IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Visto il regolamento (CEE) n. 2568/91  della  Commissione,  dell'11
luglio 1991, relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e  degli
oli di sansa d'oliva nonche' ai metodi ad essi attinenti; 
  Visto il regolamento  (CE)  n.  1234/2007  del  Consiglio,  del  22
ottobre 2007, recante organizzazione comune dei  mercati  agricoli  e
disposizioni specifiche per  taluni  prodotti  agricoli  (regolamento
unico OCM); 
  Visto il regolamento n. 299/2013 della Commissione,  del  26  marzo
2013, recante modifica del regolamento  (CEE)  n.  2568/91,  relativo
alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di  sansa  d'oliva
nonche' ai metodi ad essi attinenti; 
  Vista la legge 6 febbraio 2007,  n.  13  recante  disposizioni  per
l'adempimento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2006; 
  Visto il decreto ministeriale 4 luglio  2007  recante  disposizioni
attuative dell'art. 20 della legge 6 febbraio 2007,  n.  13  -  Legge
comunitaria 2006, concernenti le comunicazioni periodiche all'Agea in
materia di produzione  di  olio  di  oliva  e  di  olive  da  tavola.
Adempimenti  da  parte  dei  frantoi  oleari  e  delle   imprese   di
trasformazione delle olive da tavola; 
  Visto il decreto ministeriale 10 novembre 2009, recante diposizioni
nazionali relative alle norme  di  commercializzazione  dell'olio  di
oliva; 
  Visto il decreto ministeriale 28 febbraio 2012, recante  criteri  e
modalita' per il riconoscimento dei panel  di  assaggiatori  ai  fini
della   valutazione   e   del   controllo    delle    caratteristiche
organolettiche degli oli di oliva vergini di cui al regolamento (CEE)
n. 2568/91, nonche' per l'iscrizione nell'elenco nazionale di tecnici
ed esperti degli oli di oliva vergini e extravergini; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio  2012,
n. 41, recante la  riorganizzazione  del  Ministero  delle  politiche
agricole alimentari e forestali, a norma dell'art.  2,  commi  8-bis,
8-quater e 8-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2009,  n.  194,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, e
dell'art. 1, comma 3, del  decreto-legge  13  agosto  2011,  n.  138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148; 
  Visto il decreto ministeriale 2 agosto 2012, recante individuazione
degli uffici dirigenziali non generali del Ministero delle  politiche
agricole alimentari e forestali; 
  Visto l'art. 4, comma 3, della legge  29  dicembre  1990,  n.  428,
concernente disposizioni  per  l'adempimento  di  obblighi  derivanti
dall'appartenenza   dell'Italia   alle   Comunita'   europee   (Legge
comunitaria 1990), cosi' come modificato dall'art. 2,  comma  1,  del
decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, convertito,  con  modificazioni
nella legge 3 agosto 2004, n. 204, con il quale  si  dispone  che  il
Ministro delle politiche agricole e  forestali,  nell'ambito  di  sua
competenza, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le province  autonome  di  Trento  e  Bolzano,
prevede con decreto all'applicazione  nel  territorio  nazionale  dei
regolamenti emanati dalla Comunita' europea; 
  Visto  il  decreto  legislativo  1999,  n.  300,  recante   Riforma
dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della  legge  15
marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre  1999,
n. 503, Regolamento  recante  norme  per  l'istituzione  della  Carta
dell'agricoltore  e  del  pescatore  e  dell'anagrafe  delle  aziende
agricole,  in  attuazione  dell'art.  14,  comma   3,   del   decreto
legislativo 30 aprile 1998, n. 173; 
  Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, Disposizioni  in
materia   di   soggetti   e   attivita',   integrita'   aziendale   e
semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma  dell'art.  1,
comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7  marzo  2003,  n.
38; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  14
novembre 2012, n. 252, Regolamento recante i criteri e  le  modalita'
per la pubblicazione degli atti e degli allegati elenchi degli  oneri
introdotti ed eliminati, ai sensi dell'art. 7, comma 2,  della  legge
11 novembre  2011,  n.  180  «Norme  per  la  tutela  della  liberta'
d'impresa. Statuto delle imprese»; 
  Considerato l'Accordo internazionale sull'olio d'oliva e  le  olive
da tavola siglato a Ginevra  il  29  aprile  2005  tra  il  Consiglio
Oleicolo Internazionale e i Paesi membri aderenti ed  in  particolare
l'art. 36, relativo all'impegno degli Stati membri a fornire tutte le
informazioni necessarie  allo  svolgimento  delle  funzioni  ad  esso
conferite; 
  Ritenuto necessario assicurare l'attuazione nazionale  delle  nuove
disposizioni comunitarie; 
  Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i  rapporti  fra
lo Stato, le regioni e le  province  autonome  nella  seduta  del  19
dicembre 2013; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                        Campo di applicazione 
 
  1.  Il  presente  decreto  disciplina  i  controlli  previsti   dal
regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione dell'11  luglio  1991,
relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di  sansa
d'oliva, nonche' ai metodi ad essi  attinenti,  come  modificato  dal
regolamento di esecuzione (UE) n. 299/2013 della Commissione  del  26
marzo 2013. 
  2. I controlli di cui al comma  1  sono  effettuati  dal  Ministero
delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali  -   Ispettorato
centrale della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti
agroalimentari, che puo' avvalersi della collaborazione  degli  altri
organi di controllo operanti nell'ambito del Ministero.