IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO Visto il comma 19, secondo periodo, dell'art. 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilita' 2012), come modificato dal comma 538 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilita' 2014), in cui e' previsto che le province e i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilita' interno nel sito http://pattostabilitainterno.tesoro.it, il prospetto dimostrativo dell'obiettivo determinato per ciascun ente ai sensi del citato art. 31, la cui definizione e modalita' di trasmissione sono definite con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali; Visto l'ultimo periodo del richiamato comma 19 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011, che prevede che la mancata trasmissione del prospetto dimostrativo degli obiettivi programmatici al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione del suddetto decreto nella Gazzetta Ufficiale, costituisce inadempimento al patto di stabilita' interno; Visto il comma 2 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011, cosi' come modificato dal comma 532 dell'art. 1 della citata legge n. 147 del 2013, in cui e' prevista, ai fini della determinazione dello specifico obiettivo di saldo finanziario per l'anno 2014, l'applicazione alla media della spesa corrente registrata nel triennio 2009-2011, come desunta dai certificati di conto consuntivo, delle percentuali indicate nel medesimo comma e distinte per province e comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti; Visto il comma 3 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011 che, nel definire lo specifico obiettivo da assegnare a ciascun ente soggetto al patto di stabilita' interno, fa riferimento al saldo finanziario tra le entrate finali e le spese finali, calcolato in termini di competenza mista, costituito dalla somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti ed impegni, per la parte corrente, e dalla differenza fra incassi e pagamenti, per la parte in conto capitale, al netto, rispettivamente, delle entrate derivanti dalle riscossioni di crediti e delle spese derivanti dalle concessioni di crediti, considerando come valori di riferimento quelli riportati nei certificati di conto consuntivo; Visto il comma 4 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011, che, ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, prevede che gli enti soggetti al patto di stabilita' interno devono conseguire, per gli anni 2014 e successivi, un saldo finanziario in termini di competenza mista non inferiore al valore individuato ai sensi del richiamato comma 2, diminuito di un importo pari alla riduzione dei trasferimenti di cui al comma 2 dell'art. 14 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; Visti il decreto del Ministro dell'interno 13 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 19 marzo 2012, il decreto del Ministro dell'interno 22 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 26 marzo 2012 e il decreto del Ministro dell'interno del 19 ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26 ottobre 2012, con i quali e' operata, a decorrere dal 2012, la riduzione delle erogazioni dal bilancio dello Stato ai sensi del comma 2 dell'art. 14 del decreto legge n. 78 del 2010; Visto il comma 2-quinquies dell'art. 31 della legge n. 183 del 12 novembre 2011, cosi' come inserito dall'art. 1, comma 533, della citata legge n. 147 del 2013 che per l'anno 2014 dispone che l'obiettivo di saldo finanziario dei comuni derivante dall'applicazione delle percentuali di cui ai commi da 2 a 6 e' rideterminato, fermo restando l'obiettivo complessivo di comparto, attraverso decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, da emanare d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali entro il 31 gennaio 2014. Il predetto decreto deve garantire che per nessun comune si realizzi un peggioramento superiore al 15 per cento rispetto all'obiettivo di saldo finanziario 2014 calcolato sulla spesa corrente media 2007-2009 con le modalita' previste dalla normativa previgente; Visto il comma 4-bis dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011, inserito dall'art. 9, comma 6, lett. a), del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, e, successivamente, modificato dall'art. 2, comma 5, lett. b), del decreto legge 15 ottobre 2013, n. 120, che per gli anni 2013 e 2014 prevede la sospensione delle disposizioni di cui all'art. 20, commi 2, 2-bis e 3, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148; Visto il comma 4-ter dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011, inserito dall'art. 9, comma 6, lett. a), del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, che per l'anno 2014 stabilisce che il saldo obiettivo del patto di stabilita' interno per gli enti in sperimentazione di cui all'art. 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e' ridotto proporzionalmente di un valore compatibile con gli spazi finanziari derivanti dall'applicazione agli enti locali che non partecipano alla sperimentazione delle percentuali di cui al comma 6 del medesimo art. 31 e, comunque, non oltre un saldo pari a zero; Visto il comma 4-quater che stabilisce che alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e d'indebitamento netto derivanti dal comma 4-ter si provvede con le risorse finanziarie derivanti dalle percentuali di cui al comma 6 applicate dagli enti locali che non partecipano alla sperimentazione e mediante l'utilizzo, per 120 milioni di euro, del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali; Visto il comma 6, primo periodo, dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011, come modificato dall'art. 9, comma 6, lett. b) e c), del citato decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, che per l'anno 2014 prevede l'applicazione alle province e ai comuni che non partecipano alla sperimentazione di cui all'art. 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, delle percentuali di cui al comma 2 del medesimo art. 31, come rideterminate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze; Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 10574 del 5 febbraio 2014 che, in attuazione del primo periodo del comma 6 del citato art. 31 della legge n. 183 del 2011, individua le percentuali da applicare agli enti che non partecipano alla sperimentazione nonche' i saldi obiettivo ridotti degli enti che partecipano alla sperimentazione, ai sensi del richiamato comma 4-ter del ripetuto art. 31; Visto il comma 6, secondo periodo, dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011, come modificato dal comma 534 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013, che per gli anni 2015 e 2016 prevede, per le province ed i comuni che, in esito a quanto previsto dall'art. 20, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, risultano collocati nella classe non virtuosa, l'applicazione delle percentuali di cui al comma 2 del citato art. 31 come rideterminate con decreto annuale del Ministro dell'interno da emanare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, in attuazione del medesimo comma 2 dell'art. 20 del decreto-legge n. 98 del 2011. Le percentuali rideterminate non possono essere superiori, per le province, a 20,25 per cento per l'anno 2015 e a 21,05 per cento per l'anno 2016, per i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, a 15,07 per cento per l'anno 2015 e a 15,62 per cento per l'anno 2016; Ritenuto opportuno che, ai fini della determinazione del saldo obiettivo del patto di stabilita' interno per gli anni 2015 e 2016, tutti gli enti assumano, in via prudenziale, le percentuali massime individuate per gli enti non virtuosi, salvo poi operare l'eventuale riduzione dell'obiettivo prevista per gli enti virtuosi solo successivamente all'emanazione del decreto annuale sulla virtuosita' di cui al comma 2 dell'art. 20 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98; Visto il comma 23 dell'art. 31 della stessa legge n. 183 del 2011, come modificato dal comma 540 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013, che prevede che gli enti locali istituiti a decorrere dall'anno 2011 sono assoggettati alle regole del patto di stabilita' interno a partire dal terzo anno successivo a quello della loro istituzione assumendo, quale base di calcolo su cui applicare le regole, le risultanze dell'anno successivo all'istituzione medesima e che quelli istituiti negli anni 2009 e 2010 adottano come base di calcolo su cui applicare le regole, rispettivamente, le risultanze medie del biennio 2010-2011 e le risultanze dell'anno 2011; Visto il comma 122 dell'art. 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, come sostituito dal comma 5 dell'art. 7 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149 e, successivamente, modificato dall'art. 1, comma 438, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e, da ultimo, dal comma 545 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013, che prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze, con apposito decreto, emanato d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, autorizza la riduzione degli obiettivi annuali del patto di stabilita' interno degli enti assoggettabili alla sanzione di cui alla lettera a) del comma 26 dell'art. 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, in base ai criteri definiti con il medesimo decreto. L'importo della riduzione complessiva per comuni e province e' commisurato agli effetti finanziari determinati dall'applicazione della richiamata sanzione operata, in caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo del patto di stabilita' interno, a valere sul fondo sperimentale di riequilibrio e sui trasferimenti erariali destinati ai comuni della Regione Siciliana e della Sardegna; Visto il comma 6-bis dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011, come inserito dall'art. 1, comma 534, lettera d), della legge n. 147 del 2013, che al fine di sterilizzare gli effetti negativi sulla determinazione degli obiettivi del patto di stabilita' interno connessi alla gestione di funzioni e servizi in forma associata, prevede la riduzione degli obiettivi dei comuni che gestiscono, in quanto capofila, funzioni e servizi in forma associata nonche' il corrispondente aumento degli obiettivi dei comuni associati non capofila. A tal fine e' previsto che entro il 30 marzo di ciascun anno l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) comunica al Ministero dell'economia e delle finanze, mediante il sistema web http://pattostabilitainterno.tesoro.it della Ragioneria Generale dello Stato, gli importi in riduzione e in aumento degli obiettivi di ciascun comune di cui al presente comma sulla base delle istanze prodotte dai predetti comuni entro il 15 marzo di ciascun anno.»; Visto l'art. 1, comma 384, della legge n. 228 del 2012, che, per gli anni 2013 e 2014, prevede che le disposizioni vigenti in materia di sanzioni che richiamano il fondo sperimentale di riequilibrio o i trasferimenti erariali in favore dei comuni della Regione Siciliana e della Sardegna si intendono riferite al fondo di solidarieta' comunale istituito dal comma 380, lettera b), del medesimo art. 1 della legge di stabilita' 2013; Visto il comma 17, ultimo periodo, dell'art. 32 della legge n. 183 del 2011, come da ultimo modificato dal comma 505 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013, che conferma, anche per gli anni 2014 e 2015, le disposizioni di cui ai commi da 138 a 142 dell'art. 1 della legge n. 220 del 2010 in materia di regionalizzazione del patto di stabilita' interno; Visto, in particolare, l'ultimo periodo del comma 138 dell'art. 1 della legge n. 220 del 2010, introdotto dal comma 506 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013 che, per gli anni 2014 e 2015, prevede che le regioni, escluse la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono autorizzare gli enti locali del proprio territorio a peggiorare il loro saldo programmatico attraverso un aumento dei pagamenti in conto capitale e, contestualmente, procedono a rideterminare i propri obiettivi programmatici in termini di competenza eurocompatibile riducendoli dello stesso importo; Visto il comma 138-bis dell'art. 1 della legge n. 220 del 2010, come introdotto dall'art. 2, comma 33, lettera d), del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, che, ai fini dell'applicazione del richiamato comma 138, prevede che le regioni definiscono criteri di virtuosita' e modalita' operative previo confronto in sede di Consiglio delle autonomie locali e, ove non istituito, con i rappresentanti regionali delle autonomie locali; Visto il comma 139 dell'art. 1 della legge n. 220 del 2010 che prevede che a decorrere dall'anno 2011, la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare gli enti locali del proprio territorio a peggiorare il loro saldo programmatico, migliorando contestualmente il proprio saldo programmatico per lo stesso importo; Visto il comma 140 dell'art. 1 della legge n. 220 del 2010, e successive modificazioni, il quale dispone che, ai fini dell'applicazione dei commi 138 e 139, gli enti locali dichiarano all'ANCI, all'UPI e alle regioni, entro il 1° marzo di ogni anno, l'entita' dei pagamenti che possono effettuare nel corso dell'anno, e che le stesse regioni, entro il 15 marzo, comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun ente beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica; Visto il comma 354 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che, al fine di agevolare la ripresa delle attivita' e consentire l'attuazione dei piani per la ricostruzione e per il ripristino dei danni causati dagli eccezionali eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, prevede per l'anno 2014 la riduzione degli obiettivi del patto di stabilita' interno dei comuni e delle province - individuati ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e dall'art. 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 - da operare mediante le procedure previste per il patto regionale verticale e nei limiti di 20,5 milioni di euro per gli enti locali della regione Emilia-Romagna e di 2,5 milioni di euro per gli enti locali di ciascuna delle regioni Lombardia e Veneto. Ai fini dell'attuazione di tale disposizione, si prevede altresi' che le regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto nel ridurre gli obiettivi degli enti locali non peggiorano contestualmente il proprio obiettivo di patto; Visto il comma 141 dell'art. 1 della legge n. 220 del 2010, il quale prevede che, a decorrere dall'anno 2011, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono, per gli enti locali del proprio territorio, integrare le regole e modificare gli obiettivi posti dal legislatore nazionale, in relazione alla diversita' delle situazioni finanziarie esistenti, fermi restando le disposizioni statali in materia di monitoraggio e di sanzioni e l'importo dell'obiettivo complessivamente determinato in applicazione dei commi da 87 a 124 per gli enti locali della regione e che tali disposizioni sono attuate sulla base dei criteri stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata; Visto, in particolare, il comma 142 dell'art. 1 della legge n. 220 del 2010, come modificato dall'art. 4, comma 12-ter, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, che prevede che, ai fini dell'applicazione del comma 141, ogni regione definisce e comunica agli enti locali il nuovo obiettivo annuale del patto di stabilita' interno, determinato anche sulla base dei criteri stabiliti in sede di Consiglio delle autonomie locali e comunica, altresi', entro il termine perentorio del 31 ottobre, al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun ente locale, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica; Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2011, n. 0104309, concernente la regionalizzazione orizzontale del patto di stabilita' interno di cui all'art. 1, commi 141 e 142, della legge 13 dicembre 2010, n. 220; Visto il comma 122 dell'art. 1 della legge 228 del 2012, come modificato dall'art. 1-bis, comma 1, lett. a), n. 1), del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, che ripropone per gli anni 2013 e 2014 il meccanismo del cosiddetto patto verticale incentivato introdotto dall'art. 16, comma 12-bis e seguenti, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95; Visto il comma 123 dell'art. 1 della citata legge n. 228 del 2012, come sostituito dall' art. 1-bis, comma 1, lett. a), n. 2), del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, e da ultimo modificato dal comma 542 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013, il quale prevede che gli importi indicati per ciascuna regione nella tabella di cui al comma 122 possono essere modificati, a invarianza di contributo complessivo, di 318.001.570 euro con riferimento agli spazi finanziari ceduti alle province e di 954.004.710 euro con riferimento agli spazi finanziari ceduti ai comuni, di cui almeno il 50 per cento in favore dei piccoli comuni con popolazione fra 1.000 e 5.000 abitanti, mediante accordo da sancire in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Per l'anno 2014, la quota del 50 per cento e' distribuita da ciascuna regione ai comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 5.000 abitanti fino al conseguimento del saldo obiettivo pari a zero. Gli eventuali spazi non assegnati a valere sulla predetta quota del 50 per cento sono comunicati entro il 10 aprile 2014 da ciascuna regione al Ministero dell'economia e delle finanze, mediante il sistema web «http://pattostabilitainterno.tesoro.it» della Ragioneria generale dello Stato, affinche' gli stessi siano attribuiti, entro il 30 aprile 2014, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, ai comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 5.000 abitanti di tutte le regioni di cui al comma 122, che presentino un saldo obiettivo positivo. L'attribuzione e' operata in misura proporzionale ai valori positivi dell'obiettivo; Visto l'accordo sancito in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta dell'11 luglio 2013 concernente la ripartizione, per gli anni 2013 e 2014, degli importi degli spazi finanziari ceduti dalle singole Regioni e attribuiti ai comuni ed alle province ricadenti nel proprio territorio indicati nella tabella 1 allegata all'art. 1, comma 122, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e successive modificazioni; Visto l'art. 4-ter del decreto legge n. 16 del 2012, e successive modificazioni, che disciplina il cosiddetto Patto di stabilita' interno «orizzontale nazionale»; Visto, in particolare, il comma 6 dell'art. 4-ter del decreto legge n. 16 del 2012, che stabilisce che il rappresentante legale, il responsabile del servizio finanziario e l'organo di revisione economico-finanziario attestano, con la certificazione di cui al comma 20 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011, che i maggiori spazi finanziari acquisiti nell'ambito del Patto di stabilita' interno «orizzontale nazionale» sono stati utilizzati esclusivamente per effettuare spese per il pagamento di residui passivi di parte capitale. In assenza di tale certificazione, nell'anno di riferimento, non sono riconosciuti i maggiori spazi finanziari acquisiti, mentre restano validi i peggioramenti dei saldi obiettivi del biennio successivo; Ravvisata l'opportunita' di procedere, al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui al comma 19, secondo periodo, dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011, all'emanazione del decreto ministeriale concernente il prospetto dimostrativo dell'obiettivo determinato per ciascun ente ai sensi del predetto art. 31; Sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali che ha espresso parere favorevole nella seduta del 6 febbraio 2014; Decreta: Articolo unico 1. Le province e i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, le informazioni concernenti gli obiettivi programmatici del patto di stabilita' interno per il triennio 2014-2016, ai sensi del comma 19 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011, secondo i prospetti e le modalita' contenuti nell'allegato A al presente decreto. 2. I prospetti devono essere trasmessi - utilizzando esclusivamente il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilita' interno nel sito http://pattostabilitainterno.tesoro.it - entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale. 3. Le province e i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti che non provvedono ad inviare il prospetto degli obiettivi nei modi e nei tempi precedentemente indicati sono considerati, ai sensi del citato comma 19, ultimo periodo, dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011, inadempienti al patto di stabilita' interno. 4. Terminato l'anno di riferimento non e' piu' consentito trasmettere il prospetto dell'obiettivo o variare le voci determinanti l'obiettivo del medesimo anno. Per l'anno 2014, pertanto, eventuali comunicazioni, rettifiche o variazioni possono essere effettuate esclusivamente tramite il sistema web all'indirizzo http://pattostabilitainterno.tesoro.it, entro e non oltre il 31 dicembre 2014. 5. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato provvede all'aggiornamento dell'allegato al presente decreto a seguito di eventuali nuovi interventi normativi volti a modificare le regole per l'individuazione dell'obiettivo, dandone comunicazione alla Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, all'ANCI e all'UPI. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 10 febbraio 2014 Il Ragioniere generale dello Stato: Franco