IL MINISTRO DELL'INTERNO Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 e successive modificazioni, recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'art. 49, comma 4-quater , del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; Visto il decreto del Ministro dell'interno del 14 maggio 2004 e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 120 del 24 maggio 2004, recante approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto con capacita' complessiva non superiore a 13 m³; Visto l'art. 7 del citato decreto del Ministro dell'interno del 14 maggio 2004 che stabilisce che all'aggiornamento delle disposizioni di prevenzione incendi per i depositi di G.P.L. di capacita' complessiva non superiore a 13 m³ provvede il Ministro dell'interno con propri decreti; Ritenuto di dover aggiornare ed integrare la vigente normativa tecnica in materia di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto con capacita' complessiva non superiore a 13 m³, in relazione ad alcune innovazioni tecnologiche intervenute; Sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi, di cui all'art. 21 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139; Decreta: Art. 1 Scopo e campo di applicazione 1. Il presente decreto ha per scopo l'emanazione di disposizioni di prevenzione incendi, integrative e correttive del decreto del Ministro dell'interno del 14 maggio 2004, come modificato dal decreto del Ministro dell'interno del 5 luglio 2005, recante l'approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto, in serbatoi fissi, aventi capacita' geometrica complessiva non superiore a 13 m³, destinati ad alimentare impianti di distribuzione per usi civili, industriali, artigianali e agricoli. 2. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ai depositi di nuova installazione. 3. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ai depositi esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto in caso di sostanziali modifiche o ampliamenti. 4. Le disposizioni di cui al presente decreto non si applicano ai depositi in possesso di parere di conformita' favorevole sul progetto reso ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 1° agosto 2011, n. 151.