IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto l'art. 10, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.
79, modificato dall'art. 1-quinquies, comma 5, del  decreto-legge  29
agosto 2003, n. 239 convertito con modificazioni in legge 27  ottobre
2003, n. 290; 
  Vista la legge 23 agosto 2004, n.  239,  concernente  riordino  del
settore energetico nonche' delega al Governo per il  riassetto  delle
disposizioni vigenti in materia di energia; 
  Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive 21 ottobre
2005 recante modalita' e criteri per il rilascio dell'esenzione dalla
disciplina  del  diritto  di  accesso  dei  terzi  alle  nuove  linee
elettriche di interconnessione  con  i  sistemi  elettrici  di  altri
Stati; 
  Visto il Regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle  condizioni  di  accesso
alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica e  che
abroga il regolamento (CE) n. 1228/2003; 
  Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni  per  lo
sviluppo e l'internalizzazione delle imprese, nonche' in  materia  di
energia; 
  Visto il decreto legislativo 1° giugno 2011  n.  93  recante  norme
comuni per lo sviluppo dei mercati del gas  naturale  e  dell'energia
elettrica in attuazione  delle  direttive  2009/72/CE,  2009/73/CE  e
2008/92/CE, ed in particolare l'art  37,  comma  3,  secondo  cui  il
Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorita' per  l'energia
elettrica e il gas, con proprio  decreto  individua  le  modalita'  e
condizioni delle importazioni ed esportazioni di energia elettrica  a
mezzo della rete di trasmissione nazionale anche al fine di garantire
la sicurezza degli approvvigionamenti nonche'  la  gestione  unitaria
delle importazioni ed  esportazioni  di  energia  elettrica  sia  nei
confronti dei Paesi membri che dei Paesi non appartenenti  all'Unione
europea, nel rispetto degli  accordi  internazionali  assunti  e  dei
progetti comuni definiti con questi ultimi Paesi; 
  Vista la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e  il
gas del 24 novembre 2011, ARG/elt 162/11 (nel seguito:  deliberazione
ARG/elt 162/11) recante disposizioni in  materia  di  gestione  delle
congestioni  in  importazione   ed   esportazione   sulla   rete   di
interconnessione con l'estero; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 20  dicembre
2012, recante determinazione delle modalita' e delle condizioni delle
importazioni e delle esportazioni di  energia  elettrica  per  l'anno
2013; 
  Vista la lettera del Ministro dello sviluppo economico a Terna Spa,
in data 5 marzo 2010, con cui  e'  stata  riconosciuta  a  favore  di
Raetia Energie AG la riserva di capacita' di  transito  bidirezionale
pari a 150 MW a valere sulla capacita' di trasporto della  linea  San
Fiorano-Robbia spettante alla parte italiana, per 6 anni a  decorrere
dal 1° gennaio 2011; 
  Visto l'accordo  in  merito  all'assegnazione  delle  capacita'  di
transito giornaliere attraverso il  meccanismo  di  Market  Coupling,
sottoscritto  tra  il  Ministro  dello   sviluppo   economico   della
Repubblica italiana e il Ministro dell'economia della  Repubblica  di
Slovenia in data 27 agosto 2010; 
  Vista la lettera di Terna Spa del 18 ottobre 2010 con cui si  rende
noto che in data 19 maggio 2010 e'  stato  sottoscritto  da  Terna  e
dagli altri undici gestori di rete delle regioni Centro-Sud Europa  e
Centro-Ovest Europa un Memorandum of Understanding per  l'allocazione
coordinata della capacita'  d'interconnessione  transfrontaliera  per
mezzo della societa' Capacity Allocating  Service  Company  S.A.  (di
seguito: CASC-EU); 
  Vista la lettera del Ministro dello sviluppo economico 30  novembre
2010, prot.  26246,  alla  Repubblica  di  San  Marino,  con  cui  si
riconosce il rinnovo della  riserva  di  capacita'  di  trasporto  di
energia elettrica sulle interconnessioni dell'Italia con  l'estero  a
favore della Repubblica di San Marino per 10 anni a decorrere dal  1°
gennaio 2011, per una capacita' massima di 54 MW e comunque in misura
strettamente necessaria a soddisfare i consumi della Repubblica; 
  Vista la nota del 27 novembre 2012 del  Governatorato  dello  Stato
della Citta' del Vaticano al Ministro dello  sviluppo  economico  con
cui e' stata richiesta, a valere per il solo anno 2013,  una  riserva
di 50 MW della capacita'  di  transito  dell'Italia  con  l'estero  a
favore dello Stato della Citta' del Vaticano; 
  Considerato che dal 10 novembre 2010 Terna e' entrata a  far  parte
della societa' CASC- EU insieme agli  altri  gestori  di  rete  delle
regioni  europee  Centro-Sud  e  Centro-Ovest  Europa,  di   cui   al
Regolamento (CE) n. 714/2009; 
  Considerato  che  a  partire  dal  gennaio  2011  sulla   frontiera
italo-slovena e'  operativo  il  progetto  per  l'assegnazione  delle
capacita' giornaliere attraverso un modello di Market  Coupling,  che
consente l'allocazione congiunta mediante asta implicita dei  diritti
di utilizzo della rete di interconnessione e dei diritti ad immettere
e prelevare energia elettrica; 
  Considerato  che  a  partire  dal  1°  aprile  2011   la   gestione
dell'allocazione  esplicita  della  capacita'  annuale,   mensile   e
giornaliera sulle interconnessioni tra  l'Italia  e  la  Francia,  la
Svizzera, l'Austria, la Slovenia e la Grecia  e'  delegata  da  Terna
alla societa' CASC-EU, come unico soggetto operativo per la  gestione
delle aste nelle regioni Centro-Sud e Centro-Ovest Europa; 
  Ritenuto di applicare modalita'  di  assegnazione  dei  diritti  di
utilizzo della capacita' di trasporto sulle  interconnessioni  con  i
Paesi dell'Unione europea secondo le disposizioni introdotte  con  il
Regolamento n.  714/2009,  attraverso  l'adozione  di  meccanismi  di
mercato  e  metodi  di  allocazione  congiunta  della  capacita'   di
trasporto, analogamente a quanto avvenuto nell'anno precedente; 
  Ritenuto opportuno che si pervenga da parte dei gestori di  rete  a
definire programmi comuni di investimenti in  infrastrutture  per  il
superamento delle attuali congestioni di rete attraverso  un  aumento
della capacita'  di  interconnessione  e  che,  in  assenza  di  tali
programmi, i proventi derivanti  dall'attuazione  dei  meccanismi  di
mercato siano destinati  alla  salvaguardia  dell'economicita'  degli
approvvigionamenti di energia elettrica per i clienti finali; 
  Ritenuto opportuno confermare anche per l'anno  2014  le  modalita'
per il reingresso  in  Italia  dell'energia  elettrica  di  spettanza
italiana prodotta presso l'impianto di Innerferrera; 
  Ritenuto  necessario  ottemperare  gli  impegni  assunti   con   la
Repubblica di San Marino, in ragione della  provenienza  dell'energia
elettrica in importazione, attraverso la  ripartizione  dei  proventi
delle assegnazioni dei diritti sulla  capacita'  di  trasporto  sulle
interconnessioni  con  i  Paesi   dell'Unione   europea,   garantendo
l'equivalenza  economica  rispetto  all'assegnazione  di  riserva  di
capacita' di trasporto; 
  Vista la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e  il
gas 12 dicembre 2013, 571/2013/I/EEL,  con  cui  e'  espresso  parere
positivo  sullo  schema  di  decreto  del  Ministro  dello   sviluppo
economico  recante  modalita'  e  criteri  per  le  importazioni   ed
esportazioni di energia elettrica per il 2014; 
  Ritenuto di confermare con il presente decreto le  modalita'  ed  i
criteri generali  di  assegnazione  dei  diritti  di  utilizzo  della
capacita'  di  trasporto  sulle  interconnessioni  a  garanzia  della
sicurezza e dell'economicita' del sistema elettrico disposte  con  il
decreto 11 novembre 2011; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                         Oggetto e finalita' 
 
  1. Ferme restando le modalita' e le condizioni per l'importazione e
l'esportazione  di  energia  elettrica  a   mezzo   della   rete   di
trasmissione  nazionale  sulle  frontiere  settentrionali   e   sulla
frontiera meridionale di cui al decreto del Ministro  dello  sviluppo
economico 11 novembre 2011, come attuato dalla deliberazione  ARG/elt
162/11, il presente decreto  dispone  in  ordine  alla  capacita'  di
trasporto assegnabile per l'anno  2014  tenuto  conto  degli  accordi
internazionali, confermando le modalita' di ripartizione dei proventi
dell'assegnazione    della    capacita'    di     trasporto     sulle
interconnessioni. 
  2. I proventi delle procedure di assegnazione  della  capacita'  di
trasporto di cui all'art. 2, comma 3, lettere a) e  b),  del  decreto
del Ministro dello sviluppo economico11 novembre 2011, per  la  quota
parte spettante a Terna, sono  utilizzati,  nel  rispetto  di  quanto
disposto  dal  Regolamento   (CE)   n.   714/2009,   a   salvaguardia
dell'economicita' delle forniture per i clienti finali attraverso  la
riduzione dei corrispettivi di accesso alla rete. 
  3. Terna  promuove  accordi  con  i  gestori  di  rete  esteri  per
programmi di investimento comuni in  grado,  nel  medio  termine,  di
superare le attuali congestioni sulle frontiere e, in assenza di tali
programmi, provvede a concludere gli accordi con i  gestori  di  rete
esteri, per  ripartire  almeno  in  eguale  misura,  tra  i  medesimi
gestori, i proventi derivanti dalle assegnazioni di cui al  comma  2,
salvo quanto previsto al comma 4, e li trasmette al  Ministero  dello
sviluppo economico e all'Autorita'. 
  4. I proventi delle  assegnazioni  sulla  frontiera  Italo-Svizzera
sono ripartiti tra Terna e l'operatore di sistema svizzero in  misura
direttamente proporzionale alla capacita' di trasporto effettivamente
resa disponibile per la medesima assegnazione da ciascun gestore,  ai
sensi dell'art. 2, commi 2 e 3.