IL DIRETTORE GENERALE 
        per l'incentivazione delle attivita' imprenditoriali 
 
  Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive  modificazioni
e integrazioni, recante «Disposizioni per la formazione del  bilancio
annuale e pluriennale dello Stato» (legge  finanziaria  2007)  e,  in
particolare, il comma 340 dell'articolo 1 con il quale sono istituite
le Zone franche urbane; 
  Visti i commi da 341 a 341-ter del citato articolo 1 della legge n.
296 del 2006 con i quali sono disposte agevolazioni fiscali in favore
delle piccole e micro imprese operanti nelle Zone franche urbane; 
  Vista la delibera CIPE 30 gennaio  2008,  n.  5,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 6  giugno  2008,  n.
131, che ha fissato i «Criteri e indicatori per l'individuazione e la
delimitazione delle  Zone  Franche  Urbane»,  nonche'  la  successiva
delibera CIPE  8  maggio  2009,  n.  14,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana dell'11 luglio 2009, n. 159,  che
ha operato la «Selezione e perimetrazione delle Zone franche urbane e
ripartizione delle risorse»; 
  Visto l'articolo 37 del decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.  179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,
che prevede che la riprogrammazione dei  programmi  cofinanziati  dai
Fondi Strutturali 2007-2013 oggetto  del  Piano  di  Azione  Coesione
nonche'  la  destinazione  di  risorse  proprie   regionali   possono
prevedere il finanziamento delle tipologie  di  agevolazioni  di  cui
dalla lettera a) alla d) del comma 341 dell'articolo 1  della  citata
legge n. 296 del 2006 in favore delle  imprese  di  micro  e  piccola
dimensione  localizzate  o  che  si  localizzano  nelle  Zone  urbane
individuate nella delibera CIPE 8 maggio  2009,  n.  14,  nonche'  in
quelle valutate  ammissibili  nella  relazione  istruttoria  ad  essa
allegata e nelle ulteriori, rivenienti  da  altra  procedura  di  cui
all'articolo  1,  comma  342,  della  medesima  legge  n.   296/2006,
ricadenti nelle Regioni ammissibili all'obiettivo Convergenza; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  10  aprile  2013,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'11
luglio 2013, n. 161, che individua, in attuazione di quanto  previsto
dal comma 4 dell'articolo 37 del decreto-legge n. 179  del  2012,  le
condizioni, i limiti, le modalita' e i termini  di  decorrenza  delle
agevolazioni previste dal medesimo articolo 37; 
  Visto il «Piano Azione Coesione: terza e  ultima  riprogrammazione»
del  dicembre  2012,  oggetto  di  specifica  informativa   al   CIPE
nell'ambito della seduta del 18 febbraio 2013,  ai  sensi  di  quanto
previsto al punto 3 della delibera CIPE n. 96/2012 del 3 agosto 2012; 
  Visto, in particolare, il paragrafo 3.1 del predetto «Piano  Azione
Coesione: terza e ultima riprogrammazione»,  ove,  nell'ambito  delle
misure anticicliche, e' prevista, al punto (1), una specifica  azione
avente ad oggetto la concessione, ai sensi del richiamato articolo 37
del  decreto-legge  n.  179  del  2012,  di  agevolazioni  fiscali  e
contributive in favore di micro e piccole imprese, localizzate o  che
si localizzano nelle Zone Franche Urbane delle regioni dell'Obiettivo
Convergenza riportate nell'allegato n. 3  al  medesimo  Piano  Azione
Coesione; 
  Visto lo stanziamento previsto, nell'ambito del predetto  paragrafo
3.1 del predetto «Piano Azione Coesione», per le Zone franche  urbane
della Regione Calabria, pari a 56 milioni di euro; 
  Visto l'articolo 5, comma 9, del citato  decreto  interministeriale
10 aprile 2013, che stabilisce che gli oneri connessi ad attivita' di
assistenza tecnica a supporto dell'attuazione degli interventi  nelle
Zone franche urbane individuate dal Piano Azione Coesione sono  posti
a carico delle risorse  finanziarie  stanziate  per  l'attuazione  di
ciascun intervento, entro il limite massimo  del  2%  delle  medesime
risorse; 
  Vista la nota n.  25393  del  24  luglio  2013  con  la  quale,  in
attuazione di quanto previsto dall'articolo  8,  commi  3  e  6,  del
decreto interministeriale 10 aprile 2013, il Ministero dello sviluppo
economico ha comunicato alla Regione Calabria il prospetto di riparto
delle risorse finanziarie disponibili per le agevolazioni nelle  Zone
franche   urbane   ricadenti   nel   territorio   regionale   e    ha
contestualmente chiesto  di  fornire  indicazioni  circa  l'eventuale
attivazione di  ulteriori  risorse  regionali  per  il  finanziamento
dell'intervento, nonche' l'individuazione, nell'ambito delle  risorse
disponibili  per  le  varie  Zone  franche,  di   eventuali   riserve
finanziarie di scopo, in conformita' a quanto previsto al comma 4 del
medesimo articolo del decreto interministeriale 10 aprile 2013; 
  Vista la nota n. 390655 del  12  dicembre  2013  con  la  quale  la
Regione Calabria, in risposta alla predetta  nota  n.  25393  del  24
luglio 2013, ha comunicato  al  Ministero  dello  sviluppo  economico
l'intenzione, a seguito di un confronto con le Amministrazioni locali
interessate, di non attivare  alcuna  riserva  di  scopo  nelle  Zone
franche  urbane  ricadenti  nel  territorio  regionale,  nonche'   la
decisione della Giunta regionale di  non  procedere  all'integrazione
delle disponibilita' per il finanziamento degli interventi nelle Zone
franche urbane; 
  Visto   l'articolo   8,   comma   2,    del    succitato    decreto
interministeriale 10 aprile 2013, che  stabilisce  che  il  Ministero
dello sviluppo economico adotta, con apposito bando, le  disposizioni
di attuazione dell'intervento, che includono il  modello  di  istanza
per la  richiesta  delle  agevolazioni  e  le  indicazioni  circa  le
modalita' e i termini per la presentazione della medesima istanza; 
  Visto  il  comma  7   dello   stesso   articolo   8   del   decreto
interministeriale 10 aprile 2013, che subordina l'adozione del  bando
attuativo   all'avvenuto   versamento   delle   risorse   finanziarie
disponibili   per   il   finanziamento   delle   agevolazioni   sulla
contabilita' speciale n. 1778  intestata  «Agenzia  delle  Entrate  -
fondi di bilancio»; 
  Vista la nota n. 40185  del  29  novembre  2013  con  la  quale  il
Ministero  dello  sviluppo  economico  ha  chiesto  alla   Ragioneria
generale dello Stato - Ispettorato generale per i rapporti finanziari
con l'Unione europea  il  trasferimento  all'Agenzia  delle  entrate,
sulla contabilita' speciale n. 1778, delle risorse stanziate  per  le
Zone  franche  urbane  della  Regione  Calabria,   per   un   importo
complessivo, al netto dei predetti oneri di  assistenza  tecnica,  di
euro 54.880.000,00; 
  Vista  la  circolare  esplicativa  del  Ministero  dello   sviluppo
economico 30 settembre 2013, n. 32024, che stabilisce le modalita' di
funzionamento   degli   interventi   di   cui   al   citato   decreto
interministeriale 10 aprile 2013; 
  Visto il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  123,  recante
«Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi  di  sostegno
pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera  c),
della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Considerato opportuno ridurre a ottanta giorni, rispetto ai novanta
giorni previsti per i bandi gia' emanati relativi alle  Zone  franche
urbane del  Comune  dell'Aquila  e  dei  comuni  della  Provincia  di
Carbonia-Iglesias, la durata dei termini per la  presentazione  delle
istanze  di  agevolazione,  al  fine  di  consentire   alle   imprese
destinatarie   delle   agevolazioni   la   possibilita'   di   fruire
dell'esenzione dall'imposta sui redditi per il periodo  fiscale  2014
gia' a decorrere dalla prossima scadenza fiscale di giugno 2014; 
  Visto l'articolo 5-bis, comma 1,  del  Codice  dell'amministrazione
digitale di cui  al  decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.  82  e
successive  modificazioni  e  integrazioni,  che  stabilisce  che  la
presentazione  di  istanze,  dichiarazioni,  dati  e  lo  scambio  di
informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le  imprese  e
le amministrazioni pubbliche avviene  esclusivamente  utilizzando  le
tecnologie dell'informazione e  della  comunicazione  e  che  con  le
medesime modalita' le amministrazioni pubbliche adottano e comunicano
atti e provvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  22
luglio 2011, che stabilisce, in attuazione  della  norma  del  Codice
dell'amministrazione digitale dianzi citata, che a decorrere  dal  1°
luglio 2013 le suddette comunicazioni avvengono esclusivamente in via
telematica ovvero, in tutti i casi in cui non e' prevista una diversa
modalita' di  comunicazione  telematica,  mediante  l'utilizzo  della
posta elettronica certificata e che le amministrazioni  pubbliche,  a
decorrere dalla stessa data, non possono accettare  o  effettuare  le
medesime comunicazioni in forma cartacea; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
         Modalita' e termini di presentazione delle istanze 
 
  1. Le istanze per l'accesso alle agevolazioni di  cui  all'articolo
37 del  decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.  179,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, in favore  delle
micro e piccole imprese localizzate nelle Zone franche  urbane  della
Regione Calabria di cui all'allegato n. 1 al presente decreto, devono
essere compilate con le modalita' telematiche  di  cui  al  comma  2,
sulla base del modello di istanza di cui e'  riportato  il  facsimile
nell'allegato n. 2 al presente decreto. 
  2. Le istanze,  firmate  digitalmente,  devono  essere  presentate,
complete di eventuali  allegati,  in  via  esclusivamente  telematica
tramite la  procedura  informatica  accessibile  dalla  sezione  «ZFU
Convergenza e Carbonia Iglesias»  del  sito  Internet  del  Ministero
dello sviluppo economico (www.mise.gov.it). 
  3. L'accesso alla procedura informatica di cui al comma  2  prevede
l'identificazione   dell'impresa    tramite    codice    fiscale    e
l'autenticazione    tramite    credenziali    informatiche    inviate
all'indirizzo di posta elettronica  certificata  (PEC)  dell'impresa,
come risultante dal Registro delle imprese. 
  4. Nell'ambito della procedura  informatica  di  cui  al  comma  2,
l'impresa avra' accesso alla specifica  sezione  relativa  alla  Zona
franca urbana di interesse, dove saranno  riportate  le  informazioni
inerenti le risorse finanziarie disponibili, nonche'  l'elenco  delle
sezioni censuarie che individuano l'area della Zona franca urbana. 
  5. Le istanze di  cui  al  comma  1  possono  essere  presentate  a
decorrere dalle ore 12,00 del 7 febbraio 2014 e sino alle  ore  12:00
del 28 aprile 2014. 
  6. Le istanze pervenute fuori dai termini, iniziale  e  finale,  di
cui al comma 5, cosi' come le istanze redatte o inviate con modalita'
difformi da  quelle  indicate  al  comma  2,  non  saranno  prese  in
considerazione.