IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Visto il decreto-legge 16 maggio 2008 n. 85, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2008, n. 121 e, in particolare, l'art. 1, commi 1 e 5, con il quale e' stato, rispettivamente, istituito il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e sono state trasferite allo stesso le funzioni del Ministero dell'universita' e della ricerca; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25 (regolamento relativo alla programmazione del sistema universitario), e in particolare, l'art. 2, comma 5, lett. a), c) e d), con il quale sono dettate disposizioni, rispettivamente, per l'istituzione di nuove Universita' statali, per l'istituzione di nuove Universita' non statali e per la soppressione di Universita'; Visto l'art. 26, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come modificato dall'art. 4, comma 1-bis, della legge 14 maggio 2005, n. 80 (relativo alla formazione universitaria a distanza), il quale ha, fra l'altro, disposto che per le Universita' telematiche trova applicazione «quanto previsto ... dall'art. 2, comma 5, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25» e cioe' la stessa norma relativa alla istituzione delle Universita' non statali nell'ambito della programmazione; Visto l'art. 1-ter del decreto legge 31 gennaio 2005 n. 7, convertito dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e in particolare: il comma 1, il quale prevede che «le Universita', anche al fine di perseguire obiettivi di efficienza e qualita' dei servizi offerti, entro il 30 giugno di ogni anno, adottano programmi triennali coerenti con le linee generali d'indirizzo definite con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca, sentiti la Conferenza dei Rettori delle Universita' italiane, il Consiglio universitario nazionale e il Consiglio nazionale degli studenti universitari...I predetti programmi delle Universita' individuano in particolare: a) i corsi di studio da istituire e attivare nel rispetto dei requisiti minimi essenziali in termini di risorse strutturali ed umane, nonche' quelli da sopprimere; b) il programma di sviluppo della ricerca scientifica; c) le azioni per il sostegno ed il potenziamento dei servizi e degli interventi a favore degli studenti; d) i programmi di internazionalizzazione; e) il fabbisogno di personale docente e non docente a tempo sia determinato che indeterminato, ivi compreso il ricorso alla mobilita'.»; il comma 2, il quale prevede che «i programmi delle Universita' di cui al comma 1, ...sono valutati dal Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca e periodicamente monitorati sulla base di parametri e criteri individuati dal Ministro dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca, avvalendosi del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, sentita la Conferenza dei Rettori delle Universita' Italiane...» il comma 3, che abroga le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998 n. 25, ad eccezione dell'art. 2, commi 5, lettere a), b), c) e d), 6, e 7 nonche' dell'art. 3 e dell'art. 4; Vista la legge 16 gennaio 2006, n. 18, con la quale e' stato riordinato il Consiglio universitario nazionale (CUN); Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, la quale prevede, all'art. 1, comma 2, che il Ministero «da' attuazione all'indirizzo e al coordinamento nei confronti delle Universita'... nel rispetto dei principi di autonomia stabiliti dall'art. 33 della Costituzione», e che, pertanto, la valutazione dei programmi di cui trattasi non puo' che essere effettuata ex post, mediante il monitoraggio e la valutazione dei risultati dell'attuazione dei medesimi; Visto il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, con il quale e' stato adottato il regolamento di istituzione dell'ANVUR e in particolare l'art. 2, comma 4, il quale dispone che l'ANVUR «svolge, altresi', i compiti di cui...all'art. 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito...dalla legge 31 marzo 2005, n. 43; Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 in particolare gli articoli 3, 5, 18 e 24 e successive modificazioni e integrazioni; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19; Visto il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49 in particolare l'art. 10 «Programmazione finanziaria triennale del Ministero»; Visto l'art. 2 (misure per la qualita' del sistema universitario) del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, il quale prevede misure «al fine di promuovere e sostenere l'incremento qualitativo delle attivita' delle universita' statali e di migliorare l'efficacia e l'efficienza nell'utilizzo delle risorse... prendendo in considerazione: a) la qualita' dell'offerta formativa e i risultati dei processi formativi; b) la qualita' della ricerca scientifica; c) la qualita', l'efficacia e l'efficienza delle sedi didattiche; Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito con modificazioni nella legge 9 agosto 2013, n. 98 e in particolare l'art. 60 «Semplificazione del sistema di finanziamento delle universita' e delle procedure di valutazione del sistema universitario»; Sentiti i pareri resi dal Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari (CNSU) del 21 dicembre 2012, dalla Conferenza dei Rettori delle Universita' Italiane (CRUI) del 21 marzo 2013, dal Consiglio Universitario Nazionale (CUN) del 24 gennaio 2013; Decreta: Art. 1 Programmazione 2013 - 2015 1. In relazione a quanto previsto dall'art. 1-ter (programmazione e valutazione delle Universita'), comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 2005 n. 7, convertito dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e dall'art. 10 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, con il presente decreto sono definite le linee generali d'indirizzo e gli obiettivi della programmazione del sistema universitario per il triennio 2013-2015. 2. Le linee generali d'indirizzo sono finalizzate ad incentivare la programmazione autonoma delle universita', anche in raccordo con gli Enti Pubblici di Ricerca nei diversi territori, e la capacita' di conseguimento e consolidamento dei relativi risultati attraverso la qualita' dei servizi offerti dal sistema universitario e l'efficienza nella gestione degli stessi. 3. In relazione a quanto previsto dal predetto comma 2 ogni Universita' potra' concorrere al termine del triennio di programmazione 2013 - 2015 al consolidamento a valere sul Fondo di finanziamento ordinario o del contributo di cui alla legge 29 luglio 1991, n. 243 delle assegnazioni ottenute ai sensi del presente decreto.