IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Visto il regolamento  (CE)  n.  1234/2007  del  Consiglio,  del  22
ottobre 2007, recante organizzazione comune dei  mercati  agricoli  e
disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento OCM
unica), come modificato dal regolamento (CE) 491/2009, del Consiglio,
del 25 maggio 2009; 
  Visto il regolamento (CE) n. 555/2008  della  Commissione,  del  27
giugno 2008, e successive modifiche recante modalita' di applicazione
del   regolamento   (CE)   n.   479/2008   del   Consiglio   relativo
all'organizzazione comune del  mercato  vitivinicolo,  in  ordine  ai
programmi di sostegno, agli scambi con i Paesi terzi,  al  potenziale
produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  "Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni"  e  in  particolare   l'art.   4,   riguardante   la
ripartizione tra  funzione  di  indirizzo  politico-amministrativo  e
funzione  di  gestione  e  concreto   svolgimento   delle   attivita'
amministrative; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  27
febbraio 2013, n. 105, recante  organizzazione  del  Ministero  delle
politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma
10 ter, del decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito  con
modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; 
  Visto il decreto  ministeriale  8  agosto  2008,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 223 del 23 settembre 2008, recante disposizioni
nazionali di attuazione dei regolamenti (CE) n. 479/08 del  Consiglio
e (CE) n. 555/08 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione
della misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti; 
  Visto  il  programma  nazionale  di   sostegno   per   il   settore
vitivinicolo relativo alla  programmazione  2014/2018,  inviato  alla
Commissione UE il 1° marzo 2013; 
  Visto il decreto ministeriale  26  luglio  2000,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 220 del 20 settembre 2000, relativo ai  termini
e le modalita' per la dichiarazione delle superfici vitate; 
  Visto il decreto ministeriale 16 dicembre  2010,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio  2011  recante  "Disposizioni
applicative del decreto legislativo 8 aprile 2010,  n.  61,  relativo
alla tutela  delle  denominazioni  di  origine  e  delle  indicazioni
geografiche  dei  vini,  per  quanto  concerne  la  disciplina  dello
schedario viticolo e della rivendicazione annuale delle produzioni"; 
  Visto il decreto direttoriale 8 marzo 2010 n. 2862 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 63 del 17 marzo 2010, che fissa i  criteri  per
la  determinazione  del  sostegno  di  cui  al  regolamento  (CE)  n.
1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007,  art.  103-novodecies  -
Misura «Vendemmia verde»; 
  Ritenuto necessario dare attuazione alle  disposizioni  comunitarie
di cui ai precitati regolamenti (CE) n. 1234/07  e  n.  555/2008  per
quanto riguarda la misura della riconversione e ristrutturazione  dei
vigneti, tenuto conto delle linee guida  adottate  dalla  Commissione
europea; 
  Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i  rapporti  tra
lo Stato, le Regioni e le  Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano
espressa nella seduta del 5 dicembre 2013; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                              Finalita' 
 
  1. In applicazione dell'art. 103-octodecies del regolamento (CE) n.
1234/2007 del Consiglio e degli articoli 6 e seguenti del regolamento
(CE) n. 555/2008 della Commissione, con il presente  decreto  vengono
stabilite le modalita' e le condizioni per applicare la misura  della
riconversione e ristrutturazione dei vigneti inserita  nel  programma
nazionale di sostegno alla viticoltura per le  campagne  vitivinicole
dal 2013/2014 al 2017/2018 e corrispondere gli aiuti previsti. 
  2. Le Regioni e le  Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano,  di
seguito  indicate  Regioni   e   Province   autonome,   adottano   le
determinazioni  per  applicare  la  misura  della   riconversione   e
ristrutturazione dei vigneti. A tal fine compilano e  trasmettono  al
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Direzione
generale delle politiche internazionali dell'Unione Europea - Ex PIUE
VIII - settore vitivinicolo, di seguito denominato «Ministero», e  ad
Agea Coordinamento le schede allegate I e II a decorrere  dalla  data
di adozione del presente decreto. 
  3. Le  Regioni  e  le  Province  autonome,  dopo  aver  inviato  al
«Ministero» le  determinazioni  previste  al  comma  2  del  presente
articolo, danno applicazione alla misura  di  ristrutturazione  e  di
riconversione.