IL CAPO DIPARTIMENTO 
             delle politiche competitive della qualita' 
                agroalimentare, ippiche e della pesca 
 
  Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre
2007,  recante  l'organizzazione  comune  dei  mercati   agricoli   e
disposizioni specifiche per  taluni  prodotti  agricoli,  Regolamento
unico OCM; 
  Visto il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del  29  aprile
2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo  ed
in particolare il titolo III, capo III, IV e V  recante  norme  sulle
denominazioni di origine e  indicazioni  geografiche  e  le  menzioni
tradizionali  e  il  capo  VI  recante  norme  sull'etichettatura   e
presentazione; 
  Visto il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del  25  maggio
2009, che modifica il Regolamento (CE) n. 1234/2007, con il quale  il
Regolamento (CE) n. 479/2008 e' stato inserito nel citato Regolamento
(CE) n. 1234/2007 (Regolamento unico OCM) a decorrere dal  1°  agosto
2009; 
  Visto il Regolamento (CE) n.  607/2009  della  Commissione  del  14
luglio  2009  che  stabilisce  talune  regole  di  applicazione   del
Regolamento del Consiglio n. 479/2008 riguardante le denominazioni di
origine,   le   indicazioni   geografiche   protette,   le   menzioni
tradizionali,  l'etichettatura  e  la  presentazione  di  determinati
prodotti del settore vitivinicolo; 
  Visto il Regolamento (CE)  n.  401/2010  della  Commissione  del  7
maggio 2010 che modifica e rettifica il Regolamento (CE) n.  607/2009
recante modalita' di applicazione del Regolamento (CE)  n.  479/2008,
per quanto riguarda  le  denominazioni  di  origine,  le  indicazioni
geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e  la
presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo; 
  Visto l'art. 118 vicies del citato Regolamento  (CE)  n.  1234/2007
del Consiglio del 22 ottobre 2007, in base al quale le  denominazioni
di vini protette in virtu' degli articoli 51  e  54  del  Regolamento
(CE) n. 1493/1999 e dell'art. 28 del  Regolamento  (CE)  n.  753/2002
sono automaticamente protette  in  virtu'  del  Regolamento  (CE)  n.
1234/2007  e  la  Commissione   le   iscrive   nel   registro   delle
denominazioni di origine protette  e  delle  indicazioni  geografiche
protette dei vini; 
  Vista la legge 7  luglio  2009,  n.  88  recante  disposizioni  per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee - legge comunitaria 2008,  ed  in  particolare
l'art. 15; 
  Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n.  61  recante  tutela
delle denominazioni di origine e delle  indicazioni  geografiche  dei
vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88; 
  Visto in particolare l'art. 17 del  decreto  legislativo  8  aprile
2010, n. 61 relativo ai consorzi di tutela per  le  denominazioni  di
origine e le indicazioni geografiche dei vini; 
  Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 2010 recante disposizioni
generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi  di
tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche
dei vini; 
  Visto  il  decreto  dipartimentale  del  12  maggio  2010   recante
disposizioni  generali  in  materia  di  verifica   delle   attivita'
attribuite ai consorzi di tutela ai sensi  dell'art.  14,  comma  15,
della legge 21 dicembre 1999, n.  526  e  dell'art.  17  del  decreto
legislativo 8 aprile 2010, n. 61; 
  Visto il decreto dipartimentale del 21 luglio 2011 recante le linee
guida per la predisposizione del programma di vigilanza sui vini  DOP
e IGP, previsto dall'art. 5 del decreto  16  dicembre  2010,  recante
disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei
consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche dei vini; 
  Visto il decreto dipartimentale del  6  novembre  2012  recante  la
procedura per il riconoscimento degli agenti vigilatori dei  consorzi
di tutela di cui alla legge 21 dicembre 1999, n.  526  e  al  decreto
legislativo 8 aprile 2010, n. 61; 
  Visto il decreto ministeriale 7 novembre 2012 recante la  procedura
a livello nazionale per la presentazione e l'esame delle  domande  di
protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica  dei  disciplinari,
ai sensi del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e del decreto  legislativo
8 aprile 2010, n. 61; 
  Vista l'istanza presentata il 13 settembre 2011 dal  Consorzio  del
vino Brunello di Montalcino  con  sede  legale  in  Montalcino  (SI),
Piazza Cavour n. 8, intesa ad ottenere  il  riconoscimento  ai  sensi
dell'art.  17  comma  1  del  decreto  legislativo.  61/2010   e   il
conferimento dell'incarico di cui al comma 4 del citato art.  17  per
la DOCG "Brunello di Montalcino" e per le DOC "Rosso di  Montalcino",
"Moscadello di Montalcino" e "Sant'Antimo"; 
  Considerato che la DOCG "Brunello di Montalcino" e le DOC "Rosso di
Montalcino", "Moscadello di Montalcino" e  "Sant'Antimo"  sono  state
riconosciute a livello nazionale ai sensi della legge 164/1992 e  del
decreto legislativo 61/2010 e, pertanto, sono denominazioni  protette
ai  sensi  dell'art.  118-vicies  del  citato  Regolamento  (CE)   n.
1234/2007 e dell'art. 73 del Regolamento (CE) n. 607/2009; 
  Verificata la conformita' dello  statuto  del  Consorzio  del  vino
Brunello di Montalcino alle prescrizioni di  cui  al  citato  decreto
ministeriale 16 dicembre 2010; 
  Considerato che il Consorzio del vino  Brunello  di  Montalcino  ha
dimostrato la rappresentativita' di cui al comma 1 e  4  del  decreto
legislativo. 61/2010 per DOCG "Brunello di Montalcino" e per  le  DOC
"Rosso di Montalcino", "Moscadello di  Montalcino"  e  "Sant'Antimo".
Tale  verifica  e'  stata  eseguita  sulla  base  delle  attestazioni
rilasciate dall'organismo di controllo, Valoritalia S.r.l., con  nota
prot. n. 26/Montalcino/2013/5177 del 5  settembre  2013  e  prot.  n.
26/Montalcino/2013/6051 del 29 ottobre 2013, autorizzato  a  svolgere
le  attivita'  di  controllo   sulle   denominazioni   "Brunello   di
Montalcino", "Rosso di  Montalcino",  "Moscadello  di  Montalcino"  e
"Samt'Antimo"; 
  Ritenuto  pertanto  necessario  procedere  al  riconoscimento   del
Consorzio del vino Brunello di  Montalcino  ai  sensi  dell'art.  17,
comma  1  del  decreto  legislativo  61/2010   ed   al   conferimento
dell'incarico di cui al comma  4  del  citato  art.  17  del  decreto
legislativo 61/2010 a svolgere le  funzioni  di  tutela,  promozione,
valorizzazione, informazione del consumatore e  cura  generale  degli
interessi relativi alla DOCG "Brunello di  Montalcino"  ed  alle  DOC
"Rosso di Montalcino", "Moscadello di Montalcino" e "Sant'Antimo"; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il Consorzio del vino Brunello di Montalcino e' riconosciuto  ai
sensi dell'art. 17, comma 1, del decreto legislativo 8  aprile  2010,
n. 61 ed e' incaricato di svolgere le funzioni previste dal comma 1 e
dal comma 4 del citato art. 17 per la DOCG "Brunello di Montalcino" e
per le DOC  "Rosso  di  Montalcino",  "Moscadello  di  Montalcino"  e
"Sant'Antimo" iscritte nel registro delle  denominazioni  di  origine
protette e delle indicazioni geografiche protette  dei  vini  di  cui
all'art. 118 quindecies del Reg. (CE) n. 1234/2007.