IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto l'art. 1, comma 845, della legge 27 dicembre 2006, n.  296  e
successive modificazioni e integrazioni, che prevede che il  Ministro
dello  sviluppo  economico  puo'  istituire,  con  proprio   decreto,
specifici regimi di aiuto in conformita' alla normativa comunitaria; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo  economico  23  luglio
2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
n. 278 del  28  novembre  2009,  che  prevede,  in  applicazione  del
predetto  art.  1,  comma  845,  della  legge  n.   296   del   2006,
l'istituzione di un regime di aiuto volto  a  sostenere  i  programmi
d'investimento delle imprese e, in particolare, delle piccole imprese
di nuova costituzione; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo  economico  28  aprile
2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
n. 157 dell'8 luglio 2010, recante modifiche e integrazioni al citato
decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 luglio 2009; 
  Visto il decreto del Ministro  dello  sviluppo  economico  6  marzo
2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
n. 134 del 10 giugno 2013, con il quale e' stato istituito un  regime
di aiuto finalizzato a promuovere la nascita di nuove  imprese  nelle
regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia; 
  Vista la circolare del Ministro dello sviluppo economico  n.  21303
del  20  giugno  2013,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana n. 153 del 2  luglio  2013,  con  la  quale  sono
definite specifiche condizioni di  ammissibilita'  alle  agevolazioni
previste dal suddetto decreto 6 marzo 2013 in relazione ai  requisiti
soggettivi e oggettivi dei soggetti beneficiari, ai  settori  e  alle
attivita' economiche ammissibili, alle modalita', forme e termini  di
presentazione delle domande, ai criteri  e  all'iter  di  valutazione
delle domande, alle condizioni e  ai  limiti  di  ammissibilita'  dei
costi, alle soglie e ai punteggi minimi  ai  fini  dell'accesso  alle
agevolazioni,  nonche'  alle  modalita',  tempi  e   condizioni   per
l'erogazione delle agevolazioni; 
  Visto l'art. 14, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n.  39,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, che
dispone che il CIPE assegni agli interventi di ricostruzione  e  alle
altre misure in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici
nella regione  Abruzzo  nel  mese  di  aprile  2009  un  importo  non
inferiore a 2.000 milioni e non superiore a  4.000  milioni  di  euro
nell'ambito della dotazione del Fondo per  le  aree  sottoutilizzate,
ora  Fondo  per  lo  sviluppo  e  la  coesione,  per  il  periodo  di
programmazione 2007-2013; 
  Vista la delibera CIPE n. 135  del  21  dicembre  2012,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 63 del 15 marzo
2012, che, a valere sulle risorse del Fondo  per  lo  sviluppo  e  la
coesione di cui al citato art. 14, comma 1, del decreto-legge  n.  39
del 2009 e alla delibera dello stesso Comitato n. 35  del  26  giugno
2009, ha disposto in favore delle amministrazioni centrali  e  locali
competenti l'assegnazione di un importo complessivo di 2.245  milioni
di euro, per le esigenze connesse alla ricostruzione  e  al  rilancio
socio-economico della citta' di L'Aquila, dei comuni  del  cratere  e
delle  altre  aree  della  regione  Abruzzo  interessate  dal   sisma
dell'aprile 2009; 
  Visto, in particolare, il punto 1.5 della citata delibera  CIPE  n.
135 del 2012,  come  modificato  dalla  deliberazione,  in  corso  di
registrazione, assunta dal Comitato nella seduta del 19 luglio  2013,
che ha destinato 100 milioni di  euro  al  sostegno  delle  attivita'
produttive e della ricerca da articolare, nel territorio del  cratere
sismico, su due assi riguardanti, rispettivamente,  lo  sviluppo  dei
comparti industriali o settori economici di attivita', anche non gia'
presenti  nell'area,  caratterizzati  da  un   elevato   livello   di
innovazione e buon potenziale di crescita o di particolare importanza
per lo sviluppo economico e sociale del territorio, e  la  promozione
di nuove attivita' imprenditoriali, collegate alla  realizzazione  di
infrastrutture innovative e servizi per le smart  cities  o  volte  a
valorizzare  il  patrimonio  naturale,  storico  e   culturale,   con
particolare attenzione al polo di attrazione del Gran  Sasso  e  allo
sviluppo di un sistema di accoglienza diffusa; 
  Visto il decreto del Ministro per la coesione territoriale 8 aprile
2013, con il quale le predette risorse destinate  al  sostegno  delle
attivita' produttive e della ricerca sono ripartite tra i due assi di
intervento, con l'allocazione di 55 milioni di euro sull'asse I,  per
il finanziamento di interventi di potenziamento e rafforzamento della
competitivita' del sistema industriale nell'area e di 45  milioni  di
euro sull'asse II, per il finanziamento di interventi tesi a creare e
sviluppare  nuove  attivita'   imprenditoriali   e   di   azioni   di
trasferimento tecnologico,  nonche'  di  misure  per  valorizzare  le
produzioni  di  eccellenza  del  territorio  e  per   promuovere   le
potenzialita' del sistema turistico locale; 
  Visti,  in  particolare,  l'art.  3,  comma  1,  lettera  a),   del
richiamato decreto 8 aprile 2013, che prevede che, nell'ambito  della
dotazione finanziaria dell'asse II, 13 milioni di euro sono destinati
al finanziamento di progetti per la nascita e lo  sviluppo  di  nuove
imprese innovative e di  spin  off  della  ricerca,  prioritariamente
collegati alla realizzazione di infrastrutture innovative  e  servizi
per le smart cities, nonche' il comma 2  del  medesimo  articolo  che
individua nel Ministero dello  sviluppo  economico  l'amministrazione
competente per l'attuazione dell'intervento; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1998/2006  della  Commissione  del  15
dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87  e  88  del
Trattato CE agli aiuti d'importanza minore («de minimis»), pubblicato
nella G.U.U.E. L 379 del 28 dicembre 2006 e  successive  modifiche  e
integrazioni; 
  Visti  la  definizione   di   piccola   impresa   contenuta   nella
raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE  del  6  maggio
2003  e  nell'allegato  1  al  regolamento  (CE)  n.  800/2008  della
Commissione del 6 agosto 2008, nonche' il decreto del Ministro  delle
attivita'  produttive  18  aprile  2005,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana  n.  238  del  12  ottobre  2005,
recante l'adeguamento dei criteri  di  individuazione  di  piccole  e
medie imprese alla disciplina comunitaria; 
  Visto  l'art.  25  del  decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.  179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,
che disciplina  finalita',  definizione  e  pubblicita'  dell'impresa
«start-up innovativa»; 
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998,  n.  123  e  successive
modificazioni  e   integrazioni,   recante   «Disposizioni   per   la
razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese,
a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo  1997,
n. 59»; 
  Visto l'art. 1, commi 462 e 463, lettera a), della citata legge  n.
296 del 2006 e successive modificazione e integrazioni, che definisce
l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo
d'impresa    S.p.a.    -    Invitalia    quale    ente    strumentale
dell'Amministrazione centrale; 
  Ritenuto necessario procedere all'attuazione dell'intervento di cui
al citato art. 3, comma 1, lettera a),  del  decreto  ministeriale  8
aprile 2013 e, allo scopo, di prevedere l'applicazione al  territorio
del cratere sismico nella regione Abruzzo del regime di aiuto per  la
promozione della nascita di nuove piccole imprese  istituito  con  il
predetto decreto 6 marzo 2013; 
  Considerato che alle agevolazioni di cui al  presente  decreto  non
sono applicabili le fattispecie di cui all'art. 1, comma  3,  lettera
c), punti i. e ii., del regolamento (CE) n. 800/2008  e  all'art.  1,
comma 1, lettera  c),  punti  i.  e  ii.,  del  regolamento  (CE)  n.
1998/2006, nonche', relativamente all'agevolazione di cui  al  Titolo
III del presente decreto, quelle di cui all'art. 1, comma 1,  lettere
e) e g), del regolamento (CE) n. 1998/2006; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                             Definizioni 
 
  1.  Ai  fini  del  presente  decreto,  sono  adottate  le  seguenti
definizioni: 
    a) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico; 
    b) «decreto»: il decreto del Ministro dello sviluppo economico  6
marzo 2013, con il quale  e'  stato  istituito  un  regime  di  aiuto
finalizzato a promuovere la nascita di nuove  piccole  imprese  nelle
regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia; 
    c)  «circolare»:  la  circolare  del  Ministro   dello   sviluppo
economico n. 21303 del 20 giugno 2013, con  la  quale  sono  definite
specifiche condizioni di ammissibilita'  alle  agevolazioni  previste
dal decreto in relazione ai  requisiti  soggettivi  e  oggettivi  dei
soggetti  beneficiari,  ai  settori  e  alle   attivita'   economiche
ammissibili, alle modalita', forme e termini di  presentazione  delle
domande, ai criteri e all'iter di  valutazione  delle  domande,  alle
condizioni e ai limiti di ammissibilita' dei costi, alle soglie e  ai
punteggi minimi ai fini dell'accesso alle agevolazioni, nonche'  alle
modalita', tempi e condizioni per l'erogazione delle agevolazioni; 
    d) «regolamento de minimis»: il  regolamento  (CE)  n.  1998/2006
della Commissione del  15  dicembre  2006  relativo  all'applicazione
degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti d'importanza minore
(«de minimis»), pubblicato nella G.U.U.E. L 379 del 28 dicembre 2006,
e successive modifiche e integrazioni; 
    e) «TFUE»: Trattato sul funzionamento dell'Unione  europea,  gia'
Trattato che istituisce la Comunita' europea; 
    f) «territorio del cratere sismico aquilano»: il  territorio  dei
comuni,  individuati  dal  decreto  del  Commissario  delegato  della
Presidenza del Consiglio dei ministri del 16 aprile 2009, n. 3,  come
successivamente integrato dal decreto del 17 luglio 2009, n.  11,  di
Acciano, Arsita, Barete, Barisciano,  Brittoli,  Bugnara,  Bussi  sul
Tirino,  Cagnano  Amiterno,  Campotosto,   Capestrano,   Capitignano,
Caporciano, Carapelle Calvisio, Castel del  Monte,  Castel  di  Ieri,
Castelli, Castelvecchio Calvisio,  Castelvecchio  Subequo,  Civitella
Casanova, Cocullo, Collarmele, Colledara, Cugnoli, Fagnano Alto, Fano
Adriano,  Fontecchio,  Fossa,  Gagliano   Aterno,   Goriano   Sicoli,
L'Aquila, Lucoli, Montebello  di  Bertona,  Montereale,  Montorio  al
Vomano,  Navelli,   Ocre,   Ofena,   Ovindoli,   Penna   Sant'Andrea,
Pietracamela, Pizzoli, Poggio  Picenze,  Popoli,  Prata  d'Ansidonia,
Rocca di Cambio, Rocca di Mezzo, San Demetrio ne'  Vestini,  San  Pio
delle Camere, Sant'Eusanio  Forconese,  Santo  Stefano  di  Sessanio,
Scoppito,  Tione  degli  Abruzzi,  Tornimparte,  Torre  de'  Passeri,
Tossicia, Villa Santa Lucia degli Abruzzi e Villa Sant'Angelo; 
    g) «Soggetto gestore»: l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli
investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia.