IL MINISTRO DELL'INTERNO Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante «Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229»; Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante «Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro» e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, concernente le disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 e successive modificazioni, concernente il Regolamento recante «Semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122»; Visto il decreto del Ministro dell'interno del 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 116 del 20 maggio 1994, recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attivita' ricettive turistico alberghiere» e successive modificazioni; Visto il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, del 10 marzo 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 81 del 7 aprile 1998, recante «Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro»; Visto il decreto del Ministro dell'interno del 7 agosto 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 201 del 29 agosto 2012, recante «Disposizioni relative alle modalita' di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'art. 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151»; Visto il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011, n. 305, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio, con particolare riferimento Allegato I - Requisiti di base delle opere di costruzione, punto 2 - Sicurezza in caso di incendio; Rilevata la necessita' di aggiornare le disposizioni di cui al citato decreto del Ministro dell'interno del 9 aprile 1994 per la parte concernente le attivita' di rifugi alpini; Sentito il Comitato Centrale Tecnico-Scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 21 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139; Espletata la procedura di informazione ai sensi della direttiva n. 98/34/CE, come modificata dalla direttiva n. 98/48/CE; Decreta: Art. 1 Modifica alla regola tecnica di prevenzione incendi per i rifugi alpini 1. Il titolo IV - Rifugi Alpini della regola tecnica allegata al decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994 e' sostituito con quello previsto dall'allegato al presente decreto.