IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento OCM unica), come modificato dal regolamento (CE) 491/2009, del Consiglio, del 25 maggio 2009; Visto il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, e successive modifiche recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i Paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni" e in particolare l'art. 4, riguardante la ripartizione tra funzione di indirizzo politico-amministrativo e funzione di gestione e concreto svolgimento delle attivita' amministrative; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2013, n. 105, recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10 ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 223 del 23 settembre 2008, recante disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti (CE) n. 479/08 del Consiglio e (CE) n. 555/08 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti; Visto il programma nazionale di sostegno per il settore vitivinicolo relativo alla programmazione 2014/2018, inviato alla Commissione UE il 1° marzo 2013; Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 20 settembre 2000, relativo ai termini e le modalita' per la dichiarazione delle superfici vitate; Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2011 recante "Disposizioni applicative del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, relativo alla tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, per quanto concerne la disciplina dello schedario viticolo e della rivendicazione annuale delle produzioni"; Visto il decreto direttoriale 8 marzo 2010 n. 2862 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 17 marzo 2010, che fissa i criteri per la determinazione del sostegno di cui al regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, art. 103-novodecies - Misura «Vendemmia verde»; Ritenuto necessario dare attuazione alle disposizioni comunitarie di cui ai precitati regolamenti (CE) n. 1234/07 e n. 555/2008 per quanto riguarda la misura della riconversione e ristrutturazione dei vigneti, tenuto conto delle linee guida adottate dalla Commissione europea; Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano espressa nella seduta del 5 dicembre 2013; Decreta: Art. 1 Finalita' 1. In applicazione dell'art. 103-octodecies del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e degli articoli 6 e seguenti del regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, con il presente decreto vengono stabilite le modalita' e le condizioni per applicare la misura della riconversione e ristrutturazione dei vigneti inserita nel programma nazionale di sostegno alla viticoltura per le campagne vitivinicole dal 2013/2014 al 2017/2018 e corrispondere gli aiuti previsti. 2. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, di seguito indicate Regioni e Province autonome, adottano le determinazioni per applicare la misura della riconversione e ristrutturazione dei vigneti. A tal fine compilano e trasmettono al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Direzione generale delle politiche internazionali dell'Unione Europea - Ex PIUE VIII - settore vitivinicolo, di seguito denominato «Ministero», e ad Agea Coordinamento le schede allegate I e II a decorrere dalla data di adozione del presente decreto. 3. Le Regioni e le Province autonome, dopo aver inviato al «Ministero» le determinazioni previste al comma 2 del presente articolo, danno applicazione alla misura di ristrutturazione e di riconversione.