IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                      IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
  Visto l'articolo 1, comma 122, della legge  13  dicembre  2010,  n.
220,  come  sostituito  dall'articolo  7,  comma   5,   del   decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 149 e,  successivamente,  modificato
dall'articolo 1, comma 438, legge 24 dicembre 2012, n. 228, il  quale
prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze,  con  apposito
decreto, emanato di concerto con il Ministro dell'interno e  d'intesa
con la Conferenza Stato-citta'  ed  autonomie  locali,  autorizza  la
riduzione degli obiettivi annuali degli enti locali soggetti al patto
di stabilita' interno in base ai criteri  definiti  con  il  medesimo
decreto. L'importo della riduzione complessiva per province e  comuni
e' commisurato agli effetti finanziari determinati  dall'applicazione
della sanzione, in caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo  del
patto di stabilita' interno, operata a valere sul fondo  sperimentale
di riequilibrio e sul fondo perequativo,  nonche'  sui  trasferimenti
erariali  destinati  ai  comuni  della  Regione  Siciliana  e   della
Sardegna. Lo schema di decreto di cui al primo periodo  e'  trasmesso
alle Camere corredato  di  relazione  tecnica  che  ne  evidenzi  gli
effetti finanziari; 
  Visto l'articolo 1, comma 384, della legge n.  228  del  2012,  che
prevede che, per gli anni 2013 e 2014,  le  disposizioni  vigenti  in
materia  di  sanzioni  che  richiamano  il  fondo   sperimentale   di
riequilibrio o i trasferimenti erariali in favore  dei  comuni  della
Regione Siciliana e della Sardegna si intendono riferite al fondo  di
solidarieta' comunale  istituito  dal  comma  380,  lettera  b),  del
medesimo articolo 1 della citata legge n. 228 del 2012; 
  Visto l'articolo 31, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183,
il quale dispone che le province e i comuni con popolazione superiore
a 5.000  abitanti  e,  a  decorrere  dall'anno  2013,  i  comuni  con
popolazione compresa tra 1.001  e  5.000  abitanti,  concorrono  alla
realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto  delle
disposizioni di cui ai commi da 2 a 32,  che  costituiscono  principi
fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi  degli
articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione; 
  Visto il decreto del Ministero dell'economia  e  della  finanze  n.
41930 del 2013, adottato ai sensi  del  comma  19,  secondo  periodo,
dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011, con cui  sono  definite
le modalita' di individuazione degli obiettivi 2013-2015  di  ciascun
ente locale ai sensi del richiamato articolo 31 della  legge  n.  183
del 2011; 
  Visto l'articolo 31, comma  20,  primo  e  secondo  periodo,  della
richiamata legge n. 183 del 2011 - come  modificato  dal  comma  445,
dell'articolo 1, della legge n.  228  del  2012  -  che  dispone  che
ciascun ente soggetto al patto di stabilita'  interno  e'  tenuto  ad
inviare,  entro  il  termine  perentorio  del  31   marzo   dell'anno
successivo a quello di  riferimento,  al  Ministero  dell'economia  e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale  dello  Stato,
una certificazione del saldo finanziario  in  termini  di  competenza
mista  conseguito,  sottoscritta  dal  rappresentante   legale,   dal
responsabile del servizio  finanziario  e  dall'organo  di  revisione
economico-finanziaria   e   che   la   mancata   trasmissione   della
certificazione entro il predetto termine costituisce inadempimento al
patto di stabilita' interno; 
  Visto l'articolo 31,  comma  20,  terzo  e  quarto  periodo,  della
richiamata legge n. 183 del 2011 - come  modificato  dal  comma  445,
dell'articolo 1, della legge n. 228 del 2012 -, il quale dispone  che
nel caso in cui la certificazione, sebbene in ritardo, sia  trasmessa
entro sessanta giorni dal termine stabilito  per  l'approvazione  del
conto consuntivo e  attesti  il  rispetto  del  patto  di  stabilita'
interno, si applicano le  sole  disposizioni  di  cui  al  comma  26,
lettera d), del citato articolo 31 e che  decorso  tale  termine,  in
caso  di  mancata  trasmissione  da  parte  dell'ente  locale   della
certificazione,    il    presidente    dell'organo    di    revisione
economico-finanziaria  nel  caso  di  organo  collegiale  o   l'unico
revisore nel caso di organo monocratico, in qualita'  di  commissario
ad acta, provvede ad assicurare l'assolvimento dell'adempimento  e  a
trasmettere la predetta  certificazione  entro  i  successivi  trenta
giorni, con la sottoscrizione di tutti i soggetti previsti. Sino alla
data di trasmissione da parte del commissario ad acta  le  erogazioni
di risorse o trasferimenti da parte del Ministero  dell'interno  sono
sospese; 
  Visto l'articolo 31, comma 20-bis, della richiamata  legge  n.  183
del 2011 - come inserito dal comma 446, dell'articolo 1, della  legge
n. 228 del 2012 - che dispone che decorsi sessanta giorni dal termine
stabilito per  l'approvazione  del  rendiconto  di  gestione,  l'ente
locale e' comunque tenuto ad  inviare  una  nuova  certificazione,  a
rettifica  della  precedente,  se  rileva,  rispetto  a  quanto  gia'
certificato, un peggioramento  del  proprio  posizionamento  rispetto
all'obiettivo del patto di stabilita' interno; 
  Vista la disposizione recata dall'articolo 7, comma 2, lettera  a),
del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149,  con  la  quale  si
prescrive che, in caso di mancato rispetto del  patto  di  stabilita'
interno, l'ente locale inadempiente, nell'anno  successivo  a  quello
dell'inadempienza,  e'  assoggettato  ad  una  riduzione  del   fondo
sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo in  misura  pari
alla  differenza  tra   il   risultato   registrato   e   l'obiettivo
programmatico predeterminato e che  gli  enti  locali  della  Regione
siciliana e della regione Sardegna sono assoggettati  alla  riduzione
dei trasferimenti erariali nella medesima misura; ed  infine  che  in
caso di incapienza dei predetti fondi, gli enti locali sono tenuti  a
versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue; 
  Visto l'articolo 4, comma 12-bis, del decreto legge 2  marzo  2012,
n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26  aprile  2012,  n.
44, che ha soppresso al  primo  periodo  dell'articolo  7,  comma  2,
lettera a), del decreto legislativo 6  settembre  2011,  n.  149,  le
parole: «e comunque per un importo non superiore al 3 per cento delle
entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo»; 
  Visto l'articolo 1, comma 207, della legge n.  228  del  2012,  che
stabilisce che in via  straordinaria,  per  l'anno  2013,  agli  enti
locali  assegnatari  di  contributi  pluriennali  stanziati  per   le
finalita' di cui all'articolo 6 della legge 29 novembre 1984, n. 798,
che non hanno raggiunto l'obiettivo del patto di stabilita' interno a
causa della mancata erogazione dei predetti contributi nell'esercizio
2012, a  seguito  di  apposita  attestazione  con  procedura  di  cui
all'articolo 31, comma 20, della  legge  n.  183  del  2011,  non  si
applica la sanzione per il mancato raggiungimento dell'obiettivo 2012
prevista dal  comma  2,  lettera  d),  dell'articolo  7  del  decreto
legislativo n. 149 del 2011, come riproposto dal novellato comma  26,
lettera d), dell'articolo 31 della legge  n.  183  del  2011,  mentre
quella di cui al comma 2, lettera a), del  predetto  articolo  7  del
decreto legislativo n. 149 del 2011, come riproposto  dal  comma  26,
lettera a), dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011, si  intende
cosi'  ridefinita:  e'  assoggettato  ad  una  riduzione  del   fondo
sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo in  misura  pari
alla  differenza  tra   il   risultato   registrato   e   l'obiettivo
programmatico predeterminato e comunque per un importo non  superiore
al  5  per  cento  delle  entrate  correnti  registrate   nell'ultimo
consuntivo. In caso di incapienza dei predetti fondi gli enti  locali
sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato  le  somme
residue; 
  Visto l'articolo 1, comma 447, della legge  n.  228  del  2012  che
stabilisce che in via straordinaria, per l'anno 2013, gli enti locali
che hanno avviato nel 2012 procedure di privatizzazione  di  societa'
partecipate con relativa riscossione realizzata entro il 28  febbraio
2013 e che non hanno raggiunto  l'obiettivo  a  causa  della  mancata
riscossione nell'esercizio 2012, a seguito di  apposita  attestazione
con la procedura di cui all'articolo 31, comma 20, della legge n. 183
del 2011, sono assoggettati alla sanzione  prevista  per  il  mancato
raggiungimento  dell'obiettivo  2012  dal  comma   2,   lettera   a),
dell'articolo 7  del  decreto  legislativo  n.  149  del  2011,  come
riproposto dal comma 26, lettera a), dell'articolo 31 della legge  n.
183 del 2011, che s'intende cosi' ridefinita: il  fondo  sperimentale
di riequilibrio o il fondo perequativo e' ridotto in misura pari alla
differenza tra il risultato registrato  e  l'obiettivo  programmatico
predeterminato e comunque per un importo non superiore al 5 per cento
delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo. In caso  di
incapienza dei predetti fondi gli enti locali sono tenuti  a  versare
all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue; 
  Visto l'articolo 1, comma 17-quinquies, del decreto legge 8  aprile
2013, n. 35, convertito con modificazioni in legge 6 giugno 2013,  n.
64, a norma del quale agli  enti  locali  che  non  hanno  rispettato
nell'anno 2012 i vincoli del patto di stabilita' in  conseguenza  del
pagamento dei debiti di cui al comma 1 del medesimo  articolo  1,  la
sanzione prevista dall'articolo 31, comma 26, lettera a), della legge
12 novembre 2011, n. 183, ferme restando le  rimanenti  sanzioni,  si
applica  limitatamente  all'importo  non   imputabile   ai   predetti
pagamenti; 
  Considerato  che   la   riduzione   complessiva   degli   obiettivi
programmatici degli enti locali, in attuazione del citato comma  122,
dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e'  commisurata
agli effetti finanziari determinati dall'applicazione delle  sanzioni
operata, in caso di mancato rispetto del patto di stabilita' interno,
a  valere  sul  fondo  sperimentale  di  riequilibrio,  o  sul  fondo
perequativo, nonche' sui trasferimenti erariali destinati  ai  comuni
della Regione Siciliana e della Regione Sardegna e  che,  sulla  base
delle informazioni desunte dalle certificazioni  inviate  dagli  enti
locali ai sensi del comma 20, dell'articolo 31 della legge n. 183 del
2011,  emerge  che  nell'anno  2012  risultano  non  aver   raggiunto
l'obiettivo del patto di stabilita' interno 24 comuni e 3 province; 
  Considerato    che    per    effetto    della    declaratoria    di
incostituzionalita'  dell'articolo  7  del  decreto   legislativo   6
settembre 2011 n. 149 per la parte inerente alle Autonomie  speciali,
pronunciata con sentenza della Corte  costituzionale  del  19  luglio
2013, n. 219, dei 24 comuni indicati sono  sanzionabili  solo  7,  in
quanto non ubicati nei territori delle Autonomie speciali; 
  Considerato che  l'importo  degli  effetti  finanziari  determinati
dall'applicazione della sanzione agli enti che  non  hanno  raggiunto
l'obiettivo del patto  di  stabilita'  interno  ammonta  ad  euro  2.
152.000 per i comuni e ad euro 8.776.000 per le province; 
  Visto l'articolo 16, comma 6, del decreto legge 6 luglio  2012,  n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
come modificato dall'articolo 1, commi 119, lettera a) e b), legge n.
228 del 2012, il quale dispone la riduzione del fondo sperimentale di
riequilibrio, come determinato ai sensi dell'articolo 2  del  decreto
legislativo 14  marzo  2011,  n.  23,  del  fondo  perequativo,  come
determinato  ai  sensi  dell'articolo   13   del   medesimo   decreto
legislativo n. 23 del 2011, e dei trasferimenti  erariali  dovuti  ai
comuni della Regione  Siciliana  e  della  Regione  Sardegna  per  un
importo pari a 2.250 milioni di euro per l'anno 2013, a 2.500 milioni
di euro per l'anno 2014, e  a  2.600  milioni  di  euro  a  decorrere
dall'anno 2015; 
  Visto, inoltre, il comma 6-bis del predetto articolo 16 del decreto
legge n. 95 del  2012,  introdotto  dall'articolo  8,  comma  3,  del
decreto legge n. 174 del 2012, che prevede che, per l'anno  2012,  ai
comuni assoggettati nel 2012 alle  regole  del  patto  di  stabilita'
interno non si applica la riduzione di cui al citato comma  6  e  che
gli importi delle riduzioni da imputare a  ciascun  comune,  definiti
mediante i meccanismi di cui al secondo e terzo periodo del  medesimo
comma 6, non sono validi ai fini del patto di  stabilita'  interno  e
sono  utilizzati  esclusivamente  per  l'estinzione  anticipata   del
debito; 
  Visti i decreti del Ministero dell'interno del 25  ottobre  2012  e
del 31 gennaio 2013 con i quali sono state determinate  le  riduzioni
delle risorse ai comuni ai sensi del richiamato articolo 16, commi  6
e 6-bis, del decreto legge n. 95 del 2012; 
  Ravvisata l'opportunita' di procedere, al fine di  dare  attuazione
per l'anno 2013 alle disposizioni di cui  al  richiamato  comma  122,
dell'articolo 1 della legge  n.  220  del  2010,  all'emanazione  del
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di  concerto  con
il Ministro dell'interno e d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali per la riduzione degli obiettivi annuali degli  enti
di cui al comma 1 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011; 
  Vista l'intesa sancita  in  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie
locali nella seduta del 7 agosto 2013; 
 
                              Decreta: 
 
 
                           Articolo unico 
 
  1. I comuni di cui al comma  1  dell'articolo  31  della  legge  12
novembre  2011,  n.  183,  che  hanno  conseguito  per  l'anno   2012
l'obiettivo del patto di  stabilita'  interno,  comunicano  entro  il
termine perentorio del 20 ottobre 2013, al Ministero dell'economia  e
delle finanze, mediante il  sistema  web  della  Ragioneria  generale
dello Stato, gli spazi finanziari, espressi in migliaia  di  euro  di
cui necessitano  per  sostenere  nell'anno  2013  spese  inderogabili
connesse a: 
    a)  debiti  relativi  a  sentenze   esecutive,   riconosciuti   e
finanziati ai sensi dell'articolo  194  del  decreto  legislativo  18
agosto 2000, n. 267, di importo superiore al 3% delle spese  correnti
impegnate nell'anno 2012; 
    b) donazioni modali private ricevute in anni precedenti  al  2013
con riferimento ai pagamenti che devono essere effettuati nel 2013. 
Ove  la  richiesta   complessiva   risulti   superiore   agli   spazi
disponibili, le singole richieste sono soddisfatte proporzionalmente.
Ove  la  richiesta   complessiva   risulti   inferiore   agli   spazi
disponibili, la parte residuale e' attribuita ai  comuni  di  cui  al
comma 1 mediante la corrispondente  riduzione  dell'obiettivo  di  un
importo pari ad una percentuale della spesa corrente media registrata
nel triennio 2007-2009. 
  2. Le Province di cui al comma 1 dell'articolo 31  della  legge  12
novembre  2011,  n.  183,  che  hanno  conseguito  per  l'anno   2012
l'obiettivo del patto di  stabilita'  interno,  comunicano  entro  il
termine perentorio del 20 ottobre 2013, al Ministero dell'economia  e
delle finanze, mediante il  sistema  web  della  Ragioneria  generale
dello Stato, gli spazi finanziari, espressi in migliaia di  euro,  di
cui necessitano  per  sostenere  nell'anno  2013  spese  inderogabili
connesse a: 
    a)  debiti  relativi  a  sentenze   esecutive,   riconosciuti   e
finanziati ai sensi dell'articolo  194  del  decreto  legislativo  18
agosto 2000, n. 267, di importo superiore al 3% delle spese  correnti
impegnate nell'anno 2012; 
    b) ordinanze di protezione civile  inerenti  ad  eventi  sismici,
dissesti  idrogeologici,  conseguenze  di   maltempo   e   avversita'
atmosferiche, per  la  parte  non  coperta  da  risorse  regionali  o
nazionali. 
Ove  la  richiesta   complessiva   risulti   superiore   agli   spazi
disponibili, le singole richieste sono soddisfatte proporzionalmente.
Ove  la  richiesta   complessiva   risulti   inferiore   agli   spazi
disponibili, la parte residuale e' attribuita alle province di cui al
comma 1 mediante la corrispondente  riduzione  dell'obiettivo  di  un
importo pari ad una percentuale della spesa corrente media registrata
nel triennio 2007-2009. 
  3. La Ragioneria generale dello Stato, entro il  31  ottobre  2013,
pubblica sul proprio sito  web  l'elenco  degli  enti  locali  e  dei
relativi spazi finanziari attribuiti  e  aggiorna  gli  obiettivi  di
ciascun ente locale interessato dal presente decreto. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 30 ottobre 2013 
 
                                            Il Ministro dell'economia 
                                                  e delle finanze     
                                                     Saccomanni       
Il Ministero dell'interno 
         Alfano