IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI 
 
  Visto il comma 28 dell'art. 31 della legge n. 183 del  12  novembre
2011, il quale stabilisce che, nel caso di violazione  del  patto  di
stabilita' interno accertata oltre l'anno successivo a quello cui  la
violazione  si  riferisce,  le  sanzioni   si   applicano   nell'anno
successivo a quello in cui e' accertato il mancato rispetto del patto
stesso; 
  Vista la nota n. 375 del 7  gennaio  2014  del  Dipartimento  della
Ragioneria  Generale  dello  Stato  del  Ministero  dell'economia   e
finanze, con la quale e' stato comunicato che sono  da  assoggettare,
nell'anno 2014, alla sanzione per riduzione di risorse,  alcuni  enti
locali che, sono risultati non rispettosi  del  patto  di  stabilita'
interno relativo agli anni 2010 e 2011,  a  seguito  di  accertamento
successivo; 
  Visto il comma 384 dell'art. 1 della legge  24  dicembre  2012,  n.
228,  il  quale  stabilisce  che  per  gli  anni  2013  e  2014,   le
disposizioni vigenti in materia di sanzioni che richiamano  il  fondo
sperimentale di riequilibrio o i trasferimenti erariali in favore dei
comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna si  intendono
riferite al fondo di solidarieta' comunale; 
  Considerato  che  nella  predetta  nota  del  7  gennaio  2014  del
Dipartimento   della   Ragioneria   Generale   dello   Stato    viene
rappresentato che, secondo  la  normativa  vigente  per  le  sanzioni
conseguenti all'inosservanza del patto di stabilita' 2010 e 2011,  la
sanzione stessa non puo'  superare  il  3  per  cento  delle  entrate
correnti registrate nell'ultimo consuntivo; 
  Considerato che agli enti che non  hanno  rispettato  il  patto  di
stabilita' in via ordinaria nell'anno 2010 e 2011, il  citato  3  per
cento delle entrate  correnti  e'  stato  calcolato  sulla  base  dei
certificati di conto consuntivo, rispettivamente,  dell'anno  2009  e
2010, per cui anche per questi casi  occorre  considerare  la  stessa
annualita' di certificazione; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
    Enti assoggettati alla sanzione e determinazione dell'importo 
 
  1. Gli enti indicati nell'allegato «A», che forma parte  integrante
del  presente  decreto,  sono  assoggettati  ad  una  sanzione,   per
inadempienza del patto di stabilita' relativo all'anno 2010 e 2011. 
  2. Viene determinato un importo non superiore al 3 per cento  delle
entrate correnti registrate nel certificato al conto consuntivo  2009
e del consuntivo 2010  rispettivamente  per  accertamento  successivo
della violazione del patto di stabilita'  interno  relativo  all'anno
2010 e 2011.