IL CAPO DEL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI Visto il comma 28 dell'art. 31 della legge n. 183 del 12 novembre 2011, il quale stabilisce che, nel caso di violazione del patto di stabilita' interno accertata oltre l'anno successivo a quello cui la violazione si riferisce, le sanzioni si applicano nell'anno successivo a quello in cui e' accertato il mancato rispetto del patto stesso; Vista la nota n. 375 del 7 gennaio 2014 del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'economia e finanze, con la quale e' stato comunicato che sono da assoggettare, nell'anno 2014, alla sanzione per riduzione di risorse, alcuni enti locali che, sono risultati non rispettosi del patto di stabilita' interno relativo agli anni 2010 e 2011, a seguito di accertamento successivo; Visto il comma 384 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il quale stabilisce che per gli anni 2013 e 2014, le disposizioni vigenti in materia di sanzioni che richiamano il fondo sperimentale di riequilibrio o i trasferimenti erariali in favore dei comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna si intendono riferite al fondo di solidarieta' comunale; Considerato che nella predetta nota del 7 gennaio 2014 del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato viene rappresentato che, secondo la normativa vigente per le sanzioni conseguenti all'inosservanza del patto di stabilita' 2010 e 2011, la sanzione stessa non puo' superare il 3 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo; Considerato che agli enti che non hanno rispettato il patto di stabilita' in via ordinaria nell'anno 2010 e 2011, il citato 3 per cento delle entrate correnti e' stato calcolato sulla base dei certificati di conto consuntivo, rispettivamente, dell'anno 2009 e 2010, per cui anche per questi casi occorre considerare la stessa annualita' di certificazione; Decreta: Art. 1 Enti assoggettati alla sanzione e determinazione dell'importo 1. Gli enti indicati nell'allegato «A», che forma parte integrante del presente decreto, sono assoggettati ad una sanzione, per inadempienza del patto di stabilita' relativo all'anno 2010 e 2011. 2. Viene determinato un importo non superiore al 3 per cento delle entrate correnti registrate nel certificato al conto consuntivo 2009 e del consuntivo 2010 rispettivamente per accertamento successivo della violazione del patto di stabilita' interno relativo all'anno 2010 e 2011.