IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                 IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO 
 
  Visto l'art. 3, comma 164, della legge 23 dicembre  1996,  n.  662,
recante «Misure di  razionalizzazione  della  finanza  pubblica»  che
demanda al Ministro delle finanze, di concerto con  il  Ministro  del
tesoro l'adeguamento  delle  modalita'  di  calcolo  dei  diritti  di
usufrutto a vita  e  delle  rendite  o  pensioni,  in  ragione  della
modificazione della misura del saggio legale degli interessi; 
  Visto il testo unico delle disposizioni  concernenti  l'imposta  di
registro, approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  26
aprile 1986, n. 131; 
  Visto il testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle
successioni e donazioni approvato con decreto legislativo 31  ottobre
1990, n. 346; 
  Visto il decreto-legge 3  ottobre  2006,  n.  262,  convertito  con
modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, che ha  istituito
l'imposta sulle successioni e donazioni; 
  Visto l'art. 13 della legge 8 maggio 1998,  n.  146,  e  l'art.  4,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
  Visti gli articoli 23, 24, 25  e  26  del  decreto  legislativo  30
luglio 1999, n. 300, concernenti l'istituzione e l'organizzazione del
Ministero dell'economia e delle finanze; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2001,  n.
107; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30  gennaio  2008,
n. 43, concernente il Regolamento di riorganizzazione  del  Ministero
dell'economia e delle finanze a norma dell'art. 1, comma  404,  della
legge 27 dicembre 2006, n. 296; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2011, n.
173, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica  30
gennaio 2008, n. 43 concernente  la  riorganizzazione  del  Ministero
dell'economia e delle finanze, a norma dell'art. 1, comma 404,  della
legge 27 dicembre 2006, n. 296; 
  Visto il decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  5
luglio 2012 recante «Individuazione e attribuzioni  degli  uffici  di
livello dirigenziale non generale dei dipartimenti»; 
  Visto il decreto 12 dicembre  2013  del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze con il quale  la  misura  del  saggio  degli  interessi
legali di cui all'art. 1284 del codice civile e'  fissata  all'1  per
cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2014. 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il valore del multiplo indicato nell'art. 46, comma  2,  lettere
a) e b ) del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta  di
registro, approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  26
aprile 1986,  n.  131,  e  successive  modificazioni,  relativo  alla
determinazione della base imponibile per la costituzione di rendite o
pensioni, e' fissato in 100 volte l'annualita'. 
  2. Il valore del multiplo indicato nell'art. 17, comma  1,  lettere
a) e b) del testo  unico  delle  disposizioni  concernenti  l'imposta
sulle successioni e donazioni approvato con  decreto  legislativo  31
ottobre 1990, n.  346,  e  successive  modificazioni,  relativo  alla
determinazione della base imponibile per la costituzione di rendite o
pensioni, e' fissato in 100 volte l'annualita'. 
  3. Il prospetto dei coefficienti per la determinazione dei  diritti
di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni vitalizie, allegato al
testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica  26
aprile 1986, n.  131,  e  successive  modificazioni,  e'  variato  in
ragione della misura del saggio legale degli interessi fissata  all'1
per cento, come da prospetto allegato al presente decreto.