IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
 
  Visto il  decreto-legge  16  maggio  2008  n.  85,  convertito  con
modificazioni dalla legge 14 luglio 2008, n. 121 e,  in  particolare,
l'art. 1, commi 1 e  5,  con  il  quale  e'  stato,  rispettivamente,
istituito il  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca e sono state trasferite allo stesso le funzioni del Ministero
dell'universita' e della ricerca; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27  gennaio  1998,
n.  25  (regolamento  relativo  alla   programmazione   del   sistema
universitario), e in particolare, l'art. 2, comma 5, lett. a),  c)  e
d), con il quale  sono  dettate  disposizioni,  rispettivamente,  per
l'istituzione di nuove  Universita'  statali,  per  l'istituzione  di
nuove Universita' non statali e per la soppressione di Universita'; 
  Visto l'art. 26, comma 5, della legge 27  dicembre  2002,  n.  289,
come modificato dall'art. 4, comma 1-bis, della legge 14 maggio 2005,
n. 80 (relativo alla formazione universitaria a distanza),  il  quale
ha, fra l'altro, disposto che per le  Universita'  telematiche  trova
applicazione «quanto previsto ... dall'art. 2, comma 5,  lettera  c),
del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25» e
cioe' la stessa norma relativa alla istituzione delle Universita' non
statali nell'ambito della programmazione; 
  Visto l'art.  1-ter  del  decreto  legge  31  gennaio  2005  n.  7,
convertito dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e in particolare: 
    il comma 1, il quale prevede che «le Universita', anche  al  fine
di perseguire obiettivi di efficienza e qualita' dei servizi offerti,
entro il  30  giugno  di  ogni  anno,  adottano  programmi  triennali
coerenti con le linee generali d'indirizzo definite con  decreto  del
Ministro dell'Istruzione, dell'Universita' e della  Ricerca,  sentiti
la Conferenza dei Rettori delle Universita'  italiane,  il  Consiglio
universitario nazionale  e  il  Consiglio  nazionale  degli  studenti
universitari...I predetti programmi delle Universita' individuano  in
particolare: 
      a) i corsi di studio da istituire e attivare nel  rispetto  dei
requisiti minimi essenziali in  termini  di  risorse  strutturali  ed
umane, nonche' quelli da sopprimere; 
      b) il programma di sviluppo della ricerca scientifica; 
      c) le azioni per il sostegno ed il potenziamento dei servizi  e
degli interventi a favore degli studenti; 
      d) i programmi di internazionalizzazione; 
      e) il fabbisogno di personale docente e non docente a tempo sia
determinato  che  indeterminato,  ivi  compreso   il   ricorso   alla
mobilita'.»; 
    il comma 2, il quale prevede che «i programmi  delle  Universita'
di cui al comma 1, ...sono valutati  dal  Ministero  dell'Istruzione,
dell'Universita' e della Ricerca e  periodicamente  monitorati  sulla
base di parametri e criteri individuati dal Ministro dell'Istruzione,
dell'Universita' e della Ricerca, avvalendosi del Comitato  nazionale
per la valutazione del sistema universitario, sentita  la  Conferenza
dei Rettori delle Universita' Italiane...» 
    il comma 3, che abroga le disposizioni del regolamento di cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio  1998  n.  25,  ad
eccezione dell'art. 2, commi 5, lettere a), b),  c)  e  d),  6,  e  7
nonche' dell'art. 3 e dell'art. 4; 
  Vista la legge 16 gennaio 2006,  n.  18,  con  la  quale  e'  stato
riordinato il Consiglio universitario nazionale (CUN); 
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, la quale prevede, all'art. 1,
comma  2,  che  il  Ministero  «da'  attuazione  all'indirizzo  e  al
coordinamento nei confronti delle  Universita'...  nel  rispetto  dei
principi di autonomia stabiliti dall'art. 33 della  Costituzione»,  e
che, pertanto, la valutazione dei programmi di cui trattasi non  puo'
che  essere  effettuata  ex  post,  mediante  il  monitoraggio  e  la
valutazione dei risultati dell'attuazione dei medesimi; 
  Visto il decreto-legge 3 ottobre 2006,  n.  262,  convertito  dalla
legge 24 novembre 2006, n. 286; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio  2010,
n. 76, con il quale e' stato adottato il regolamento  di  istituzione
dell'ANVUR e in particolare l'art. 2, comma 4, il quale  dispone  che
l'ANVUR «svolge, altresi', i  compiti  di  cui...all'art.  1-ter  del
decreto-legge 31 gennaio 2005,  n.  7,  convertito...dalla  legge  31
marzo 2005, n. 43; 
  Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 in particolare gli articoli
3, 5, 18 e 24 e successive modificazioni e integrazioni; 
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19; 
  Visto il decreto legislativo 29 marzo 2012, n.  49  in  particolare
l'art. 10 «Programmazione finanziaria triennale del Ministero»; 
  Visto l'art. 2 (misure per la qualita' del  sistema  universitario)
del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito dalla legge  9
gennaio 2009, n. 1, il quale prevede misure «al fine di promuovere  e
sostenere l'incremento qualitativo delle attivita' delle  universita'
statali e di  migliorare  l'efficacia  e  l'efficienza  nell'utilizzo
delle risorse... prendendo in considerazione: 
    a) la qualita' dell'offerta formativa e i risultati dei  processi
formativi; 
    b) la qualita' della ricerca scientifica; 
    c) la qualita', l'efficacia e l'efficienza delle sedi didattiche; 
  Visto il  decreto-legge  21  giugno  2013,  n.  69  convertito  con
modificazioni nella legge 9 agosto  2013,  n.  98  e  in  particolare
l'art.  60  «Semplificazione  del  sistema  di  finanziamento   delle
universita'  e   delle   procedure   di   valutazione   del   sistema
universitario»; 
  Sentiti i  pareri  resi  dal  Consiglio  Nazionale  degli  Studenti
Universitari (CNSU)  del  21  dicembre  2012,  dalla  Conferenza  dei
Rettori delle Universita' Italiane (CRUI)  del  21  marzo  2013,  dal
Consiglio Universitario Nazionale (CUN) del 24 gennaio 2013; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                     Programmazione 2013 - 2015 
 
  1. In relazione a quanto previsto dall'art. 1-ter (programmazione e
valutazione delle Universita'), comma 1, del decreto-legge 31 gennaio
2005 n. 7, convertito dalla legge 31 marzo 2005, n. 43,  e  dall'art.
10 del decreto legislativo 29 marzo 2012,  n.  49,  con  il  presente
decreto sono definite le linee generali d'indirizzo e  gli  obiettivi
della  programmazione  del  sistema  universitario  per  il  triennio
2013-2015. 
  2. Le linee generali d'indirizzo sono finalizzate ad incentivare la
programmazione autonoma delle universita', anche in raccordo con  gli
Enti Pubblici di Ricerca nei diversi territori,  e  la  capacita'  di
conseguimento e consolidamento dei relativi risultati  attraverso  la
qualita' dei servizi offerti dal sistema universitario e l'efficienza
nella gestione degli stessi. 
  3. In relazione  a  quanto  previsto  dal  predetto  comma  2  ogni
Universita'  potra'   concorrere   al   termine   del   triennio   di
programmazione 2013 - 2015 al consolidamento a valere  sul  Fondo  di
finanziamento ordinario o del contributo di cui alla legge 29  luglio
1991, n. 243  delle  assegnazioni  ottenute  ai  sensi  del  presente
decreto.