IL CAPO DIPARTIMENTO 
delle politiche competitive, della qualita' agroalimentare, ippiche e
                             della pesca 
 
  Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del  Consiglio,  cosi'  come
modificato con il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante
organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni  specifiche
per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito  e'  stato  inserito  il
Regolamento   (CE)    n.    479/2008    del    Consiglio,    relativo
all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino); 
  Visto il Regolamento (CE)  n.  607/09  della  Commissione,  recante
modalita' di  applicazione  del  Regolamento  (CE)  n.  479/2008  del
Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette  e
le  indicazioni  geografiche  protette,  le  menzioni   tradizionali,
l'etichettatura  e   la   presentazione   di   determinati   prodotti
vitivinicoli; 
  Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61,  recante  tutela
delle denominazioni di origine e delle  indicazioni  geografiche  dei
vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88; 
  Visti i decreti applicativi  del  predetto  decreto  legislativo  8
aprile 2010, n. 61, ed  in  particolare  il  decreto  ministeriale  7
novembre 2012, recante  la  procedura  a  livello  nazionale  per  la
presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP  e  IGP
dei vini e di modifica dei disciplinari,  ai  sensi  del  Regolamento
(CE) n. 1234/2007 e del decreto legislativo n. 61/2010; 
  Visto il decreto ministeriale 30 novembre  2011,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 295 del 20 dicembre 2011 e  sul  sito  internet
del Mipaaf - Sezione qualita' e sicurezza vini DOP e IGP, concernente
l'approvazione dei disciplinari di produzione  dei  vini  DOP  e  IGP
consolidati con le modifiche introdotte  per  conformare  gli  stessi
alla previsione degli elementi di cui all'art.  118-quater,  par.  2,
del Regolamento (CE)  n.  1234/2007  e  l'approvazione  dei  relativi
fascicoli tecnici ai fini dell'inoltro alla Commissione U.E. ai sensi
dell'art. 118-vicies, paragrafi  2  e  3,  del  Regolamento  (CE)  n.
1234/2007, ivi compreso il disciplinare consolidato  ed  il  relativo
fascicolo tecnico della DOP «Chianti»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio  2012,
n. 41, concernente la riorganizzazione del Ministero delle  politiche
agricole alimentari e forestali; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  27
febbraio 2013, n. 105, rubricato «Regolamento recante  organizzazione
del Ministero delle politiche  agricole  alimentari  e  forestali,  a
norma dell'art. 2, comma 10-ter del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 17 settembre 2013; 
  Tenuto conto della recente  riorganizzazione  del  Ministero  delle
politiche  agricole  alimentari  e  forestali  e  nelle  more   della
emanazione  dei  decreti  attuativi  conseguenti   al   decreto   del
Presidente del Consiglio dei  ministri  27  febbraio  2013,  n.  105,
pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 218 del 17 settembre 2013; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  29  luglio  2013,
registrato dalla Corte dei conti il 6 settembre 2013, reg. 9,  foglio
n. 150, con il quale e' stato conferito al prof. avv. Gianluca  Maria
Esposito  l'incarico  di  capo  del  Dipartimento   delle   politiche
competitive,  della  qualita'  agroalimentare  e  della   pesca   del
Ministero  delle   politiche   agricole   alimentari   e   forestali,
successivamente  confermato  con   decreto   del   Presidente   della
Repubblica 30 settembre 2013, registrato dalla  Corte  dei  conti  in
data 8 novembre 2011, reg. 10, foglio n. 185; 
  Vista la domanda del Consorzio tutela del  vino  Chianti  datata  5
novembre 2013, presentata  a  questo  Ministero  tramite  la  regione
Toscana in data 21 novembre 2013, nel rispetto della procedura di cui
all'art. 6 del decreto ministeriale 7 novembre 2012, con  particolare
riguardo  alla  pubblicazione  nel  B.U.R.  della   regione   Toscana
dell'avviso di presentazione della domanda  in  questione  intesa  ad
ottenere la modifica dell'art. 5 del disciplinare di  produzione  dei
vini a denominazione di origine controllata e garantita «Chianti»; 
  Considerato che la citata richiesta di modifica non comporta alcuna
modifica al documento unico riepilogativo di cui all'art. 118-quater,
paragrafo 1, lettera d), del Regolamento  (CE)  n.  1234/2007  e  che
pertanto per l'esame della stessa richiesta si applica  la  procedura
semplificata di cui al citato decreto ministeriale 7  novembre  2012,
art. 10, comma 8, conformemente alle  disposizioni  di  cui  all'art.
118-octodecies, paragrafo 3, lettera  a),  del  Regolamento  (CE)  n.
1234/2007; 
  Visto il parere  favorevole  della  regione  Toscana  sulla  citata
domanda espresso con deliberazione di giunta regionale n. 956 del  19
novembre 2013; 
  Visto il parere favorevole espresso dal Comitato nazionale vini DOP
ed IGP sulla citata domanda nella riunione del 12 dicembre 2013; 
  Ritenuto  di  dover  procedere  alla  modifica  dell'art.   5   del
disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata
e garantita dei vini «Chianti» in conformita' alla citata proposta; 
  Ritenuto  altresi'  di  dover  pubblicare  sul  sito  internet  del
Ministero la modifica del disciplinare in  questione,  apportando  la
conseguente modifica al disciplinare di  produzione  consolidato  del
vino DOP «Chianti»,  cosi'  come  approvato  con  il  citato  decreto
ministeriale 30 novembre 2011, e di dover comunicare la  modifica  in
questione alla  Commissione  U.E.,  ad  aggiornamento  del  fascicolo
tecnico  inoltrato  alla  Commissione   U.E.   ai   sensi   dell'art.
118-vicies, paragrafi 2 e  3,  del  Regolamento  (CE)  n.  1234/2007,
tramite  il  sistema  di  informazione  messo  a  disposizione  dalla
Commissione U.E., ai sensi dell'art. 70-bis, paragrafo 1, lettera  a)
del Regolamento (CE) n. 607/2009; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Al disciplinare di produzione  della  denominazione  di  origine
controllata e  garantita  dei  vini  «Chianti»,  consolidato  con  le
modifiche introdotte per conformare lo stesso alla  previsione  degli
elementi di cui all'art. 118-quater,  paragrafo  2,  del  Regolamento
(CE) n. 1234/2007, cosi' come approvato con il  decreto  ministeriale
30 novembre 2011 richiamato in  premessa,  al  termine  del  comma  6
dell'art. 5 e' inserito il seguente paragrafo: 
  «Tuttavia,  qualora   si   verificassero   particolari   condizioni
climatiche o di mercato, fermo restando che  i  vini  sopra  indicati
abbiano  raggiunto  le  caratteristiche  minime  chimico-fisiche   ed
organolettiche previste al successivo art.  6,  la  regione  Toscana,
sentite le organizzazioni professionali di  categoria,  su  richiesta
documentata del Consorzio di tutela, puo' autorizzare l'immissione al
consumo antecedentemente alle date sopra  riportate  e  comunque  nel
limite massimo di due mesi rispetto alle date medesime.». 
  2. La modifica al disciplinare consolidato della DOP «Chianti»,  di
cui al comma 1, sara' inserita sul  sito  internet  del  Ministero  e
comunicata alla Commissione  U.E.,  ai  fini  dell'aggiornamento  del
relativo fascicolo tecnico gia'  trasmesso  alla  stessa  Commissione
U.E., ai sensi dell'art. 118-vicies, paragrafi 2 e 3, del Regolamento
(CE)  n.  1234/2007,  nel  rispetto  delle  procedure  richiamate  in
premessa. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 13 dicembre 2013 
 
                                       Il capo dipartimento: Esposito