IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
 
 
                           di concerto con 
 
 
              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
  Visti gli articoli 33, 76 e 87 della Costituzione; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,  e  successive
modificazioni; 
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168,  "Istituzione  del  Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica"; 
  Vista la legge 30 dicembre 2010,  n.  240,  "Norme  in  materia  di
organizzazione  delle  universita',   di   personale   accademico   e
reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e
l'efficienza del sistema universitario" e, in particolare, l'articolo
5, comma 1, lettera b), primo  periodo,  e  l'articolo  5,  comma  4,
lettera a); 
  Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, "Legge di  contabilita'  e
finanza pubblica" e, in particolare, l'art. 2, comma 2, lettera c); 
  Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n.  91,  "Disposizioni
recanti attuazione dell'articolo 2 della legge 31 dicembre  2009,  n.
196,  in  materia  di  adeguamento  ed  armonizzazione  dei   sistemi
contabili"; 
  Visto l'art. 4 del decreto  legislativo  27  gennaio  2012,  n.  18
"Introduzione  della  contabilita'  economico   patrimoniale,   della
contabilita' analitica e del  bilancio  unico  nelle  universita'  in
attuazione dell'articolo 5 comma 1 lettera b) e dell'articolo 5 comma
4 lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240"; 
  Visto il DPCM del 12 dicembre 2012 concernente  "Definizione  delle
linee  guida  generali  per  l'individuazione  delle  Missioni  delle
Amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 11, comma 1,  lett.  a)
del Decreto Legislativo 31 maggio 2011, n. 91". 
  Vista la classificazione internazionale della  spesa  pubblica  per
funzione (COFOG) secondo il Sistema europeo dei conti SEC95; 
  Visto il parere della CRUI reso in data 10 dicembre 2012; 
  Ritenuto necessario definire  missioni  e  programmi  che,  tenendo
conto delle necessarie specificita' del sistema universitario,  siano
coerenti  con   la   classificazione   funzionale   individuata   dai
regolamenti  comunitari  in  materia  di  contabilita'  nazionale   e
relativi conti satellite; 
  Ritenuto necessario fornire principi  generali  di  classificazione
delle  spese  per  missioni  e  programmi  e  criteri  specifici   di
classificazione  delle  spese  destinate  congiuntamente  a   diversi
programmi; 
  Ritenuto necessario avviare tempestivamente una  fase  sperimentale
nella quale verificare gli  effetti  dell'applicazione  del  presente
decreto; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Le universita' considerate amministrazioni  pubbliche  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009,  n.  196,  di
seguito universita', sono tenute alla classificazione delle spese per
missioni e programmi con le modalita' definite dal presente decreto. 
  2.   Le   disposizioni   del   presente   decreto   si    applicano
sperimentalmente  per  l'esercizio  finanziario   2014   e   restano,
comunque, in vigore sino  all'emanazione  di  un  successivo  decreto
integrativo  e  correttivo,  coerente  al  piano  dei  conti  di  cui
all'articolo 6 decreto interministeriale MIUR-MEF "Principi contabili
e schemi di bilancio in contabilita'  economico-patrimoniale  per  le
universita'".