IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
  Visto  il  decreto  legislativo  8  marzo  2006,  n.  139,  recante
«Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni  ed  ai  compiti
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11  della
legge 29 luglio 2003, n. 229»; 
  Visto  il  decreto  legislativo  9  aprile  2008,  n.  81,  recante
«Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia
di tutela della salute e della sicurezza  nei  luoghi  di  lavoro»  e
successive modificazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,
n. 445,  e  successive  modificazioni,  concernente  le  disposizioni
legislative   e   regolamentari   in   materia   di    documentazione
amministrativa; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n.
151 e successive modificazioni, concernente  il  Regolamento  recante
«Semplificazione della  disciplina  dei  procedimenti  relativi  alla
prevenzione degli incendi, a norma dell'art. 49, comma 4-quater,  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122»; 
  Visto il decreto del  Ministro  dell'interno  del  9  aprile  1994,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  116
del 20 maggio 1994, recante «Approvazione  della  regola  tecnica  di
prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle  attivita'
ricettive turistico alberghiere» e successive modificazioni; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, del  10  marzo  1998,
pubblicato nel supplemento ordinario alla  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana  n.  81  del  7  aprile  1998,  recante  «Criteri
generali di sicurezza antincendio e per  la  gestione  dell'emergenza
nei luoghi di lavoro»; 
  Visto il decreto del  Ministro  dell'interno  del  7  agosto  2012,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  201
del 29 agosto 2012, recante «Disposizioni relative alle modalita'  di
presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione
incendi e alla documentazione da  allegare,  ai  sensi  dell'art.  2,
comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto  2011,
n. 151»; 
  Visto il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio  del  9
marzo  2011,  n.  305,  che  fissa  condizioni  armonizzate  per   la
commercializzazione dei prodotti  da  costruzione  e  che  abroga  la
direttiva  89/106/CEE  del  Consiglio,  con  particolare  riferimento
Allegato I - Requisiti di base delle opere di costruzione, punto 2  -
Sicurezza in caso di incendio; 
  Rilevata la necessita' di aggiornare  le  disposizioni  di  cui  al
citato decreto del Ministro dell'interno del 9  aprile  1994  per  la
parte concernente le attivita' di rifugi alpini; 
  Sentito il Comitato Centrale Tecnico-Scientifico per la prevenzione
incendi di cui all'art. 21 del decreto legislativo 8 marzo  2006,  n.
139; 
  Espletata la procedura di informazione ai sensi della direttiva  n.
98/34/CE, come modificata dalla direttiva n. 98/48/CE; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
Modifica alla regola tecnica di  prevenzione  incendi  per  i  rifugi
                               alpini 
 
  1. Il titolo IV - Rifugi Alpini della regola  tecnica  allegata  al
decreto del Ministro dell'interno 9 aprile  1994  e'  sostituito  con
quello previsto dall'allegato al presente decreto.