IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visti gli articoli 33, 76 e 87 della Costituzione; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, "Istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica"; Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, "Norme in materia di organizzazione delle universita', di personale accademico e reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema universitario" e, in particolare, l'articolo 5, comma 1, lettera b), primo periodo, e l'articolo 5, comma 4, lettera a); Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, "Legge di contabilita' e finanza pubblica" e, in particolare, l'art. 2, comma 2, lettera c); Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, "Disposizioni recanti attuazione dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili"; Visto l'art. 4 del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 18 "Introduzione della contabilita' economico patrimoniale, della contabilita' analitica e del bilancio unico nelle universita' in attuazione dell'articolo 5 comma 1 lettera b) e dell'articolo 5 comma 4 lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240"; Visto il DPCM del 12 dicembre 2012 concernente "Definizione delle linee guida generali per l'individuazione delle Missioni delle Amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. a) del Decreto Legislativo 31 maggio 2011, n. 91". Vista la classificazione internazionale della spesa pubblica per funzione (COFOG) secondo il Sistema europeo dei conti SEC95; Visto il parere della CRUI reso in data 10 dicembre 2012; Ritenuto necessario definire missioni e programmi che, tenendo conto delle necessarie specificita' del sistema universitario, siano coerenti con la classificazione funzionale individuata dai regolamenti comunitari in materia di contabilita' nazionale e relativi conti satellite; Ritenuto necessario fornire principi generali di classificazione delle spese per missioni e programmi e criteri specifici di classificazione delle spese destinate congiuntamente a diversi programmi; Ritenuto necessario avviare tempestivamente una fase sperimentale nella quale verificare gli effetti dell'applicazione del presente decreto; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Decreta: Art. 1 Ambito di applicazione 1. Le universita' considerate amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, di seguito universita', sono tenute alla classificazione delle spese per missioni e programmi con le modalita' definite dal presente decreto. 2. Le disposizioni del presente decreto si applicano sperimentalmente per l'esercizio finanziario 2014 e restano, comunque, in vigore sino all'emanazione di un successivo decreto integrativo e correttivo, coerente al piano dei conti di cui all'articolo 6 decreto interministeriale MIUR-MEF "Principi contabili e schemi di bilancio in contabilita' economico-patrimoniale per le universita'".