e   revisione   periodica    della
          consistenza delle piante organiche; 
                e) previsione di decreti ministeriali di  natura  non
          regolamentare per la definizione dei compiti  delle  unita'
          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali
          generali. 
              4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma  1
          del presente articolo, si provvede  al  periodico  riordino
          delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
          di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
          all'espressa abrogazione di quelle che  hanno  esaurito  la
          loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
          o sono comunque obsolete.». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Per il testo dell'articolo 2 del citato  decreto  del
          Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, si veda
          nelle note alle premesse. Per il  testo  dell'articolo  241
          del citato Regio decreto 23 maggio 1924, n.  827,  si  veda
          nelle note alle premesse. Per il  testo  dell'articolo  596
          del citato Regio decreto 23 maggio 1924, n.  827,  si  veda
          nelle note alle premesse.