IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
 
                           di concerto con 
 
 
              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23  dicembre
1996, n. 662, che ha istituito il Fondo di garanzia per le piccole  e
medie imprese; 
  Visto l'articolo 15 della legge 7 agosto  1997,  n.  266,  relativo
alla disciplina del predetto Fondo di garanzia, e, in particolare, il
comma 3, che prevede, tra l'altro, che i criteri e le  modalita'  per
la concessione della garanzia  e  per  la  gestione  del  Fondo  sono
regolati con decreto del Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro; 
  Visto il decreto  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato,  di  concerto  con  il  Ministro  del  tesoro,  del
bilancio e della programmazione economica, 31 maggio  1999,  n.  248,
con cui e' stato adottato il «Regolamento recante criteri e modalita'
per la concessione della garanzia e per  la  gestione  del  Fondo  di
garanzia per le piccole e medie imprese» e successive modificazioni e
integrazioni; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 11  novembre
2010, con il quale e' stato istituito uno specifico regime  di  aiuto
per la concessione di agevolazioni  in  forma  di  garanzia  e  altri
strumenti di mitigazione del rischio di credito; 
  Viste la decisione C(2010)4505 def. del 6 luglio 2010, con la quale
la Commissione europea ha approvato il metodo  nazionale  di  calcolo
dell'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle piccole e  medie
imprese,  notificato  dal  Ministero  dello  sviluppo  economico  (n.
182/2010) in data 14  maggio  2010,  nonche'  le  «Linee  guida»  per
l'applicazione del predetto metodo di calcolo, di cui  al  comunicato
dello stesso Ministero  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana del 3 agosto 2010, n. 179; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  25
marzo 2009 recante «Criteri, condizioni e modalita'  di  operativita'
della garanzia dello  Stato  di  ultima  istanza  in  relazione  agli
interventi del Fondo di garanzia, di cui all'articolo 2,  comma  100,
lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662»,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 30 aprile  2009,  n.
99; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
27 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana del 7 ottobre 2009, n. 233, ai sensi del quale e' istituita,
nell'ambito del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, una
specifica sezione riservata alle imprese di  autotrasporto  di  merci
per conto di terzi; 
  Visto l'articolo 39 del decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
recante disposizioni per il potenziamento degli interventi del  Fondo
di garanzia per le piccole e medie imprese; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  26  giugno  2012,
recante «Modifiche ed integrazioni ai criteri e alle modalita' per la
concessione della garanzia del Fondo di garanzia  per  le  piccole  e
medie imprese», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana del 20 agosto 2012, n. 193; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 23  novembre
2012, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della
Repubblica italiana del 6 dicembre 2012, n. 285, con  il  quale  sono
state approvate le «Condizioni di ammissibilita' e le disposizioni di
carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia per le
piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a),
della legge 23 dicembre 1996, n. 662», e in allegato  al  quale  sono
altresi' riportati i  criteri  di  valutazione  economico-finanziaria
delle imprese per l'ammissione delle  operazioni  alle  garanzie  del
Fondo; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  24  aprile  2013,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  del  6
luglio 2013, n.  157,  recante  le  modalita'  di  concessione  della
garanzia del Fondo su portafogli di finanziamenti erogati a piccole e
medie imprese; 
  Visto l'articolo 27  del  decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che
ha disposto il riordino della disciplina in materia di  riconversione
e riqualificazione produttiva di aree di crisi industriale complessa; 
  Visto l'articolo  1  del  decreto-legge  21  giugno  2013,  n.  69,
convertito, con modificazioni, dalla legge  9  agosto  2013,  n.  98,
recante «Disposizioni urgenti per  il  rilancio  dell'economia»,  che
prevede che con decreto del Ministro  dello  sviluppo  economico,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate
disposizioni finalizzate a: 
    aggiornamento, in funzione del ciclo economico  e  dell'andamento
del mercato finanziario e  creditizio,  dei  criteri  di  valutazione
delle imprese ai fini dell'accesso alla garanzia del  Fondo  e  della
misura dell'accantonamento a titolo di coefficiente di rischio; 
    incremento,  sull'intero  territorio  nazionale,   della   misura
massima della garanzia diretta concessa dal  Fondo  fino  all'80  per
cento dell'ammontare  dell'operazione  finanziaria,  con  riferimento
alle «operazioni di anticipazione di credito,  senza  cessione  dello
stesso, verso imprese che vantano crediti nei confronti di  pubbliche
amministrazioni»  e  alle  «operazioni  finanziarie  di  durata   non
inferiore a  36  mesi»  e  riconoscimento  della  misura  massima  di
copertura della garanzia diretta fino all'80  per  cento  anche  alle
operazioni in favore di imprese ubicate in  aree  di  crisi  definite
dall'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  134,  nonche'  alle
operazioni  garantite  a  valere  sulla  sezione  speciale   di   cui
all'articolo  2,  comma   2,   del   decreto   del   Ministro   delle
infrastrutture e dei trasporti 27 luglio 2009; 
    semplificazione   delle   procedure   e   delle   modalita'    di
presentazione  delle  richieste  attraverso  un  maggior  ricorso   a
modalita' telematiche di ammissione alla garanzia e di gestione delle
relative pratiche; 
    introduzione   di   misure   volte   a   garantire    l'effettivo
trasferimento dei vantaggi della garanzia  pubblica  alle  piccole  e
medie imprese beneficiarie dell'intervento; 
    limitazione del rilascio della garanzia del Fondo alle operazioni
finanziarie  di  nuova  concessione  ed  erogazione,  escludendo   la
possibilita' di garantire operazioni finanziarie gia' deliberate  dai
soggetti finanziatori alla data di presentazione della  richiesta  di
garanzia, salvo che le stesse  non  siano  condizionate,  nella  loro
esecutivita', all'acquisizione della garanzia da parte del Fondo; 
    previsione  di  specifici  criteri   di   valutazione   ai   fini
dell'ammissione alla  garanzia  del  Fondo  da  parte  delle  imprese
sociali di cui al decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155,  nonche'
delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381; 
  Visto l'articolo 1, comma 2, del citato  decreto-legge  n.  69  del
2013,  che  dispone  che  le  condizioni  di  ammissibilita'   e   le
disposizioni di carattere generale di cui all'articolo 13 del decreto
del Ministro dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato  31
maggio 1999, n. 248, sono approvate con decreto  del  Ministro  dello
sviluppo  economico,  sentito  il  Ministro  dell'economia  e   delle
finanze; 
  Visto l'articolo 1, comma 5-bis del predetto  decreto-legge  n.  69
del 2013, che dispone che, nell'ambito delle  risorse  del  Fondo  di
garanzia e previa adozione di un apposito decreto del Ministro  dello
sviluppo  economico,  da  adottare  di  concerto  con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze, gli interventi del Fondo  sono  estesi
ai professionisti iscritti  agli  ordini  professionali  e  a  quelli
aderenti alle associazioni professionali iscritte nell'elenco  tenuto
dal Ministero dello  sviluppo  economico  ai  sensi  della  legge  14
gennaio 2013, n. 4 e  in  possesso  dell'attestazione  rilasciata  ai
sensi della medesima legge n. 4  del  2013  e  che  con  il  predetto
decreto  ministeriale  sono  altresi'  determinate  le  modalita'  di
attuazione  della  predetta  disposizione,  con  la  previsione,   in
particolare, di un limite massimo di assorbimento delle  risorse  del
Fondo non superiore al 5 per cento delle medesime risorse; 
  Vista la definizione di piccola e  media  impresa  contenuta  nella
raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE  del  6  maggio
2003  e  nell'allegato  1  al  regolamento  (CE)  n.  800/2008  della
Commissione del 6 agosto 2008, pubblicato nella G.U.U.E. L 214 del  9
agosto  2008,  nonche'  il  decreto  del  Ministro  delle   attivita'
produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della
Repubblica italiana del 12 ottobre 2005, n. 238, con  il  quale  sono
adeguati i criteri di individuazione di piccole e medie imprese  alla
disciplina comunitaria; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1998/2006  della  Commissione  del  15
dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87  e  88  del
Trattato agli aiuti d'importanza minore  («de  minimis»),  pubblicato
nella G.U.U.E. L 379 del 28 dicembre 2006 e successive  modificazioni
e integrazioni; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                             Definizioni 
 
  1.  Ai  fini  del  presente  decreto,  sono  adottate  le  seguenti
definizioni: 
    a) «Fondo»: il Fondo di garanzia per le piccole e  medie  imprese
di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre
1996, n. 662 e successive modificazioni e integrazioni; 
    b) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico; 
    c) «Decreto-legge»: il  decreto-legge  21  giugno  2013,  n.  69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98; 
    d) «Gestore»: il soggetto, selezionato con gara pubblica, cui  e'
affidata la gestione del Fondo; 
    e) «Comitato di amministrazione del Fondo»: il distinto organo di
cui all'articolo 15, comma 3, della legge 7 agosto  1997,  n.  266  e
successive modificazioni e integrazioni; 
    f)  «Disposizioni  operative  del  Fondo»:  le   «condizioni   di
ammissibilita'  e  le  disposizioni   di   carattere   generale   per
l'amministrazione   del   Fondo»,   adottate    dal    Comitato    di
amministrazione del Fondo e approvate  dal  Ministro  dello  sviluppo
economico con decreto 23 novembre 2012 e successive  modificazioni  e
integrazioni; 
    g) «Soggetti beneficiari»:  le  imprese  classificate  di  micro,
piccola e media dimensione secondo i criteri indicati nell'allegato 1
al Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto  2008,
nonche' i loro consorzi, come  definiti  nelle  vigenti  Disposizioni
operative del Fondo; 
    h) «Imprese sociali»:  le  imprese  sociali  di  cui  al  decreto
legislativo 24 marzo  2006,  n.  155  e  successive  modificazioni  e
integrazioni, nonche' le cooperative sociali  di  cui  alla  legge  8
novembre 1991, n. 381 e successive modificazioni e integrazioni. 
  2. Per quanto non espressamente  disposto  nel  presente  articolo,
valgono le ulteriori definizioni adottate nel Regolamento  31  maggio
1999, n. 248 e successive modificazioni e integrazioni,  nel  decreto
del Ministro dello sviluppo economico, di concerto  con  il  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  del  26  giugno   2012   e   nelle
Disposizioni operative del Fondo.