IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E LA SEMPLIFICAZIONE di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE e IL MINISTRO DELL'INTERNO Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, concernente «L'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Vista il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l'art. 46, commi 8 e 9, del citato decreto, che individua le risorse delle quali l'ARAN deve avvalersi per lo svolgimento della propria attivita' e determina la disciplina delle modalita' di riscossione dei contributi a carico delle amministrazioni, rinviando, per quanto riguarda il sistema dei trasferimenti per le amministrazioni diverse dallo Stato, ai decreti del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e, a seconda del comparto, dei Ministri competenti, nonche', per gli aspetti di interesse regionale e locale, previa intesa sancita dalla Conferenza di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; Visto, altresi', l'art. 46, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, secondo il quale i contributi di cui ai comma 8 affluiscono direttamente al bilancio dell'ARAN, che provvede a definire con propri regolamenti le norme concernenti l'organizzazione interna, il funzionamento e la gestione finanziaria; Vista la deliberazione assunta nella seduta n. 5 del 29 luglio 1998, dall'organismo di coordinamento dei comitati di settore ed approvata nella successiva seduta n. 6, del 16 settembre 1998, nella quale e' stata concordata con l'ARAN la quota fissa di contributo posta a carico delle amministrazioni, pari a lire seimila (euro 3,10) per ciascun dipendente, ai fini del funzionamento della stessa Agenzia, secondo quanto disposto dall'art. 46, comma 8, lettera a), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Preso atto che con accordi tra l'ARAN, l'ANCI e l'UPI sono disciplinate forme di collaborazione tra l'Agenzia e gli enti locali finalizzate alla prestazione di specifici servizi di assistenza ai fini della contrattazione integrativa da parte dell'Agenzia, ai sensi dell'art. 46, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, da rendersi a valere sui contributi gia' posti a carico di ciascuna amministrazione, senza richiesta di alcun contributo aggiuntivo; Visto il decreto del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e il Ministro dell'interno 30 aprile 1999, come modificato dal decreto del Ministro per la funzione pubblica e per il coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza di concerto con Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'intento 14 dicembre 2001, sulle modalita' del «Trasferimento dei contributi a favore dell'ARAN per il compatto Regioni autonomie locali»; Ravvisata la necessita' di adeguare - di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno - il sistema dei trasferimenti a favore dell'ARAN, posti a carico degli enti locali e gia' disciplinati dai citati decreti ministeriali, alla piu' recente disciplina del sistema di finanziamento degli enti locali a seguito dell'entrata in vigore delle norme sul federalismo fiscale, ferme restando le disposizioni che regolano le modalita' di riscossione degli altri enti ed amministrazioni del comparto regioni e autonomie locali; Visto il comma 380, dell'art. 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante le «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2013)», che istituisce il fondo di solidarieta' comunale e sopprime il fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'art. 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; Visto il comma 1, dell'art. 21, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, che istituisce, a decorrere dall'anno 2012, un fondo sperimentale di riequilibrio, per le province delle regioni a statuto ordinario; Preso atto che i dati relativi al personale in servizio presso le amministrazioni interessate dal presente decreto debbono essere desunti dall'ultimo conto annuale del personale pubblicato dal Ministero dell'economia e delle finanze; Acquisita l'intesa sancita dalla Conferenza di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai sensi dell'art. 46, comma 9, lettera b), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nella seduta del 22 novembre 2012; Decreta: Art. 1 1. La riscossione delle somme a titolo di contributo a favore dell'ARAN, ai sensi dell'art. 46, comma 8, lettera a), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a carico degli enti locali e' attuata con le modalita' stabilite dai seguenti articoli.