IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'art. 81, comma 29 e seguenti, del decreto-legge  25  giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  6  agosto
2008, n. 133; 
  Visto  l'art.  60  del  decreto-legge  9  febbraio  2012,   n.   5,
convertito, con modificazioni, dalla legge  4  aprile  2012,  n.  35,
recante: «Sperimentazione  finalizzata  alla  proroga  del  programma
"carta acquisti"»; 
  Visto il decreto 10 gennaio 2013, del Ministro del lavoro  e  delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
finanze,  adottato  ai  sensi  del  citato  art.  60,  comma  2,  del
decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, registrato alla Corte dei  conti
in data 10 aprile 2013 e pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  del  3
maggio 2013, recante «Attuazione della  sperimentazione  della  nuova
carta acquisti»; 
  Visto, in particolare, l'art. 12, comma 3, che  demanda  ad  uno  o
piu'  provvedimenti  del  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze,  la
regolazione di eventuali ulteriori modalita' operative e di dettaglio
utili all'attuazione della sperimentazione; 
  Visto l'art. 3, comma 2 e seguenti,  del  decreto-legge  28  giugno
2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 9  agosto  2013,  n.
99, che ha esteso la sperimentazione ai territori delle  regioni  del
Mezzogiorno che non ne siano gia' coperti, con avvio nel 2014; 
  Rilevata, sulla  base  delle  indicazioni  emerse  all'avvio  della
sperimentazione, nonche' dal confronto con  i  Comuni  coinvolti,  la
necessita'   di   apportare   modificazioni   al    citato    decreto
interministeriale del 10 gennaio 2013 che specifica le  modalita'  di
attuazione della sperimentazione, al  fine  di:  meglio  definire  la
nozione di trattamenti economici rilevanti ai  fini  dell'accesso  al
beneficio; chiarire la definizione di nucleo familiare  rilevante  ai
fini della quantificazione dell'ammontare del  beneficio;  ridefinire
la  tempistica  e  le  modalita'  del   monitoraggio   dei   progetti
personalizzati di presa in  carico;  prevedere  la  gestione  di  una
eventuale richiesta di riesame da parte dei richiedenti in esito alle
verifiche del possesso dei requisiti auto dichiarati; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                        Trattamenti economici 
 
  1. All'art. 4 del decreto 10 gennaio 2013, del Ministro del  lavoro
e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro  dell'economia
e delle finanze, richiamato in premessa, sono apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) al comma 3, lettera a), punto v), sono aggiunte, in  fine,  le
seguenti parole: «, la misura della soglia e'  aumentata  annualmente
della misura percentuale prevista per la perequazione automatica  dei
trattamenti pensionistici  dell'assicurazione  generale  obbligatoria
dei lavoratori dipendenti. La nuova soglia e' comunicata dal Soggetto
attuatore con apposita circolare e mediante  pubblicazione  sul  sito
internet;»; 
    b) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: 
      «3-bis. Ai fini della verifica del possesso  del  requisito  di
cui al comma 3, lettera a), punto v), valgono le seguenti  regole  di
computo: 
        a. nel valore complessivo non entrano le erogazioni  riferite
al pagamento di arretrati; 
        b.   le   mensilita'   aggiuntive   quali    tredicesime    e
quattordicesime e altri importi aggiuntivi erogati in unica soluzione
ai titolari di trattamenti con periodicita' mensile sono  considerati
per un dodicesimo del loro valore; 
        c. nel caso di erogazioni che hanno periodicita'  bimestrale,
l'ammontare  considerato  e'  la  meta'  dell'erogazione  bimestrale;
similmente, i trattamenti  economici  ricorrenti  che  hanno  diversa
periodicita', comunque non mensile, vanno considerati in  proporzione
al numero di mesi cui si riferiscono; 
        d. nel caso di erogazioni  in  unica  soluzione,  l'ammontare
deve essere considerato per un dodicesimo del valore complessivamente
erogato nell'anno solare; sono a tal fine considerate  unicamente  le
erogazioni effettuate prima della richiesta della prestazione; 
        e. non costituiscono trattamenti le eventuali  esenzioni  e/o
agevolazioni  per  il  pagamento  di  tributi,  le  riduzioni   nella
compartecipazione al costo dei  servizi,  nonche'  le  erogazioni  di
buoni servizio e/o voucher che svolgono la funzione  di  sostituzione
di servizi. Non entrano altresi'  nel  computo  dei  trattamenti,  le
erogazioni relative ad assegni, premi o sussidi per fini di studio  o
di  addestramento  professionale  ovvero  altre  misure  di  sostegno
previste nell'ambito del progetto personalizzato di cui all'art. 6.»