IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Visto il Reg. (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno  2007  e
successive  modifiche  e  integrazioni,  relativo   alla   produzione
biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga  il
Reg. (CEE) n. 2092/91; 
  Visto il Reg. (CE) n. 889/2008 della Commissione  del  5  settembre
2008 e successive modifiche  e  integrazioni,  recante  modalita'  di
applicazione del Reg. (CE) n. 834/2007 del  Consiglio  relativo  alla
produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici,  per
quanto  riguarda  la  produzione  biologica,  l'etichettatura   e   i
controlli; 
  Visto il Reg. (CE) n. 1235/2008 della Commissione  dell'8  dicembre
2008, recante modalita' di applicazione del Reg. (CE) n. 834/2007 del
Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione  di  prodotti
biologici dai Paesi terzi; 
  Visto  il  Regolamento  di  Esecuzione  (UE)  n.   392/2013   della
Commissione del 29 aprile 2013 che modifica il  Regolamento  (CE)  n.
889/2008  per  quanto  riguarda  il  sistema  di  controllo  per   la
produzione biologica; 
  Visto in particolare l'art. 1 par. 6 del Regolamento di  Esecuzione
(UE) n. 392/2013 che integra il  Regolamento  (CE)  n.  889/2008  con
l'art. 92-quinquies «Elenco di misure  in  casi  di  irregolarita'  e
infrazioni»; 
  Visto il  decreto  legislativo  del  17  marzo  1995,  n.  220,  di
attuazione degli articoli 8 e  9  del  Reg.  (CEE)  n.  2092/1991  in
materia  di  produzione  agricola  ed  agro-alimentare   con   metodo
biologico; 
  Visto il decreto ministeriale  del  27  novembre  2009,  n.  18354,
pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  31  dell'8  febbraio  2010,
recante  «Disposizioni  per  l'attuazione  dei  Regolamenti  (CE)  n.
834/2007,  n.  889/2008,  n.   1235/2008   e   successive   modifiche
riguardanti la produzione biologica e  l'etichettatura  dei  prodotti
biologici»; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  del  13  gennaio  2011,  n.  309,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  82
del 9 aprile 2011, recante «Contaminazioni accidentali e tecnicamente
inevitabili di prodotti fitosanitari in agricoltura biologica»; 
  Visto il decreto  ministeriale  del  1°  febbraio  2012,  n.  2049,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  70
del  23  marzo  2012,  recante  «Disposizioni  per  l'attuazione  del
regolamento di esecuzione n.  426/11  e  la  gestione  informatizzata
della notifica di attivita' con metodo biologico ai  sensi  dell'art.
28 del Reg. (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive
modifiche, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei
prodotti biologici, che abroga il Reg. (CEE) n. 2092/91»; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  del  3  maggio  2012,  n.  10071,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  140
del 18 giugno 2012, recante «Misure urgenti per il miglioramento  del
sistema di controllo come disciplinato agli articoli  27  e  seguenti
del Reg. (CE) n. 834/2007 e relativi regolamenti di applicazione»; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  del  9  agosto  2012,  n.  18321,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  227
del  28  settembre  2012,  recante  «Disposizioni  per  la   gestione
informatizzata  dei  programmi  annuali   di   produzione   vegetale,
zootecnica, d'acquacoltura, delle preparazioni e  delle  importazioni
con metodo biologico e per la gestione informatizzata  del  documento
giustificativo e del certificato di conformita'  ai  sensi  del  Reg.
(CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 e  successive  modifiche
ed integrazioni»; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  del  9  agosto  2012,  n.  18378,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  199
del 29 settembre 2012, recante  «Disposizioni  per  l'attuazione  del
Reg. (CE) n. 1235/2008 recante modalita'  di  applicazione  del  Reg.
(CE) n. 834/2007 del Consiglio  per  quanto  riguarda  il  regime  di
importazione di prodotti biologici dai Paesi terzi»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  27
febbraio 2013, n. 105, recante l'organizzazione del  Ministero  delle
politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma
10-ter, del decreto-legge 6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; 
  Ritenuto  necessario  adempiere   a   quanto   previsto   dall'art.
92-quinquies del Reg. (CE) n. 889/2008 e adottare un elenco  di  «non
conformita'» riguardanti la qualificazione biologica dei  prodotti  e
le corrispondenti  misure  che  gli  Organismi  di  Controllo  devono
applicare agli operatori; 
  Ritenuto necessario altresi' adempiere a quanto previsto  dall'art.
92,  par.  6  del  Reg.  (CE)  n.  889/2008  e  stabilire   procedure
documentate intese a garantire  che  le  informazioni  sui  risultati
delle ispezioni siano comunicate agli organismi  pagatori  competenti
per territorio; 
  Ritenuto  opportuno  fornire  definizioni  che   garantiscano   una
gestione uniforme e coerente delle «non conformita'» e  delle  misure
ad esse corrispondenti; 
  Ritenuto opportuno  avvalersi  della  facolta'  prevista  dall'art.
92-quinquies del Reg. (CE) n. 889/2008; 
  Ritenuto  opportuno  prevedere  che  gli  organismi  di   controllo
applichino le misure corrispondenti alle «non  conformita'»  rilevate
anche  da  organi  ufficiali  di  controllo  nell'ambito  della  loro
attivita' istituzionale; 
  Ritenuto   opportuno   prevedere   un   periodo   transitorio   per
l'applicazione del  presente  decreto  al  fine  di  consentire  agli
organismi di controllo  di  adeguare  i  propri  sistemi  alle  nuove
disposizioni; 
  Ritenuto   necessario   abrogare   l'Allegato   III   del   decreto
ministeriale del 9 agosto 2012, n. 18378; 
  Sentito il tavolo tecnico permanente sull'agricoltura biologica  di
cui al decreto ministeriale n. 631 del 9 aprile 2013; 
  Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i  rapporti  tra
lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella
riunione del 5 dicembre 2013; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                        Campo di applicazione 
 
  1. Il presente decreto definisce un  elenco  di  «non  conformita'»
riguardanti la  produzione  biologica  e  le  corrispondenti  misure,
riportati all'Allegato I che ne costituisce parte integrante, che gli
Organismi di Controllo devono applicare agli operatori.