IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto l'art. 1, comma 845, della legge 27 dicembre 2006, n.  296  e
successive modificazioni e integrazioni, che prevede che il  Ministro
dello  sviluppo  economico  puo'  istituire,  con  proprio   decreto,
specifici regimi di aiuto in conformita' alla normativa comunitaria; 
  Visto l'art. 14, comma 1, della legge 17 febbraio 1982, n. 46,  che
ha istituito presso il  Ministero  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato  il  Fondo  speciale  rotativo   per   l'innovazione
tecnologica; 
  Visto il decreto-legge 22  giugno  2012,  n.  83,  recante  «Misure
urgenti per la crescita del Paese»,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che all'art. 23, comma 2,  dispone
che il Fondo speciale rotativo per l'innovazione  tecnologica  assume
la denominazione di Fondo per la crescita sostenibile; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  8  marzo  2013,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  113
del 16 maggio 2013, con il quale, in applicazione dell'art. 23, comma
3, del predetto decreto-legge n. 83 del 2012, sono state  individuate
le priorita', le forme e le intensita' massime di  aiuto  concedibili
nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile; 
  Visto, in particolare, l'art. 17 del citato decreto 8  marzo  2013,
ai  sensi  del  quale,  nella  fase  di  prima  attuazione,   permane
l'operativita' degli interventi di cui all'art.  14  della  legge  17
febbraio 1982, n. 46; 
  Vista la direttiva 16 gennaio 2001 del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, contenente indirizzi per la concessione
delle agevolazioni del  Fondo  speciale  rotativo  per  l'innovazione
tecnologica; 
  Vista la direttiva 10  luglio  2008  del  Ministro  dello  sviluppo
economico concernente l'adeguamento della citata direttiva 16 gennaio
2001 alla disciplina comunitaria in  materia  di  aiuti  di  Stato  a
favore di ricerca, sviluppo e innovazione (2006/C 323/01), pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale del 10 settembre 2008, n. 212; 
  Visto il Regolamento (CE) n. 800/2008 del 6 agosto 2008, pubblicato
nella G.U.U.E. L 214 del 9 agosto 2008, che dichiara alcune categorie
di aiuti compatibili con il  mercato  comune  in  applicazione  degli
articoli 87 e 88 del Trattato CE (Regolamento generale  di  esenzione
per categoria)  e,  in  particolare,  l'art.  31  che  stabilisce  le
condizioni per ritenere compatibili con il mercato comune  ed  esenti
dall'obbligo di notifica gli aiuti a progetti di ricerca e sviluppo; 
  Visto il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  123,  recante
«Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi  di  sostegno
pubblico alle imprese, a norma dell'art.  4,  comma  4,  lettera  c),
della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto il decreto del  Commissario  delegato  della  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri 16 aprile 2009,  n.  3,  come  successivamente
integrato  dal  decreto  17   luglio   2009,   n.   11,   concernente
l'individuazione dei comuni  danneggiati  dagli  eventi  sismici  che
hanno colpito la provincia dell'Aquila ed altri comuni della  regione
Abruzzo il giorno 6 aprile 2009; 
  Vista la delibera CIPE n. 135 del 21 dicembre 2012, come modificata
dalla deliberazione, in corso di registrazione, assunta dal  Comitato
nella seduta del 19 luglio 2013, che,  nell'ambito  degli  interventi
per la ricostruzione nella  regione  Abruzzo  post-sisma  dell'aprile
2009, ha destinato € 100.000.000,00, a valere sulle risorse del Fondo
per lo sviluppo e la coesione, al sostegno delle attivita' produttive
e della ricerca nel territorio del cratere sismico aquilano; 
  Visto il decreto  8  aprile  2013  del  Ministro  per  la  coesione
territoriale  che  ha  ripartito  le  predette  risorse,   destinando
€ 15.000.000,00 al finanziamento di progetti di ricerca industriale e
prevalente sviluppo sperimentale; 
  Considerata l'esigenza di avviare le procedure per  la  concessione
delle agevolazioni in favore dei progetti di ricerca  e  sviluppo  in
grado di incrementare la competitivita'  delle  imprese  del  cratere
sismico aquilano; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                             Definizioni 
 
  1.  Ai  fini  del  presente  decreto,  sono  adottate  le  seguenti
definizioni: 
    a) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico; 
    b) «Direttiva»: la direttiva 10 luglio 2008  del  Ministro  dello
sviluppo  economico  concernente  l'adeguamento  della  direttiva  16
gennaio 2001 alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato
a  favore  di  ricerca,  sviluppo  e  innovazione  (2006/C   323/01),
pubblicata nella G.U.R.I. del 10 settembre 2008, n. 212; 
    c) «Regolamento GBER»: il  Regolamento  (CE)  n.  800/2008  della
Commissione del 6 agosto 2008, pubblicato nella G.U.U.E. L 214 del  9
agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti  compatibili  con
il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato
CE (regolamento generale di esenzione  per  categoria)  e  successive
modifiche e integrazioni; 
    d) «Ricerca industriale»: ricerca pianificata o indagini critiche
miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare  per  mettere  a
punto nuovi prodotti, processi o servizi  o  permettere  un  notevole
miglioramento  dei  prodotti,  processi  o  servizi  esistenti.  Essa
comprende la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria
ai fini della ricerca industriale, in particolare per la  validazione
di tecnologie generiche, ad esclusione dei prototipi; 
    e)   «Sviluppo   sperimentale»:    acquisizione,    combinazione,
strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacita'  esistenti  di
natura scientifica, tecnologica, commerciale e altro, allo  scopo  di
produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi  o  servizi
nuovi,  modificati  o  migliorati.  Puo'  trattarsi  anche  di  altre
attivita' destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione
e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi.
Tali  attivita'  possono  comprendere  l'elaborazione  di   progetti,
disegni, piani e altra documentazione, purche' non siano destinati  a
uso commerciale. Rientra nello sviluppo sperimentale la realizzazione
di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti  pilota
destinati  a  esperimenti  tecnologici  e/o  commerciali,  quando  il
prototipo e' necessariamente il prodotto commerciale finale e il  suo
costo di fabbricazione e' troppo elevato per poterlo usare soltanto a
fini  di  dimostrazione  e  di  convalida.   L'eventuale,   ulteriore
sfruttamento di progetti di dimostrazione  o  di  progetti  pilota  a
scopo commerciale comporta la deduzione dei  redditi  cosi'  generati
dai  costi  ammissibili.  Lo  sviluppo  sperimentale  non   comprende
tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche  apportate
a prodotti, linee di produzione, processi di  fabbricazione,  servizi
esistenti e altre operazioni in corso, anche  quando  tali  modifiche
rappresentino miglioramenti. 
    f)  «Organismi  di  ricerca»:  i  soggetti  quali  universita'  o
istituti di ricerca,  indipendentemente  dal  loro  status  giuridico
(costituiti secondo  il  diritto  privato  o  pubblico)  o  fonte  di
finanziamento, i) la cui finalita' principale consiste nello svolgere
attivita' di ricerca di base, di ricerca industriale  o  di  sviluppo
sperimentale e nel diffonderne i risultati, mediante  l'insegnamento,
la pubblicazione o il trasferimento di tecnologie, ii)  i  cui  utili
sono  interamente  reinvestiti  nelle  attivita'  di  ricerca,  nella
diffusione dei loro risultati  o  nell'insegnamento  e  iii)  le  cui
capacita' di ricerca ed i cui risultati prodotti non sono accessibili
in via preferenziale alle imprese in grado di esercitare un'influenza
sugli stessi, ad esempio in qualita' di azionisti o membri; 
    g) «Territorio del cratere sismico aquilano»: il  territorio  dei
Comuni,  individuati  dal  decreto  del  Commissario  delegato  della
Presidenza del Consiglio dei Ministri del 16 aprile 2009, n. 3,  come
successivamente integrato dal decreto del 17 luglio 2009, n.  11,  di
Acciano, Arsita, Barete, Barisciano,  Brittoli,  Bugnara,  Bussi  sul
Tirino,  Cagnano  Amiterno,  Campotosto,   Capestrano,   Capitignano,
Caporciano, Carapelle Calvisio, Castel del  Monte,  Castel  di  Ieri,
Castelli, Castelvecchio Calvisio,  Castelvecchio  Subequo,  Civitella
Casanova, Cocullo, Collarmele, Colledara, Cugnoli, Fagnano Alto, Fano
Adriano,  Fontecchio,  Fossa,  Gagliano   Aterno,   Goriano   Sicoli,
L'Aquila, Lucoli, Montebello  di  Bertona,  Montereale,  Montorio  al
Vomano,  Navelli,   Ocre,   Ofena,   Ovindoli,   Penna   Sant'Andrea,
Pietracamela, Pizzoli, Poggio  Picenze,  Popoli,  Prata  d'Ansidonia,
Rocca di Cambio, Rocca di Mezzo, San Demetrio ne'  Vestini,  San  Pio
delle Camere, Sant'Eusanio  Forconese,  Santo  Stefano  di  Sessanio,
Scoppito,  Tione  degli  Abruzzi,  Tornimparte,  Torre  de'  Passeri,
Tossicia, Villa Santa Lucia degli Abruzzi e Villa Sant'Angelo; 
      h) «Contratto di rete»: il contratto di cui all'art.  3,  comma
4-ter, del decreto-legge 10 febbraio  2009,  n.  5,  convertito,  con
modificazioni, dalla  legge  9  aprile  2009,  n.  33,  e  successive
modifiche e integrazioni; 
      i) «Programma Orizzonte 2020»: il Programma quadro di ricerca e
innovazione di  cui  alla  Comunicazione  della  Commissione  europea
COM(2011) 808 definitivo del 30 novembre 2011.