Il Ministero delle politiche agricole alimentari e  forestali  ha
ricevuto, nel quadro della procedura prevista dal Regolamento (UE) n.
1151/2012 del Parlamento Europeo e  del  Consiglio  del  21  novembre
2012, l'istanza intesa ad ottenere la modifica  del  disciplinare  di
produzione  della  indicazione  geografica   protetta   «Agnello   di
Sardegna» registrata con Reg. n. 138/2001 della  Commissione  del  24
gennaio 2001. 
    Considerato che la modifica e' stata presentata dal Consorzio  di
tutela Agnello di Sardegna, corso Garibaldi n. 44, 08100 Nuoro, e che
il predetto consorzio e' l'unico soggetto  legittimato  a  presentare
l'istanza  di  modifica  del  disciplinare  di  produzione  ai  sensi
dell'art. 14 della legge n. 526/99. 
    Considerato altresi' che l'articolo 53 del  Regolamento  (UE)  n.
1151/2012 prevede la possibilita' da parte  degli  Stati  membri,  di
chiedere  la  modifica   del   disciplinare   di   produzione   delle
denominazioni registrate. 
    Il Ministero delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali
acquisito il parere della Regione  Sardegna  circa  la  richiesta  di
modifica,  ritiene  di  dover  procedere   alla   pubblicazione   del
disciplinare di produzione della I.G.P.  Agnello  di  Sardegna  cosi'
come modificato. 
    Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative  alla
presente proposta, dovranno essere  presentate,  al  Ministero  delle
politiche  agricole  alimentari  e  forestali,   Dipartimento   delle
politiche competitive della qualita' agroalimentare, ippiche e  della
pesca,  Direzione  generale  per   la   promozione   della   qualita'
agroalimentare e dell'ippica, EX PQA III, via  XX  Settembre  n.  20,
00187 Roma,  entro  30  giorni  dalla  data  di  pubblicazione  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente proposta,
dai  soggetti  interessati  e  costituiranno  oggetto  di   opportuna
valutazione da parte del predetto Ministero, prima della trasmissione
della suddetta proposta di riconoscimento alla Commissione Europea. 
    Decorso tale termine, in assenza delle  suddette  osservazioni  o
dopo la loro valutazione ai sensi dell'articolo 49, paragrafo  3  del
regolamento (UE) n. 1151/2012, ove pervenute,  la  predetta  proposta
sara' notificata, per l'approvazione ai competenti organi comunitari.