IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
  Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559 e successive modificazioni  e
integrazioni,  recante   la   disciplina   del   "Nuovo   ordinamento
dell'Istituto Poligrafico dello Stato"; 
  Visto l'art. 2, comma 1, della legge  13  luglio  1966,  n.  559  e
successive  modificazioni  e  integrazioni,  ai   sensi   del   quale
"L'Istituto Poligrafico  e  Zecca  dello  Stato  ha  per  compiti  la
produzione e la fornitura della  carta,  delle  carte  valori,  degli
stampati e delle pubblicazioni anche su supporti informatici, nonche'
dei prodotti cartotecnici per  il  fabbisogno  delle  amministrazioni
dello Stato"; 
  Visto il decreto-legge 30 settembre 2000, n. 268, convertito  dalla
legge 23 novembre 2000, n. 354, il cui art. 7 stabilisce che non sono
assimilabili  alle  carte  valori  i  biglietti  o  qualsiasi   altro
strumento cartolare rilasciati per la  partecipazione  alle  lotterie
istantanee; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  27
febbraio 2013, n. 67,  recante  "Regolamento  di  organizzazione  del
Ministero dell'Economia e delle Finanze, a norma  degli  articoli  2,
comma 10-ter, e 23-quinquies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto  2012,  n.  135",
che all'art. 5, comma 6, lettera h) attribuisce alla Direzione VI del
Dipartimento del Tesoro la "vigilanza e controllo sulla produzione di
carte  valori  e  stampati  a   rigoroso   rendiconto   dell'Istituto
Poligrafico e Zecca dello Stato"; 
  Visto l'art. 17-bis  del  decreto-legge  21  giugno  2013,  n.  69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98,  che
ha inserito il comma 10-bis all'art. 2 della legge 13 luglio 1966, n.
559, stabilendo che:  "sono  considerati  carte  valori  i  prodotti,
individuati con decreto di  natura  non  regolamentare  del  Ministro
dell'Economia  e  delle  Finanze,  aventi  almeno  uno  dei  seguenti
requisiti: 
    a) sono destinati ad attestare il rilascio, da parte dello  Stato
o   di   altre   pubbliche   amministrazioni,   di    autorizzazioni,
certificazioni,    abilitazioni,    documenti    di    identita'    e
riconoscimento, ricevute di introiti, ovvero ad  assumere  un  valore
fiduciario e di tutela della  fede  pubblica  in  seguito  alla  loro
emissione o alle scritturazioni su di essi effettuate; 
    b) sono realizzati con tecniche di sicurezza  o  con  impiego  di
carte filigranate o similari o di altri materiali di sicurezza ovvero
con elementi o sistemi magnetici ed elettronici in grado,  unitamente
alle relative  infrastrutture,  di  assicurare  un'idonea  protezione
dalle contraffazioni e dalle falsificazioni"; 
  Considerato  che  sulla  base  della  predetta  disciplina  occorre
individuare, con decreto di  natura  non  regolamentare,  i  prodotti
aventi i requisiti previsti dalla norma e che, a tal fine, si e' resa
necessaria una specifica attivita' istruttoria; 
  Considerato che nell'ambito dell'attivita' istruttoria condotta  si
sono  individuate  le  disposizioni  normative  e   i   provvedimenti
rilevanti ai fini dell'individuazione dei prodotti  da  inserire  nel
decreto, tra i quali: 
  - il Regio Decreto 30 marzo 1942, n.  327,  recante  "Codice  della
navigazione", come modificato dal decreto-legge 10 gennaio  2006,  n.
2, convertito dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, che  all'art.  169  e
seguenti  prevede  i  documenti  di  bordo  obbligatori;  il  decreto
direttoriale del Direttore Generale per il trasporto marittimo e  per
vie  d'acqua  interne  del  Ministero  delle  Infrastrutture  e   dei
Trasporti recante "Approvazione dei modelli dei giornali nautici"; la
circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze prot. n. 101562
del 31 dicembre 2012 di individuazione  del  prezzo  dei  prodotti  a
rigoroso rendiconto; la  nota  del  Ministero  Infrastrutture  e  dei
Trasporti prot. n.  5082  del  15  marzo  2013  con  la  quale  viene
richiesta all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato  la  fornitura
di  alcuni  documenti  di  bordo,  nonche'  la  nota  del   Ministero
dell'Economia e delle Finanze prot. n. 34539 del 2  maggio  2013  che
autorizza detta fornitura ai sensi degli artt. 32 e  33  del  decreto
del Ministro dell'Economia e delle Finanze 5 marzo 2004; 
  - la convenzione sullo Statuto degli  Apolidi  sottoscritta  a  New
York il 28 settembre 1954, la convenzione sullo Statuto dei Rifugiati
sottoscritta a Ginevra il 28 luglio 1951, nonche' la  nota  prot.  n.
5050/69986 del Ministero degli Affari Esteri del  26  marzo  2013  di
richiesta di specifici documenti di viaggio; 
  - il decreto del Presidente della Repubblica  28  luglio  1967,  n.
851, recante norme in materia di tessere di riconoscimento rilasciate
dalle Amministrazioni dello Stato, che individua i modelli di tessera
rilasciati su supporto cartaceo; 
  - l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica  26  ottobre
1972, n. 642  e  successive  modificazioni  e  integrazioni,  recante
"Disciplina dell'imposta di bollo";  l'allegato  A  al  Provvedimento
dell'Agenzia delle Entrate del 5 maggio 2005; la menzionata nota  del
Ministero degli Affari Esteri prot. n. 5050/69986 del 26  marzo  2013
di richiesta di marche consolari, nonche' la nota  di  autorizzazione
del Ministero dell'Economia e delle Finanze prot.  n.  32721  del  23
aprile 2013; 
  - il decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156,
recante "Approvazione del testo unico delle disposizioni  legislative
in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni"; 
  - l'art. 14  della  legge  2  agosto  1982,  n.  528  e  successive
modificazioni e integrazioni recante "Ordinamento del gioco del lotto
e misure  per  il  personale  del  lotto",  nonche'  il  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  7  agosto  1990,   n.   303,   recante
"Regolamento di applicazione ed esecuzione della legge 2 agosto 1982,
n. 528 e della legge 19 aprile  1990,  n.  85,  sull'ordinamento  del
gioco del lotto"; 
  - l'art. 3 del decreto del Ministro della Sanita' di  concerto  con
il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali 11 luglio  1988,  n.
350,  recante  "Disciplina  dell'impiego   nel   Servizio   sanitario
nazionale del ricettario standardizzato a lettura automatica"; 
  - la legge 13 giugno 1991, n. 190, recante "Delega al  Governo  per
la revisione delle norme concernenti la disciplina della circolazione
stradale" con la quale e' stato prevista all'art.  2  lettera  z)  la
riserva  in  favore  dello  Stato  della  fabbricazione,  vendita   e
distribuzione delle targhe automobilistiche e dei ciclomotori; 
  - il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre  1992,  n.
495 e successive modificazioni e integrazioni,  recante  "Regolamento
di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada", che  ha
individuato in capo all'Istituto Poligrafico e Zecca dello  Stato  la
riserva in ordine  alla  fabbricazione  e  alla  distribuzione  delle
targhe; 
  - il decreto del Ministro delle  Finanze  27  marzo  2001,  n.  153
"Regolamento   recante   disposizioni   per   il   controllo    della
fabbricazione, trasformazione, circolazione  e  deposito  dell'alcole
etilico e delle bevande alcoliche, sottoposti al regime delle accise,
nonche' per l'effettuazione  della  vigilanza  fiscale  sugli  alcoli
metilico,  propilico  ed   isopropilico   e   sulle   materie   prime
alcoligene"; 
  - l'art. 5 del decreto del Ministro della Sanita'  2  agosto  2001,
recante "Numerazione progressiva dei bollini apposti sulle confezioni
dei medicinali erogabili dal Servizio sanitario nazionale"; 
  - l'art. 3 del decreto del Ministro dell'Economia e  delle  Finanze
23 gennaio 2002, recante "Modalita' di attuazione  della  conversione
dei valori bollati e relative forme di controllo"; 
  - il decreto del Ministro dell'Economia e delle  Finanze  4  agosto
2003, recante "Nuove istruzioni per  la  disciplina  dei  servizi  di
vigilanza e controllo sulla  produzione  delle  carte  valori,  degli
stampati  a  rigoroso  rendiconto,  degli  stampati  comuni  e  delle
pubblicazioni ufficiali"; 
  - il decreto del Ministro dell'Economia e  delle  Finanze  5  marzo
2004 che modifica  l'art.  29  del  citato  decreto  4  agosto  2003,
inserendo l'Allegato A; 
  - l'art. 5 del decreto del Ministro della Salute  15  luglio  2004,
recante "Istituzione, presso l'Agenzia italiana del farmaco,  di  una
banca dati  centrale  finalizzata  a  monitorare  le  confezioni  dei
medicinali all'interno del sistema distributivo"; 
  - il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei  Trasporti  11
agosto  2004,  n.  246,  adottato  di  concerto   con   il   Ministro
dell'Interno,  "Regolamento  recante  norme  per  il  rilascio  della
patente di servizio per il personale abilitato  allo  svolgimento  di
compiti  di  polizia  stradale";  il  decreto  del   Ministro   delle
Infrastrutture e dei Trasporti 5 gennaio 2006,  n.  45,  adottato  di
concerto con il Ministro dell'Interno, nonche' la nota del  Ministero
dell'Economia e delle Finanze prot. n. 83731 del 22 ottobre 2010  per
la  fornitura  dei  suddetti   documenti   da   parte   dell'Istituto
Poligrafico e Zecca dello Stato; 
  - gli artt. 7-vicies ter e 7-vicies  quater  del  decreto-legge  31
gennaio 2005, n. 7, convertito dalla legge 31 marzo 2005, n. 43,  che
contemplano disposizioni in materia di rilascio di documentazione  in
formato elettronico e disposizioni in materia di carte valori; 
  - il decreto del Ministro  delle  Attivita'  Produttive  11  aprile
2005, recante  "Istituzione  di  una  tessera  di  riconoscimento  al
personale addetto alle attivita' di vigilanza, appartenente  all'area
ricerca  e  produzione  idrocarburi  e  risorse  geotermiche,   della
direzione generale per l'energia e le risorse minerarie", nonche'  la
nota del Ministero delle Attivita' Produttive prot. n. 0010810 del 23
giugno 2005, con la quale si richiede la realizzazione di  una  bozza
del documento  in  questione  con  le  caratteristiche  di  sicurezza
previste dalla norma; 
  - il  provvedimento  dell'Agenzia  delle  Entrate  5  maggio  2005,
recante "Approvazione delle caratteristiche e delle  modalita'  d'uso
del  contrassegno  sostitutivo  delle  marche  da  bollo,  ai   sensi
dell'articolo 3, comma 1, numero 3-bis, del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  642,  e  delle  caratteristiche
tecniche del sistema informatico idoneo a consentire il  collegamento
telematico tra gli intermediari e l'Agenzia delle  entrate",  con  il
quale e' stato previsto che il contrassegno deve essere  stampato  su
un   supporto   autoadesivo   (etichetta)   prodotto    dall'Istituto
Poligrafico e Zecca dello Stato; 
  -  l'allegato  al  provvedimento  dell'Agenzia  delle  Entrate   29
novembre  2006  che  definisce  le  "caratteristiche   tecniche   del
foglietto  bollato  per  cambiali  privo  dell'importo   dell'imposta
assolta"; 
  - il Regolamento (CE) n. 856/2008 del Consiglio del 24 luglio  2008
che modifica il Regolamento  (CE)  n.  1683/1995  che  istituisce  un
modello uniforme per i  visti,  limitatamente  alla  numerazione  dei
visti; 
  - il Regolamento (CE) n. 1072/2009 del  Parlamento  Europeo  e  del
Consiglio del 21 ottobre 2009, recante "Norme comuni per l'accesso al
mercato internazionale del trasporto di merci su strada" e che  fissa
le misure di sicurezza per le correlate licenze comunitarie; 
  - il Regolamento (CE) n. 1073/2009 del  Parlamento  Europeo  e  del
Consiglio del 21 ottobre 2009 che fissa norme comuni per l'accesso al
mercato  internazionale  dei  servizi  di  trasporto  effettuati  con
autobus e che modifica il Regolamento (CE) n. 561/2006; la  nota  del
Ministero   delle   Infrastrutture   e   dei   Trasporti   prot.   n.
11201/01.22.01/RU  del  7  aprile  2011  con  la  quale  si  richiede
all'Istituto Poligrafico e  Zecca  dello  Stato  la  fornitura  delle
licenze comunitarie  per  il  trasporto  internazionale  di  persone,
nonche' la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze prot.  n.
43252 del 19 maggio 2011 che  autorizza  detta  produzione  ai  sensi
degli artt. 32 e 33 del citato decreto del 5 marzo 2004; 
  - il decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri  24  maggio
2010, recante "Regole tecniche delle Tessere di riconoscimento  (mod.
AT) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967,
n. 851, rilasciate con modalita'  elettronica  dalle  Amministrazioni
dello Stato, ai sensi dell'art. 66, comma 8, del decreto  legislativo
7 marzo 2005, n. 82"; 
  - l'art. 4 del predetto decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri che prevede l'elaborazione,  da  parte  dell'Amministrazione
emittente, di un "documento progettuale", redatto sulla base  di  uno
schema-tipo adottato dal Ministro per la Pubblica  Amministrazione  e
l'Innovazione, di concerto con l'Istituto Poligrafico e  Zecca  dello
Stato,  per  la  definizione  dei   parametri   opzionali   e   delle
specificita' del sistema di emissione e, per  quanto  di  competenza,
con il Dipartimento del Tesoro del Ministero  dell'Economia  e  delle
Finanze e con il Garante per la protezione dei dati personali; 
  - la circolare del Ministero  dell'Istruzione,  dell'Universita'  e
della Ricerca CM n.  51  MIURAOODGOS  Prot.  n.  4437/R.U./U  dell'11
giugno 2010 che, tra l'altro, disciplina la fornitura dei  diplomi  e
dei certificati relativi al primo ciclo di istruzione; 
  -  il  decreto  legislativo  30  dicembre  2010,  n.  247,  recante
"Attuazione della direttiva 2007/59/CE relativa  alla  certificazione
dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul  sistema
ferroviario della Comunita'", nonche' la nota dell'Agenzia  Nazionale
per la Sicurezza delle Ferrovie prot. n. ANSF 05027/11 del  2  agosto
2011, con la quale si chiede all'Istituto Poligrafico e  Zecca  dello
Stato di determinare le caratteristiche tecniche  delle  licenze  per
conduzione treni in conformita'  al  citato  decreto  legislativo  30
dicembre 2010, n. 247; 
  -  il  decreto  legislativo  3  febbraio  2011,  n.   71,   recante
"Ordinamento  e   funzioni   degli   uffici   consolari,   ai   sensi
dell'articolo 14, comma 18, della legge 28 novembre  2005,  n.  246",
nonche' la Decisione 96/409/PESC "Decisione  dei  rappresentanti  dei
governi degli Stati membri, riuniti  in  sede  di  Consiglio  del  25
giugno 1996 relativa  all'istituzione  di  un  documento  di  viaggio
provvisorio" e la nota di richiesta del Ministero degli Affari Esteri
prot. n. 5050/69986 del 26  marzo  2013  all'Istituto  Poligrafico  e
Zecca dello Stato; 
  - l'art. 3  del  decreto  del  Ministro  delle  Politiche  Agricole
Alimentari  e  Forestali  19  aprile  2011,  recante   "Disposizioni,
caratteristiche, diciture, nonche' modalita'  per  la  fabbricazione,
l'uso, la distribuzione, il controllo ed il costo dei contrassegni di
Stato per i vini a denominazione di origine controllata e garantita e
per i vini a denominazione di origine controllata"; 
  - l'art. 10 del decreto-legge 13 maggio  2011,  n.  70,  convertito
dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, come  successivamente  modificato
dall'art. 1 della legge 17 dicembre 2012, n.  221  e  dalla  legge  9
agosto 2013, n. 98; 
  -    il    decreto    direttoriale    del    Direttore     generale
dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato 23  giugno  2011,
recante "Caratteristiche, modalita'  di  distribuzione  e  prezzi  di
fornitura dei contrassegni di legittimazione della  circolazione  dei
tabacchi lavorati", nonche' le lettere del 5 febbraio 2009 e  del  14
dicembre 2010 dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato  relative
alla  implementazione  del  livello  di  sicurezza  dei  contrassegni
tabacchi di cui al citato decreto del 23 giugno 2011; 
  -  la  nota  del  Vice  Capo  del  Cerimoniale  Diplomatico   della
Repubblica prot. MAE 218231 del 1° agosto  2011  con  la  quale  sono
state richieste le carte di identita' per il  personale  diplomatico,
nonche' la nota del Ministero degli Affari Esteri prot. n. 5050/69986
del 26 marzo 2013 relativa alla fornitura di passaporti diplomatici; 
  - il decreto del Ministro per  la  Pubblica  Amministrazione  e  la
semplificazione  10  maggio   2012,   recante   "Approvazione   dello
schema-tipo di documento progettuale per la produzione, il rilascio e
la   gestione   del   Modello   ATe   da   parte   delle    pubbliche
amministrazioni", che individua l'Istituto Poligrafico e Zecca  dello
Stato quale azienda che esegue le fasi  di  produzione  dell'ATe  con
metodi di sicurezza e qualita' produttiva tipici delle carte valori; 
  - il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei  Trasporti  20
giugno  2012,  recante  "Approvazione  del   modello   del   Registro
Idrocarburi distinto in Parte I e Parte II", nonche' la richiesta del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. n. 4659 in  data
14 marzo 2011 per la fornitura di detto registro; 
  - l'art. 59-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante  "Misure  urgenti  per  la
crescita del Paese", che disciplina i "Sistemi di sicurezza contro le
contraffazioni dei prodotti agricoli e alimentari",  da  individuarsi
con decreto  del  Ministro  delle  Politiche  Agricole  Alimentari  e
Forestali di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico ed  il
Ministro dell'Economia e delle Finanze; 
  - la nota del Ministero delle Infrastrutture e dei  Trasporti  prot
n. 25412/01.22.01/RU del 20 settembre 2012  che  richiede  che  venga
conferita all'Istituto Poligrafico e  Zecca  dello  Stato,  ai  sensi
degli artt. 32 e 33 del citato decreto del Ministro  dell'Economia  e
delle Finanze 5 marzo 2004, la fornitura dei modelli  disciplinati  a
livello comunitario per il trasporto merci; 
  - il decreto direttoriale del Capo del Dipartimento per i trasporti
la navigazione ed i sistemi informativi e  statistici  del  Ministero
delle  Infrastrutture  e  dei  Trasporti  17  aprile  2013,   recante
"Disposizioni in materia di rilascio  del  documento  comprovante  la
qualificazione  per  l'esercizio  dell'attivita'   professionale   di
autotrasporto di persone e cose, denominata qualificazione CQC",  che
ha modificato il decreto dello  stesso  Dicastero  22  ottobre  2010,
nonche' la nota di richiesta del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti prot. n. 8721/01.22.01/RU del 2 febbraio 2010 e la nota del
Ministero dell'Economia e delle Finanze prot. n. 29950 del 13  aprile
2010 che ha autorizzato la produzione di  detto  documento  ai  sensi
degli artt. 32 e 33 del citato decreto del Ministro  dell'Economia  e
delle Finanze 5 marzo 2004; 
  - la nota n. 2013/2376 dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli  di
Stato del 18 dicembre 2013, con la quale ha comunicato di non  avere,
per quanto di competenza, osservazioni sul presente provvedimento; 
  Considerato che, ai sensi e per  gli  effetti  dell'art.  2,  comma
10-bis della legge 13 luglio 1966,  n.  559,  cosi'  come  modificato
dall'art. 17-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, l'individuazione
delle carte valori e' necessaria per la salvaguardia degli  interessi
generali di tutela della pubblica fede, della sicurezza dello  Stato,
dell'ordine pubblico e della  salute  pubblica  e,  conseguentemente,
occorre  garantirne  la  protezione  dalle  contraffazioni  e   dalle
falsificazioni; 
  Ritenuto che, sulla base dell'istruttoria  svolta,  l'elenco  delle
carte valori debba ricomprendere i prodotti attualmente in  uso  gia'
indicati nel decreto del Ministro dell'Economia  e  delle  Finanze  5
marzo 2004, nonche' gli ulteriori prodotti individuati sulla base  di
norme, disposizioni o provvedimenti e  aventi  i  requisiti  previsti
dall'art. 17-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98; 
  Ritenuto in particolare,  con  riferimento  ai  prodotti  non  gia'
inseriti nel citato decreto  5  marzo  2004,  di  evidenziare  quanto
segue: 
  - Marche consolari: sono equiparate alle marche  da  bollo  la  cui
produzione e' riservata all'Istituto Poligrafico e Zecca dello  Stato
dal provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 5 maggio 2005; 
  - Scontrino Gioco del Lotto: ha una funzione certificativa connessa
all'accertamento dell'entrata erariale direttamente  percepita  dallo
Stato per il tramite del raccoglitore e  del  Concessionario  e,  per
tale motivo, costituisce ricevuta di  introito  attestante  pagamenti
dovuti allo Stato medesimo; 
  - Etichette prodotti agricoli e alimentari: la norma di riferimento
prevede che tali etichette siano integrate con sistemi  di  sicurezza
realizzati dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato; 
  - Carta elettronica  multiservizi  Giustizia  (CMG)  e  Carabinieri
(CMCC):  sono  tessere  di  identita'  rilasciate   dalle   Pubbliche
Amministrazioni e rientrano nel modello  ATe  equiparate  alle  carte
valori  dal   citato   decreto   del   Ministro   per   la   Pubblica
Amministrazione e la semplificazione 10 maggio 2012; 
  -  Tessere  di  riconoscimento  personale   vigilanza   ricerca   e
produzione idrocarburi: sono  tessere  di  riconoscimento  rilasciate
dalla pubblica amministrazione le cui caratteristiche  tecniche  sono
definite, ai sensi del citato decreto del  Ministro  delle  Attivita'
Produttive 11 aprile 2005, con il supporto dell'Istituto  Poligrafico
e Zecca dello Stato ; 
  - Tessere di riconoscimento varie per la Pubblica  Amministrazione:
sono   tessere   di   riconoscimento   rilasciate   dalle   pubbliche
amministrazioni le cui  caratteristiche  tecniche  sono  definite  ai
sensi del citato decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione
e la semplificazione 10 maggio 2012, con  il  supporto  dell'Istituto
Poligrafico e Zecca dello Stato; 
  - Carta di qualificazione del conducente: documento abilitativo che
si aggiunge alla patente di guida, richiesto per tutti  i  conducenti
che effettuano professionalmente l'autotrasporto di persone e di cose
su veicoli per la cui guida e' richiesta la patente  delle  categorie
C, CE, D e DE. La produzione di tali  documenti  e'  stata  richiesta
dalla   pubblica   amministrazione   di   riferimento    all'Istituto
Poligrafico  e  Zecca  dello  Stato  per   la   realizzazione   delle
caratteristiche di sicurezza previste dalla normativa vigente; 
  -  Patente  card  europea  per  macchinisti  ferrovieri:  documenti
realizzati  in  attuazione  della  direttiva  CE  2007/59,   le   cui
caratteristiche tecniche per la sicurezza sono definite dall'Istituto
Poligrafico e Zecca dello Stato, in linea con la citata direttiva che
prevede l'adozione di elevati standard di anticontraffazione mediante
utilizzo di microchip e ologrammi; 
  - Porto d'armi, Libretto porto di fucile, Porto d'armi per  guardie
giurate: documenti per i quali, per esigenze correlate alla sicurezza
pubblica, la definizione  delle  caratteristiche  tecniche  volte  ad
assicurare idonea garanzia dalle contraffazioni  e'  stata  richiesta
dalla   pubblica   amministrazione   di   riferimento   -   Ministero
dell'Interno - all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato; 
  - Patenti di servizio per addetti al Servizio di Polizia  Stradale:
documenti rilasciati per il compimento di determinate  attivita'  per
la pubblica amministrazione per la tutela della pubblica incolumita'.
La produzione di tali documenti e'  stata  richiesta  dalla  pubblica
amministrazione di riferimento all'Istituto Poligrafico e Zecca dello
Stato  per  la  realizzazione  delle  caratteristiche  di   sicurezza
previste dalla normativa vigente; 
  - Carte d'identita' diplomatiche: documenti  di  identita'  la  cui
produzione, in quanto documenti di riconoscimento, e'  riservata  per
legge all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato; 
  - Etichette Visa Schengen: la normativa  comunitaria  vigente,  nel
prevedere un sistema  coerente  e  unico  di  numerazione  del  visto
adesivo, ha individuato caratteristiche  di  sicurezza  con  standard
particolarmente elevati. Per tale motivo la pubblica  amministrazione
di riferimento ne ha richiesto la produzione all'Istituto Poligrafico
e Zecca dello Stato, anche per garantire adeguate  misure  contro  la
contraffazione. 
  - Documenti di viaggio per Apolidi, per Stranieri,  per  Rifugiati:
rientrano nella categoria di documenti di identita'  che  autorizzano
l'espatrio temporaneo o permanente, riservati per legge  all'Istituto
Poligrafico e Zecca dello Stato in  quanto  classificati  come  carte
valori; 
  - Documento di viaggio provvisorio (ETD): rientra  nella  categoria
di documenti di  identita'  che  autorizzano  l'espatrio  temporaneo,
riservati per legge all'Istituto Poligrafico e Zecca dello  Stato  in
quanto classificati come carte valori; 
  -  Licenze  comunitarie  per  il   trasporto   internazionale   dei
viaggiatori:   l'amministrazione   di   riferimento    -    Ministero
Infrastrutture  e  trasporti  -  ha  ritenuto  di  commissionarne  la
produzione all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato  al  fine  di
assicurare la realizzazione degli elementi  di  sicurezza,  richiesti
dal Regolamento (CE) 1073/2009, con  misure  idonee  a  garantire  la
protezione dei prodotti dalle contraffazioni; 
  -  Documenti  internazionali   trasporto   merci   (DGM):   Licenze
comunitarie  per  il  trasporto   internazionale   dei   viaggiatori.
L'amministrazione  di  riferimento  -  Ministero   Infrastrutture   e
Trasporti - ha ritenuto di commissionarne la produzione  all'Istituto
Poligrafico  e  Zecca  dello  Stato  al   fine   di   assicurare   la
realizzazione degli elementi di sicurezza, richiesti dal  Regolamento
(CE) 1072/2009, con misure  idonee  a  garantire  la  protezione  dei
prodotti dalle contraffazioni; 
  - Registri di carico degli idrocarburi: considerata la  particolare
funzione della norma che regolamenta l'istituzione di detto documento
ai  fini  della   garanzia   di   protezione   dell'ambiente   marino
dall'inquinamento  delle  navi,  la   pubblica   amministrazione   di
riferimento - Ministero Infrastrutture e Trasporti - ne ha  richiesto
la produzione  all'Istituto  Poligrafico  e  Zecca  dello  Stato  per
assicurare  sistemi   di   sicurezza   idonei   a   contrastarne   le
contraffazioni; 
  -  Giornali  e  documenti  di  bordo:  considerata  la  particolare
funzione  di  detti  documenti   la   pubblica   amministrazione   di
riferimento - Ministero Infrastrutture e Trasporti - ne ha  richiesto
la produzione  all'Istituto  Poligrafico  e  Zecca  dello  Stato  per
assicurare  sistemi   di   sicurezza   idonei   a   contrastarne   le
contraffazioni; 
 
                              Decreta: 
 
  Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 10-bis,  della  legge
13 luglio 1966, n. 559 e  successive  modificazioni  e  integrazioni,
sono considerati carte valori i prodotti di cui al documento Allegato
A. 
  L'elenco delle carte valori di cui al documento Allegato  A  potra'
essere modificato o integrato con successivi decreti  di  natura  non
regolamentare, nel rispetto dei requisiti previsti all'art. 2,  comma
10-bis, lettere a) e  b)  della  legge  13  luglio  1966,  n.  559  e
successive modificazioni e integrazioni. 
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  Organi  di
controllo e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 23 dicembre 2013 
 
                                              Il Ministro: Saccomanni 

Registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 2013 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia  e  delle
finanze, registro n. 10 Economia e finanze, foglio n. 253