IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'art. 81, comma 29 e seguenti, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; Visto l'art. 60 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante: «Sperimentazione finalizzata alla proroga del programma "carta acquisti"»; Visto il decreto 10 gennaio 2013, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato ai sensi del citato art. 60, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, registrato alla Corte dei conti in data 10 aprile 2013 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 maggio 2013, recante «Attuazione della sperimentazione della nuova carta acquisti»; Visto, in particolare, l'art. 12, comma 3, che demanda ad uno o piu' provvedimenti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, la regolazione di eventuali ulteriori modalita' operative e di dettaglio utili all'attuazione della sperimentazione; Visto l'art. 3, comma 2 e seguenti, del decreto-legge 28 giugno 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, che ha esteso la sperimentazione ai territori delle regioni del Mezzogiorno che non ne siano gia' coperti, con avvio nel 2014; Rilevata, sulla base delle indicazioni emerse all'avvio della sperimentazione, nonche' dal confronto con i Comuni coinvolti, la necessita' di apportare modificazioni al citato decreto interministeriale del 10 gennaio 2013 che specifica le modalita' di attuazione della sperimentazione, al fine di: meglio definire la nozione di trattamenti economici rilevanti ai fini dell'accesso al beneficio; chiarire la definizione di nucleo familiare rilevante ai fini della quantificazione dell'ammontare del beneficio; ridefinire la tempistica e le modalita' del monitoraggio dei progetti personalizzati di presa in carico; prevedere la gestione di una eventuale richiesta di riesame da parte dei richiedenti in esito alle verifiche del possesso dei requisiti auto dichiarati; Decreta: Art. 1 Trattamenti economici 1. All'art. 4 del decreto 10 gennaio 2013, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, richiamato in premessa, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3, lettera a), punto v), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, la misura della soglia e' aumentata annualmente della misura percentuale prevista per la perequazione automatica dei trattamenti pensionistici dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti. La nuova soglia e' comunicata dal Soggetto attuatore con apposita circolare e mediante pubblicazione sul sito internet;»; b) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: «3-bis. Ai fini della verifica del possesso del requisito di cui al comma 3, lettera a), punto v), valgono le seguenti regole di computo: a. nel valore complessivo non entrano le erogazioni riferite al pagamento di arretrati; b. le mensilita' aggiuntive quali tredicesime e quattordicesime e altri importi aggiuntivi erogati in unica soluzione ai titolari di trattamenti con periodicita' mensile sono considerati per un dodicesimo del loro valore; c. nel caso di erogazioni che hanno periodicita' bimestrale, l'ammontare considerato e' la meta' dell'erogazione bimestrale; similmente, i trattamenti economici ricorrenti che hanno diversa periodicita', comunque non mensile, vanno considerati in proporzione al numero di mesi cui si riferiscono; d. nel caso di erogazioni in unica soluzione, l'ammontare deve essere considerato per un dodicesimo del valore complessivamente erogato nell'anno solare; sono a tal fine considerate unicamente le erogazioni effettuate prima della richiesta della prestazione; e. non costituiscono trattamenti le eventuali esenzioni e/o agevolazioni per il pagamento di tributi, le riduzioni nella compartecipazione al costo dei servizi, nonche' le erogazioni di buoni servizio e/o voucher che svolgono la funzione di sostituzione di servizi. Non entrano altresi' nel computo dei trattamenti, le erogazioni relative ad assegni, premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale ovvero altre misure di sostegno previste nell'ambito del progetto personalizzato di cui all'art. 6.»