IL DIRETTORE GENERALE 
             per l'igiene e la sicurezza degli alimenti 
                         e della nutrizione 
 
  Visto l'art. 6 della legge  30  aprile  1962,  n.  283,  modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172,  concernente  «Istituzione
del Ministero della salute e incremento del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011,  n.
108, recante il Regolamento di riorganizzazione del  Ministero  della
salute; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  2   agosto   2011
concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo  del
Ministero della salute; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in  materia  d'immissione  in
commercio di prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare  del  10
giugno 1995, n. 17 (S.O. G.U. n. 145 del 23 giugno 1995)  concernenti
«Aspetti applicativi delle nuove norme in materia  di  autorizzazione
di prodotti fitosanitari»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290, concernente il regolamento di semplificazione  dei  procedimenti
di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla
vendita  di  prodotti  fitosanitari  e  relativi  coadiuvanti,   come
modificato dal decreto del Presidente della  Repubblica  28  febbraio
2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del  decreto  del
Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE  ed  in  particolare  l'art.  80  concernente
«misure transitorie»; 
  Visti i regolamenti (UE) della Commissione n.  540/2011,  541/2011,
544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento
(CE) n. 1107/2009; 
  Visti il decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive  1999/45/CE,  2001/60/CE   e   2006/8/CE,   relative   alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio del  16  dicembre  2008  e  il  successivo  regolamento  n.
790/2009 della Commissione del  10  agosto  2009  di  adeguamento  al
progresso  tecnico  e  scientifico,  relativi  alla  classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti
i livelli massimi di residui di antiparassitari nei  o  sui  prodotti
alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica  la
direttiva 91/414/CEE del Consiglio; 
  Visto il decreto del Ministero della salute 28  settembre  2012  di
rideterminazione delle tariffe relative all'immissione  in  commercio
dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni  sostenute  e
rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009; 
  Vista la domanda presentata in data 6 settembre  2012  dall'impresa
Agriphar s.a. con sede legale in  Ougree  (Belgio),  Rue  de  Renory,
26/1, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio
del prodotto fitosanitario denominato SPIROX, contenete  la  sostanza
attiva Spiroxamina, uguale  al  prodotto  di  riferimento  denominato
Batam registrato al n. 12884  con  D.D.  in  data  11  ottobre  2005,
modificato successivamente con decreti di  cui  l'ultimo  in  data  2
marzo 2013 dell'Impresa Bayer CropScience S.r.l. con sede  legale  in
Milano, viale Certosa, 130; 
  Rilevato che la  verifica  tecnico-amministrativa  dell'ufficio  ha
accertato la sussistenza dei requisiti per  l'applicazione  dell'art.
10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001,
n. 290 e in particolare che: 
    il prodotto e' uguale al citato  prodotto  di  riferimento  Batam
registrato al n. 12884; 
    che esiste legittimo accordo tra la sopra citata impresa Agriphar
s.a. e l'Impresa titolare del prodotto di riferimento; 
  Rilevato pertanto che non e' richiesto il parere della  Commissione
Consultiva per i  prodotti  fitosanitari,  di  cui  all'art.  20  del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194; 
  Visto il decreto ministeriale del 1° ottobre  1999  di  recepimento
della  direttiva  99/73/CE  relativa  all'iscrizione  della  sostanza
attiva  Spiroxamina  nell'Allegato  I  del  decreto  legislativo   n.
194/1995; 
  Visto il decreto ministeriale del 31  luglio  2007  di  recepimento
della direttiva  2007/21/CE  relativa  alla  proroga  dell'iscrizione
della  sostanza  attiva  Spiroxamina  nell'Allegato  I  del   decreto
legislativo n. 194/1995; 
  Considerato che il prodotto fitosanitari di  riferimento  e'  stato
valutato secondo i principi  uniformi  di  cui  all'Allegato  VI  del
decreto legislativo n. 194/1995 sulla base di un  fascicolo  conforme
all'Allegato III; 
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.   797/2011   della
Commissione  che  ha  approvato  a  norma  del  regolamento  (CE)  n.
1107/2009 il rinnovo della sostanza attiva spiroxamina,  fino  al  31
dicembre 2021; 
  Considerato che il prodotto di riferimento e'  stato  ri-registrato
provvisoriamente fino al 31  dicembre  2021,  data  di  scadenza  del
rinnovo dell'approvazione della sostanza  attiva  spiroxamina,  fatto
salvo la presentazione, di un dossier conforme alle prescrizione  del
regolamento (UE) n.  545/2011  della  Commissione,  nonche'  ai  dati
indicati nella parte B delle «disposizioni specifiche»  dell'allegato
al regolamento di esecuzione (UE) n. 797/2011  della  Commissione  di
rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva stessa; 
  Ritenuto  di  limitare  la  validita'  dell'autorizzazione  al   31
dicembre 2021, data di scadenza assegnata al prodotto di riferimento; 
  Visto il versamento effettuato ai sensi del D.M. 28 settembre 2012; 
 
                              Decreta: 
 
  A decorrere dalla data del presente decreto e fino al  31  dicembre
2021, l'impresa Agriphar s.a. con sede legale in Ougree (Belgio), Rue
de Renory, 26/1, e' autorizzata ad immettere in commercio il prodotto
fitosanitario denominato SPIROX con la composizione e alle condizioni
indicate nell'etichetta allegata al presente decreto. 
  E' fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento
delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario,  anche
in conformita' a provvedimenti comunitari  e  ulteriori  disposizioni
riguardanti le sostanze attive componenti. 
  Il prodotto e' confezionato nelle taglie da L 0,25 - 0,5 - 1 - 2  -
5. 
  Il  prodotto  e'  importato  in  confezioni  pronte  all'uso  dallo
stabilimento: Chimac S.A., rue  de  Renory  n.  26/2,  B-4102  Ougree
(Belgio). 
  Il prodotto suddetto e' registrato al n. 15911. 
  E'  approvata  quale  parte   integrante   del   presente   decreto
l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve  essere  posto  in
commercio. 
  Il  presente  decreto  sara'  notificato,  in  via  amministrativa,
all'Impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 18 dicembre 2013 
 
                                      Il direttore generale: Borrello