IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO 
 
  Visto il comma 19, secondo periodo, dell'art.  31  della  legge  12
novembre 2011, n. 183 (legge di stabilita' 2012), come modificato dal
comma 538 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge  di
stabilita' 2014), in cui e' previsto che le province e i  comuni  con
popolazione superiore  a  1.000  abitanti  trasmettono  al  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
Generale  dello  Stato,  utilizzando  il  sistema  web  appositamente
previsto   per   il   patto   di   stabilita'   interno   nel    sito
http://pattostabilitainterno.tesoro.it,  il  prospetto   dimostrativo
dell'obiettivo determinato per ciascun ente ai sensi del citato  art.
31, la cui definizione e modalita' di trasmissione sono definite  con
decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali; 
  Visto l'ultimo periodo del richiamato comma 19 dell'art.  31  della
legge n. 183 del 2011, che prevede che la  mancata  trasmissione  del
prospetto dimostrativo degli  obiettivi  programmatici  al  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
Generale dello Stato, entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione
del  suddetto   decreto   nella   Gazzetta   Ufficiale,   costituisce
inadempimento al patto di stabilita' interno; 
  Visto il comma 2 dell'art. 31 della legge n. 183  del  2011,  cosi'
come modificato dal comma 532 dell'art. 1 della citata legge  n.  147
del 2013, in cui e' prevista,  ai  fini  della  determinazione  dello
specifico  obiettivo  di   saldo   finanziario   per   l'anno   2014,
l'applicazione  alla  media  della  spesa  corrente  registrata   nel
triennio 2009-2011, come desunta dai certificati di conto consuntivo,
delle percentuali indicate nel medesimo comma e distinte per province
e comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti; 
  Visto il comma 3 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011 che,  nel
definire lo specifico obiettivo da assegnare a ciascun ente  soggetto
al patto di stabilita' interno, fa riferimento al  saldo  finanziario
tra le entrate finali e le spese  finali,  calcolato  in  termini  di
competenza mista, costituito  dalla  somma  algebrica  degli  importi
risultanti dalla differenza tra accertamenti ed impegni, per la parte
corrente, e dalla differenza fra incassi e pagamenti, per la parte in
conto capitale, al netto, rispettivamente,  delle  entrate  derivanti
dalle  riscossioni  di  crediti  e  delle   spese   derivanti   dalle
concessioni di  crediti,  considerando  come  valori  di  riferimento
quelli riportati nei certificati di conto consuntivo; 
  Visto il comma 4 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011, che,  ai
fini del concorso al contenimento  dei  saldi  di  finanza  pubblica,
prevede che gli enti soggetti al patto di stabilita'  interno  devono
conseguire, per gli anni 2014 e successivi, un saldo  finanziario  in
termini di competenza mista non inferiore al  valore  individuato  ai
sensi del richiamato comma 2,  diminuito  di  un  importo  pari  alla
riduzione dei trasferimenti di  cui  al  comma  2  dell'art.  14  del
decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; 
  Visti  il  decreto  del  Ministro  dell'interno  13   marzo   2012,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  66  del  19  marzo  2012,  il
decreto del Ministro dell'interno 22  marzo  2012,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 72 del 26 marzo 2012 e il decreto del  Ministro
dell'interno del 19 ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 251 del 26 ottobre 2012, con i quali e' operata, a  decorrere  dal
2012, la riduzione delle erogazioni dal bilancio dello Stato ai sensi
del comma 2 dell'art. 14 del decreto legge n. 78 del 2010; 
  Visto il comma 2-quinquies dell'art. 31 della legge n. 183  del  12
novembre 2011, cosi' come inserito  dall'art.  1,  comma  533,  della
citata legge n.  147  del  2013  che  per  l'anno  2014  dispone  che
l'obiettivo   di   saldo    finanziario    dei    comuni    derivante
dall'applicazione delle percentuali di cui ai  commi  da  2  a  6  e'
rideterminato, fermo restando l'obiettivo  complessivo  di  comparto,
attraverso decreto del Ministero dell'Economia e  delle  Finanze,  da
emanare d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali
entro il 31 gennaio 2014. Il predetto decreto deve garantire che  per
nessun comune si realizzi un peggioramento superiore al 15 per  cento
rispetto all'obiettivo di  saldo  finanziario  2014  calcolato  sulla
spesa corrente  media  2007-2009  con  le  modalita'  previste  dalla
normativa previgente; 
  Visto il comma 4-bis dell'art. 31 della  legge  n.  183  del  2011,
inserito dall'art. 9, comma 6, lett. a), del decreto legge 31  agosto
2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  ottobre
2013, n. 124, e, successivamente, modificato dall'art.  2,  comma  5,
lett. b), del decreto legge 15 ottobre 2013, n. 120, che per gli anni
2013 e 2014 prevede la sospensione delle disposizioni di cui all'art.
20, commi 2, 2-bis e 3, del decreto  legge  6  luglio  2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148; 
  Visto il comma 4-ter dell'art. 31 della  legge  n.  183  del  2011,
inserito dall'art. 9, comma 6, lett. a), del decreto legge 31  agosto
2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  ottobre
2013, n. 124, che per l'anno 2014 stabilisce che il  saldo  obiettivo
del patto di stabilita' interno per gli enti  in  sperimentazione  di
cui all'art. 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011,  n.  118,  e'
ridotto proporzionalmente di un  valore  compatibile  con  gli  spazi
finanziari derivanti  dall'applicazione  agli  enti  locali  che  non
partecipano alla sperimentazione delle percentuali di cui al comma  6
del medesimo art. 31 e, comunque, non oltre un saldo pari a zero; 
  Visto il comma 4-quater che stabilisce che alla compensazione degli
effetti finanziari in termini di fabbisogno e  d'indebitamento  netto
derivanti dal comma 4-ter si  provvede  con  le  risorse  finanziarie
derivanti dalle percentuali di cui al comma 6  applicate  dagli  enti
locali  che  non  partecipano   alla   sperimentazione   e   mediante
l'utilizzo, per 120 milioni di euro, del Fondo per  la  compensazione
degli  effetti  finanziari  non  previsti  a   legislazione   vigente
conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali; 
  Visto il comma 6, primo periodo, dell'art. 31 della  legge  n.  183
del 2011, come modificato dall'art. 9, comma 6, lett. b)  e  c),  del
citato decreto legge 31 agosto 2013, n.  102,  che  per  l'anno  2014
prevede l'applicazione alle province e ai comuni che non  partecipano
alla sperimentazione di cui all'art. 36 del  decreto  legislativo  23
giugno 2011, n. 118, delle percentuali di cui al comma 2 del medesimo
art. 31, come rideterminate con decreto del Ministero dell'economia e
delle finanze; 
  Visto il decreto del Ministero dell'economia  e  delle  finanze  n.
10574 del 5 febbraio 2014 che, in attuazione del  primo  periodo  del
comma 6 del citato art. 31 della legge n. 183 del 2011, individua  le
percentuali  da  applicare  agli  enti  che  non   partecipano   alla
sperimentazione nonche' i saldi  obiettivo  ridotti  degli  enti  che
partecipano alla sperimentazione, ai sensi del richiamato comma 4-ter
del ripetuto art. 31; 
  Visto il comma 6, secondo periodo, dell'art. 31 della legge n.  183
del 2011, come modificato dal comma 534 dell'art. 1  della  legge  n.
147 del 2013, che per gli anni 2015 e 2016 prevede, per  le  province
ed i comuni che, in esito a quanto previsto dall'art.  20,  comma  2,
del decreto-legge 6 luglio 2011, n.  98,  risultano  collocati  nella
classe non virtuosa, l'applicazione delle percentuali di cui al comma
2 del citato art. 31  come  rideterminate  con  decreto  annuale  del
Ministro  dell'interno  da  emanare,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia  e  delle   finanze,   d'intesa   con   la   Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali, in attuazione del medesimo comma  2
dell'art. 20  del  decreto-legge  n.  98  del  2011.  Le  percentuali
rideterminate non possono essere superiori, per le province, a  20,25
per cento per l'anno 2015 e a 21,05 per cento per l'anno 2016, per  i
comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, a 15,07 per  cento
per l'anno 2015 e a 15,62 per cento per l'anno 2016; 
  Ritenuto opportuno che, ai  fini  della  determinazione  del  saldo
obiettivo del patto di stabilita' interno per gli anni 2015  e  2016,
tutti gli enti assumano, in via prudenziale, le  percentuali  massime
individuate per gli enti non virtuosi, salvo poi operare  l'eventuale
riduzione  dell'obiettivo  prevista  per  gli  enti   virtuosi   solo
successivamente all'emanazione del decreto annuale sulla  virtuosita'
di cui al comma 2 dell'art. 20 del decreto-legge 6  luglio  2011,  n.
98; 
  Visto il comma 23 dell'art. 31 della stessa legge n. 183 del  2011,
come modificato dal comma 540 dell'art. 1  della  legge  n.  147  del
2013, che prevede che gli enti locali istituiti a decorrere dall'anno
2011 sono assoggettati alle regole del patto di stabilita' interno  a
partire dal terzo anno successivo a  quello  della  loro  istituzione
assumendo, quale base di calcolo  su  cui  applicare  le  regole,  le
risultanze dell'anno successivo all'istituzione medesima e che quelli
istituiti negli anni 2009 e 2010 adottano come base di calcolo su cui
applicare le regole, rispettivamente, le risultanze medie del biennio
2010-2011 e le risultanze dell'anno 2011; 
  Visto il comma 122 dell'art. 1 della legge  13  dicembre  2010,  n.
220, come sostituito dal comma 5 dell'art. 7 del decreto  legislativo
6 settembre 2011, n. 149 e, successivamente, modificato dall'art.  1,
comma 438, della legge 24 dicembre 2012, n. 228  e,  da  ultimo,  dal
comma 545 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013, che prevede che il
Ministro dell'economia e delle finanze, con apposito decreto, emanato
d'intesa  con  la  Conferenza  Stato-citta'  ed   autonomie   locali,
autorizza  la  riduzione  degli  obiettivi  annuali  del   patto   di
stabilita' interno degli enti assoggettabili  alla  sanzione  di  cui
alla lettera a) del comma 26 dell'art. 31  della  legge  12  novembre
2011, n. 183, in base ai criteri definiti con  il  medesimo  decreto.
L'importo della  riduzione  complessiva  per  comuni  e  province  e'
commisurato agli  effetti  finanziari  determinati  dall'applicazione
della richiamata sanzione operata, in caso di mancato  raggiungimento
dell'obiettivo del patto di stabilita' interno, a  valere  sul  fondo
sperimentale di riequilibrio e sui trasferimenti  erariali  destinati
ai comuni della Regione Siciliana e della Sardegna; 
  Visto il comma 6-bis dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011, come
inserito dall'art. 1, comma 534, lettera d), della legge n.  147  del
2013,  che  al  fine  di  sterilizzare  gli  effetti  negativi  sulla
determinazione  degli  obiettivi  del  patto  di  stabilita'  interno
connessi alla gestione di funzioni  e  servizi  in  forma  associata,
prevede la riduzione degli obiettivi dei comuni  che  gestiscono,  in
quanto capofila, funzioni e servizi in  forma  associata  nonche'  il
corrispondente aumento  degli  obiettivi  dei  comuni  associati  non
capofila. A tal fine e' previsto che entro il  30  marzo  di  ciascun
anno l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) comunica  al
Ministero dell'economia e delle  finanze,  mediante  il  sistema  web
http://pattostabilitainterno.tesoro.it  della   Ragioneria   Generale
dello Stato, gli importi in riduzione e in aumento degli obiettivi di
ciascun comune di cui al presente  comma  sulla  base  delle  istanze
prodotte dai predetti comuni entro il 15 marzo di ciascun anno.»; 
  Visto l'art. 1, comma 384, della legge n. 228 del  2012,  che,  per
gli anni 2013 e 2014, prevede che le disposizioni vigenti in  materia
di sanzioni che richiamano il fondo sperimentale di riequilibrio o  i
trasferimenti erariali in favore dei comuni della Regione Siciliana e
della  Sardegna  si  intendono  riferite  al  fondo  di  solidarieta'
comunale istituito dal comma 380, lettera b),  del  medesimo  art.  1
della legge di stabilita' 2013; 
  Visto il comma 17, ultimo periodo, dell'art. 32 della legge n.  183
del 2011, come da ultimo modificato dal comma 505 dell'art.  1  della
legge n. 147 del 2013, che conferma, anche per gli anni 2014 e  2015,
le disposizioni di cui ai commi da 138 a 142 dell'art. 1 della  legge
n. 220  del  2010  in  materia  di  regionalizzazione  del  patto  di
stabilita' interno; 
  Visto, in particolare, l'ultimo periodo del comma 138  dell'art.  1
della legge n. 220 del 2010, introdotto dal  comma  506  dell'art.  1
della legge n. 147 del 2013 che, per gli anni 2014  e  2015,  prevede
che le regioni, escluse la regione Trentino-Alto Adige e le  province
autonome di Trento e di Bolzano, possono autorizzare gli enti  locali
del proprio territorio  a  peggiorare  il  loro  saldo  programmatico
attraverso  un  aumento  dei   pagamenti   in   conto   capitale   e,
contestualmente,  procedono  a  rideterminare  i   propri   obiettivi
programmatici in termini di  competenza  eurocompatibile  riducendoli
dello stesso importo; 
  Visto il comma 138-bis dell'art. 1 della legge  n.  220  del  2010,
come introdotto dall'art. 2, comma 33, lettera d), del decreto  legge
29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla  legge
26  febbraio  2011,  n.  10,  che,  ai  fini  dell'applicazione   del
richiamato comma 138, prevede che le regioni definiscono  criteri  di
virtuosita'  e  modalita'  operative  previo  confronto  in  sede  di
Consiglio  delle  autonomie  locali  e,  ove  non  istituito,  con  i
rappresentanti regionali delle autonomie locali; 
  Visto il comma 139 dell'art. 1 della legge  n.  220  del  2010  che
prevede che a decorrere  dall'anno  2011,  la  regione  Trentino-Alto
Adige  e  le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  possono
autorizzare gli enti locali del proprio territorio  a  peggiorare  il
loro saldo  programmatico,  migliorando  contestualmente  il  proprio
saldo programmatico per lo stesso importo; 
  Visto il comma 140 dell'art. 1 della  legge  n.  220  del  2010,  e
successive   modificazioni,   il   quale   dispone   che,   ai   fini
dell'applicazione dei commi 138 e 139,  gli  enti  locali  dichiarano
all'ANCI, all'UPI e alle regioni, entro il 1°  marzo  di  ogni  anno,
l'entita' dei pagamenti che possono effettuare nel corso dell'anno, e
che le stesse regioni, entro il 15  marzo,  comunicano  al  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze,  con  riferimento  a  ciascun  ente
beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del
mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica; 
  Visto il comma 354 dell'art. 1 della legge  27  dicembre  2013,  n.
147,  che,  al  fine  di  agevolare  la  ripresa  delle  attivita'  e
consentire l'attuazione dei piani  per  la  ricostruzione  e  per  il
ripristino dei danni causati dagli eccezionali eventi sismici del  20
e 29  maggio  2012,  prevede  per  l'anno  2014  la  riduzione  degli
obiettivi del patto di stabilita' interno dei comuni e delle province
- individuati ai sensi dell'art. 1,  comma  1,  del  decreto-legge  6
giugno 2012, n. 74, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  1°
agosto 2012, n. 122, e  dall'art.  67-septies  del  decreto-legge  22
giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 134 - da operare mediante le procedure  previste  per
il patto regionale verticale e nei limiti di 20,5 milioni di euro per
gli enti locali della regione Emilia-Romagna e di 2,5 milioni di euro
per gli enti locali di ciascuna delle regioni Lombardia e Veneto.  Ai
fini dell'attuazione di tale disposizione, si prevede altresi' che le
regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto nel ridurre gli  obiettivi
degli enti locali non peggiorano contestualmente il proprio obiettivo
di patto; 
  Visto il comma 141 dell'art. 1 della legge  n.  220  del  2010,  il
quale prevede che, a  decorrere  dall'anno  2011,  le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano possono, per gli enti locali
del  proprio  territorio,  integrare  le  regole  e  modificare   gli
obiettivi  posti  dal  legislatore  nazionale,  in   relazione   alla
diversita' delle situazioni finanziarie esistenti, fermi restando  le
disposizioni statali in materia  di  monitoraggio  e  di  sanzioni  e
l'importo dell'obiettivo complessivamente determinato in applicazione
dei commi da 87 a 124 per gli enti locali della regione  e  che  tali
disposizioni sono  attuate  sulla  base  dei  criteri  stabiliti  con
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con  la
Conferenza unificata; 
  Visto, in particolare, il comma 142 dell'art. 1 della legge n.  220
del 2010, come modificato dall'art.  4,  comma  12-ter,  del  decreto
legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge
26 aprile 2012, n. 44, che prevede che, ai fini dell'applicazione del
comma 141, ogni regione definisce e  comunica  agli  enti  locali  il
nuovo obiettivo annuale del patto di stabilita' interno,  determinato
anche sulla base dei criteri stabiliti in  sede  di  Consiglio  delle
autonomie locali e comunica, altresi', entro  il  termine  perentorio
del 31 ottobre, al  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  con
riferimento  a  ciascun  ente  locale,   gli   elementi   informativi
occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi
di finanza pubblica; 
  Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del  6
ottobre  2011,   n.   0104309,   concernente   la   regionalizzazione
orizzontale del patto di stabilita' interno di cui all'art. 1,  commi
141 e 142, della legge 13 dicembre 2010, n. 220; 
  Visto il comma 122 dell'art. 1  della  legge  228  del  2012,  come
modificato dall'art. 1-bis, comma 1, lett. a),  n.  1),  del  decreto
legge 8 aprile 2013, n.  35,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 6 giugno 2013, n. 64, che ripropone per gli anni 2013 e 2014 il
meccanismo del  cosiddetto  patto  verticale  incentivato  introdotto
dall'art. 16, comma 12-bis e seguenti, del  decreto  legge  6  luglio
2012, n. 95; 
  Visto il comma 123 dell'art. 1 della citata legge n. 228 del  2012,
come sostituito dall' art. 1-bis, comma  1,  lett.  a),  n.  2),  del
decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, e da ultimo modificato dal  comma
542 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013, il quale prevede che gli
importi indicati per ciascuna regione nella tabella di cui  al  comma
122  possono  essere   modificati,   a   invarianza   di   contributo
complessivo,  di  318.001.570  euro  con   riferimento   agli   spazi
finanziari ceduti alle province e di 954.004.710 euro con riferimento
agli spazi finanziari ceduti ai comuni, di cui almeno il 50 per cento
in favore dei piccoli  comuni  con  popolazione  fra  1.000  e  5.000
abitanti, mediante accordo da sancire in Conferenza permanente per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano. Per l'anno 2014, la quota del 50 per cento e' distribuita
da ciascuna regione ai comuni con popolazione compresa  tra  1.000  e
5.000 abitanti fino al conseguimento del saldo obiettivo pari a zero.
Gli eventuali spazi non assegnati a valere sulla predetta  quota  del
50 per cento sono comunicati entro il  10  aprile  2014  da  ciascuna
regione al Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  mediante  il
sistema web «http://pattostabilitainterno.tesoro.it» della Ragioneria
generale dello Stato, affinche' gli stessi siano attribuiti, entro il
30 aprile 2014, con  decreto  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, sentita la Conferenza unificata, ai comuni  con  popolazione
compresa tra 1.000 e 5.000 abitanti di tutte le  regioni  di  cui  al
comma 122, che presentino un saldo obiettivo positivo. L'attribuzione
e' operata in misura proporzionale ai valori positivi dell'obiettivo; 
  Visto l'accordo sancito in Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e  di  Bolzano
nella seduta dell'11 luglio 2013 concernente la ripartizione, per gli
anni 2013 e 2014, degli importi degli spazi finanziari  ceduti  dalle
singole Regioni e attribuiti ai comuni ed alle province ricadenti nel
proprio territorio indicati nella  tabella  1  allegata  all'art.  1,
comma 122,  della  legge  24  dicembre  2012,  n.  228  e  successive
modificazioni; 
  Visto l'art. 4-ter del decreto legge n. 16 del 2012,  e  successive
modificazioni, che  disciplina  il  cosiddetto  Patto  di  stabilita'
interno «orizzontale nazionale»; 
  Visto, in particolare, il comma 6 dell'art. 4-ter del decreto legge
n. 16 del 2012, che  stabilisce  che  il  rappresentante  legale,  il
responsabile  del  servizio  finanziario  e  l'organo  di   revisione
economico-finanziario attestano, con  la  certificazione  di  cui  al
comma 20 dell'art. 31 della legge n. 183 del  2011,  che  i  maggiori
spazi  finanziari  acquisiti  nell'ambito  del  Patto  di  stabilita'
interno «orizzontale nazionale» sono stati utilizzati  esclusivamente
per effettuare spese per il pagamento di  residui  passivi  di  parte
capitale.  In  assenza   di   tale   certificazione,   nell'anno   di
riferimento,  non  sono  riconosciuti  i  maggiori  spazi  finanziari
acquisiti, mentre restano validi i peggioramenti dei saldi  obiettivi
del biennio successivo; 
  Ravvisata l'opportunita' di procedere, al fine di  dare  attuazione
alle disposizioni di cui al comma 19, secondo periodo,  dell'art.  31
della legge n. 183 del 2011, all'emanazione del decreto  ministeriale
concernente il prospetto dimostrativo dell'obiettivo determinato  per
ciascun ente ai sensi del predetto art. 31; 
  Sentita la Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie  locali  che  ha
espresso parere favorevole nella seduta del 6 febbraio 2014; 
 
                              Decreta: 
 
 
                           Articolo unico 
 
  1. Le province  e  i  comuni  con  popolazione  superiore  a  1.000
abitanti trasmettono al Ministero dell'economia  e  delle  finanze  -
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato,  le  informazioni
concernenti gli  obiettivi  programmatici  del  patto  di  stabilita'
interno per il triennio 2014-2016, ai sensi del comma 19 dell'art. 31
della legge n. 183 del 2011,  secondo  i  prospetti  e  le  modalita'
contenuti nell'allegato A al presente decreto. 
  2. I prospetti devono essere trasmessi - utilizzando esclusivamente
il sistema web appositamente previsto  per  il  patto  di  stabilita'
interno  nel  sito  http://pattostabilitainterno.tesoro.it  -   entro
quarantacinque  giorni  dalla  data  di  pubblicazione  del  presente
decreto nella Gazzetta Ufficiale. 
  3. Le province  e  i  comuni  con  popolazione  superiore  a  1.000
abitanti che non provvedono ad inviare il prospetto  degli  obiettivi
nei modi e nei tempi precedentemente indicati  sono  considerati,  ai
sensi del citato comma 19, ultimo periodo, dell'art. 31  della  legge
n. 183 del 2011, inadempienti al patto di stabilita' interno. 
  4.  Terminato  l'anno  di  riferimento  non  e'   piu'   consentito
trasmettere  il  prospetto   dell'obiettivo   o   variare   le   voci
determinanti  l'obiettivo  del  medesimo  anno.  Per   l'anno   2014,
pertanto, eventuali comunicazioni, rettifiche  o  variazioni  possono
essere effettuate esclusivamente tramite il sistema web all'indirizzo
http://pattostabilitainterno.tesoro.it,  entro  e  non  oltre  il  31
dicembre 2014. 
  5. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento  della
Ragioneria   Generale   dello   Stato   provvede    all'aggiornamento
dell'allegato al  presente  decreto  a  seguito  di  eventuali  nuovi
interventi   normativi   volti   a   modificare   le    regole    per
l'individuazione   dell'obiettivo,   dandone    comunicazione    alla
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, all'ANCI e all'UPI. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 10 febbraio 2014 
 
                           Il Ragioniere generale dello Stato: Franco