IL MINISTRO 
        PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E LA SEMPLIFICAZIONE 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
 
                                  e 
 
 
                      IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
  Vista la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante:  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri»; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  303,  concernente
«L'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri,  a  norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Vista il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  successive
modificazioni   ed    integrazioni,    recante:    «Norme    generali
sull'ordinamento del lavoro  alle  dipendenze  delle  amministrazioni
pubbliche» e, in particolare, l'art. 46, commi  8  e  9,  del  citato
decreto, che individua le risorse delle quali l'ARAN  deve  avvalersi
per lo svolgimento della propria attivita' e determina la  disciplina
delle  modalita'  di  riscossione  dei  contributi  a  carico   delle
amministrazioni,  rinviando,  per  quanto  riguarda  il  sistema  dei
trasferimenti per le amministrazioni diverse dallo Stato, ai  decreti
del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica  e,  a  seconda
del comparto, dei Ministri competenti, nonche', per  gli  aspetti  di
interesse regionale e locale, previa intesa sancita dalla  Conferenza
di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; 
  Visto, altresi', l'art. 46, comma 10, del  decreto  legislativo  30
marzo 2001, n. 165, secondo il quale i contributi di cui ai  comma  8
affluiscono  direttamente  al  bilancio  dell'ARAN,  che  provvede  a
definire con propri regolamenti le norme concernenti l'organizzazione
interna, il funzionamento e la gestione finanziaria; 
  Vista la deliberazione assunta nella seduta  n.  5  del  29  luglio
1998, dall'organismo di coordinamento  dei  comitati  di  settore  ed
approvata nella successiva seduta n. 6, del 16 settembre 1998,  nella
quale e' stata concordata con l'ARAN la  quota  fissa  di  contributo
posta a carico delle amministrazioni, pari a lire seimila (euro 3,10)
per ciascun  dipendente,  ai  fini  del  funzionamento  della  stessa
Agenzia, secondo quanto disposto dall'art. 46, comma 8,  lettera  a),
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
  Preso atto  che  con  accordi  tra  l'ARAN,  l'ANCI  e  l'UPI  sono
disciplinate forme di collaborazione tra l'Agenzia e gli enti  locali
finalizzate alla prestazione di specifici servizi  di  assistenza  ai
fini della contrattazione integrativa da parte dell'Agenzia, ai sensi
dell'art. 46, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
da rendersi a valere sui contributi gia' posti a carico  di  ciascuna
amministrazione, senza richiesta di alcun contributo aggiuntivo; 
  Visto il decreto del Ministro per la funzione pubblica di  concerto
con il Ministro del  tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione
economica e il Ministro dell'interno 30 aprile 1999, come  modificato
dal  decreto  del  Ministro  per  la  funzione  pubblica  e  per   il
coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza di concerto con
Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'intento
14 dicembre 2001, sulle modalita' del «Trasferimento dei contributi a
favore dell'ARAN per il compatto Regioni autonomie locali»; 
  Ravvisata la necessita' di adeguare - di concerto con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze e con il  Ministro  dell'interno  -  il
sistema dei trasferimenti a favore dell'ARAN, posti  a  carico  degli
enti locali e gia' disciplinati dai citati decreti ministeriali, alla
piu' recente disciplina  del  sistema  di  finanziamento  degli  enti
locali a seguito dell'entrata in vigore delle norme  sul  federalismo
fiscale, ferme restando le disposizioni che regolano le modalita'  di
riscossione degli altri enti ed amministrazioni del comparto  regioni
e autonomie locali; 
  Visto il comma 380, dell'art. 1, della legge 24 dicembre  2012,  n.
228, recante le «Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale
e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2013)», che istituisce
il fondo di solidarieta' comunale e sopprime il fondo sperimentale di
riequilibrio di cui all'art. 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011,
n. 23; 
  Visto il comma 1, dell'art. 21, del decreto  legislativo  6  maggio
2011, n. 68, che istituisce, a decorrere  dall'anno  2012,  un  fondo
sperimentale di riequilibrio, per le province delle regioni a statuto
ordinario; 
  Preso atto che i dati relativi al personale in servizio  presso  le
amministrazioni  interessate  dal  presente  decreto  debbono  essere
desunti  dall'ultimo  conto  annuale  del  personale  pubblicato  dal
Ministero dell'economia e delle finanze; 
  Acquisita l'intesa sancita dalla Conferenza di cui all'art.  8  del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai  sensi  dell'art.  46,
comma 9, lettera b), del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,
nella seduta del 22 novembre 2012; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. La riscossione delle somme  a  titolo  di  contributo  a  favore
dell'ARAN, ai sensi dell'art. 46, comma 8, lettera  a),  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a  carico  degli  enti  locali  e'
attuata con le modalita' stabilite dai seguenti articoli.