IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre  2003,
n.  398,  recante  «Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia  di  debito  pubblico»,  ed  in  particolare
l'art. 3, ove si  prevede  che  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze e' autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare  decreti
cornice che consentano al tesoro: 
    di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato  interno  o
estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve,  medio
e lungo  termine,  indicandone  l'ammontare  nominale,  il  tasso  di
interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo
minimo sottoscrivibile, il sistema  di  collocamento  ed  ogni  altra
caratteristica e modalita'; 
    di disporre, per promuovere l'efficienza dei mercati  finanziari,
l'emissione di tranches di prestiti vigenti per consentire il ricorso
ad operazioni di pronti contro termine od altre in uso nei mercati; 
    di procedere, ai fini della ristrutturazione del debito  pubblico
interno  ed  estero,   al   rimborso   anticipato   dei   titoli,   a
trasformazioni di  scadenze,  ad  operazioni  di  scambio  nonche'  a
sostituzione tra  diverse  tipologie  di  titoli  o  altri  strumenti
previsti dalla prassi dei mercati finanziari internazionali; 
  Visto il decreto ministeriale n. 73150  del  4  agosto  2003,  come
modificato dal decreto ministeriale n. 9487 del 1° febbraio 2005, con
il quale vengono regolate le operazioni di  concambio  di  titoli  di
Stato da effettuare tramite sistemi telematici di negoziazione; 
  Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, ed in  particolare  l'art.
47 recante «Modifiche alla  disciplina  dei  conti  intrattenuti  dal
tesoro per la gestione delle disponibilita'  liquide»  con  il  quale
sono state introdotte modifiche  all'art.  5,  comma  5,  del  citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003; 
  Vista la convenzione  in  data  22  marzo  2011  tra  il  Ministero
dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia per la gestione del
conto disponibilita' del tesoro per  il  servizio  di  Tesoreria  (di
seguito «conto disponibilita'») e dei conti ad esso assimilati; 
  Visto il decreto  ministeriale  n.  19080  del  29  luglio  2011  e
successive modifiche ed integrazioni, con il quale e' stata approvata
la suddetta  convenzione  tra  il  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze e la Banca d'Italia per la gestione del conto disponibilita'; 
  Visto il decreto ministeriale n. 25391 del 25 ottobre 2011, con  il
quale sono state disciplinate le modalita'  di  movimentazione  della
liquidita' in essere sul conto disponibilita' e  sui  conti  ad  esso
assimilabili  e  di  selezione   delle   controparti   ammesse   alle
operazioni; 
  Considerato che il Dipartimento del tesoro puo' porre in essere: 
    contratti-quadro con  istituzioni  finanziarie  (I.S.D.A.  Master
Agreement), al fine di disciplinare gli accordi di seguito  indicati,
secondo  quanto  stabilito  dall'International  Swap  &   Derivatives
Association, gia' International Swap Dealers Association (di seguito:
«I.S.D.A.»),    associazione    di    categoria    internazionalmente
riconosciuta per la definizione degli standard contrattuali; 
    in occasione delle  operazioni  di  ristrutturazione  del  debito
pubblico, accordi con le medesime istituzioni finanziarie al fine  di
regolamentare le operazione medesime; 
    altri accordi comunque connessi alla gestione dei prestiti; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165  recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche» ed in particolare l'art. 4 con  il  quale,
mentre si  attribuisce  agli  organi  di  governo  l'esercizio  delle
funzioni di indirizzo politico-amministrativo  e  la  verifica  della
rispondenza dei risultati dell'attivita' amministrativa e di gestione
agli indirizzi impartiti, si riserva, invece, ai dirigenti l'adozione
degli atti e dei provvedimenti amministrativi,  compresi  quelli  che
impegnano l'amministrazione  verso  l'esterno,  nonche'  la  gestione
finanziaria, tecnica ed amministrativa; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  300,  recante  la
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11  della
legge 15 marzo 1997, n. 59» ed in particolare l'art. 5, comma 3,  ove
si  prevede  che  il  capo  del  dipartimento   svolge   compiti   di
coordinamento,  direzione  e  controllo  degli  uffici   di   livello
dirigenziale generale compresi nel dipartimento stesso,  al  fine  di
assicurare la continuita' delle funzioni dell'amministrazione  ed  e'
responsabile dei risultati complessivamente raggiunti dagli uffici da
esso dipendenti, in attuazione degli indirizzi del Ministro; 
  Visto il regolamento di organizzazione del Ministero  dell'economia
e delle finanze, emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 27 febbraio 2013, n. 67, ed in particolare l'art.  5,  comma
2, ove si definiscono le funzioni svolte dalla Direzione II; 
  Vista la legge 14 gennaio 1994, n.  20,  recante  «Disposizioni  in
materia di giurisdizione e controllo della Corte  dei  conti»  ed  in
particolare l'art. 3, comma 13, con il quale  si  stabilisce  che  le
disposizioni di cui al comma 1, relative al controllo  preventivo  di
legittimita' della Corte dei conti, non si applicano agli atti ed  ai
provvedimenti emanati nelle materie monetaria, creditizia,  mobiliare
e valutaria; 
  Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006,  n.  163,  recante  il
«Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in  attuazione  delle  direttive  2004/17/CE  e  2004/18/CE»,  ed  in
particolare l'art. 19, comma 1, lettera d), ove si stabilisce che  le
disposizioni  del  codice  stesso  non  si  applicano  ai   contratti
concernenti servizi finanziari relativi all'emissione,  all'acquisto,
alla vendita ed al trasferimento  di  titoli  o  di  altri  strumenti
finanziari; 
  Ritenuta la necessita' di delineare gli  obiettivi  di  riferimento
per lo svolgimento dell'attivita' amministrativa  nel  settore  delle
operazioni finanziarie  volte  alla  gestione  del  debito  pubblico,
stabilendo i limiti da osservare e le modalita' cui l'amministrazione
dovra' attenersi in tale attivita' durante l'anno finanziario 2014; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                       Emissione dei prestiti 
 
  Ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30
dicembre 2003, n. 398, citato nelle premesse, per l'anno  finanziario
2014 le operazioni di emissione dei prestiti  indicate  nel  medesimo
articolo verranno disposte dal direttore generale del tesoro  o,  per
sua delega, dal  dirigente  generale  Capo  della  direzione  II  del
Dipartimento del tesoro (di seguito «Direttore della direzione  II»).
In caso di assenza  o  impedimento  di  quest'ultimo,  le  operazioni
predette potranno essere disposte dal medesimo direttore generale del
tesoro, anche in presenza di delega continuativa. 
  Il Dipartimento del Tesoro potra' procedere ad emissioni di  titoli
di Stato in tutte le tipologie in uso sui mercati finanziari, a tasso
fisso  o  variabile.  Potra',  inoltre,  procedere  all'emissione  di
tranche di prestiti vigenti per consentire il ricorso  ad  operazioni
di pronti contro termine o altre in uso nella prassi  finanziaria  al
fine di promuovere l'efficienza dei mercati.