IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                       IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
  Visto il decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83  recante  «Misure
urgenti per la crescita del  Paese»  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, di seguito  «decreto-legge  n.  83
del 2012» ed in particolare l'art. 27 del  decreto-legge  n.  83  del
2012  che  reca  il  riordino  della   disciplina   in   materia   di
riconversione  e  riqualificazione  produttiva  di  aree   di   crisi
industriale complessa; 
  Visto il comma 7 del predetto art. 27 con il quale si  prevede  che
il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, elabori misure volte a favorire  il
ricollocamento professionale dei lavoratori interessati da interventi
di riconversione e  riqualificazione  industriale;  che  tali  misure
possano essere  realizzate  mediante  il  coinvolgimento  di  imprese
abilitate   allo   svolgimento   dei   servizi   di   supporto   alla
ricollocazione, a condizione che siano autorizzate  allo  svolgimento
di tale attivita' ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettere  a)  ed  e),
del decreto legislativo 10 settembre  2003,  n.  276  e  che  possano
essere  cofinanziate  dalle  regioni,  nell'ambito  delle  rispettive
azioni di politica attiva del lavoro, nonche'  dai  fondi  paritetici
interprofessionali  nazionali  per  la  formazione  continua  di  cui
all'art. 118 della legge 23  dicembre  2000,  n.  388,  e  successive
modificazioni. 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico  31  gennaio
2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 14 maggio  2013,
con il quale, ai sensi del  successivo  comma  8  dell'art.  27,  del
decreto-legge n. 83 del 2012, sentita la Conferenza permanente per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano, vengono disciplinate le modalita' di individuazione delle
situazioni di crisi industriale complessa, determinati i criteri  per
la  definizione  e  l'attuazione  dei  progetti  di  riconversione  e
riqualificazione  industriale  ed  impartite  direttive   all'Agenzia
nazionale per  l'attrazione  degli  investimenti  e  lo  sviluppo  di
impresa; 
  Visto il decreto-legge 1° aprile  1989,  n.  120,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  15  maggio  1989,  n.  181  e  successive
modifiche, recante misure di sostegno e di reindustrializzazione  per
le aree di crisi siderurgica, in attuazione del  piano  nazionale  di
risanamento della siderurgia; 
  Visto il regolamento (CE) n. 800  del  6  agosto  2008,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 214 del 9 agosto 2008,
che dichiara alcune categorie di aiuti  compatibili  con  il  mercato
comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato; 
  Vista la legge 28 giugno 2012,  n.  92,  recante  «Disposizioni  in
materia di riforma del mercato  del  lavoro  in  una  prospettiva  di
crescita». 
  Visto l'art. 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive
modificazioni,  recante  «Interventi   in   materia   di   formazione
professionale nonche'  disposizioni  di  attivita'  svolte  in  fondi
comunitari e di Fondo sociale europeo». 
  Visto il decreto legislativo 10 settembre  2003,  n.  276,  recante
«Attuazione delle deleghe in materia di  occupazione  e  mercato  del
lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30.» ed in particolare
l'art. 4, comma 1, che dispone l'istituzione presso il Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali di un apposito  albo  delle  agenzie
per  il  lavoro  ai  fini  dello  svolgimento  delle   attivita'   di
somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale,
supporto alla ricollocazione professionale. 
  Visto l'art. 1, comma 852, della legge 27 dicembre  2006,  n.  296,
che prevede l'istituzione di  un'apposita  struttura,  con  forme  di
cooperazione interorganica tra il Ministero dello sviluppo  economico
ed il  Ministero  del  lavoro  al  fine  di  contrastare  il  declino
dell'apparato   produttivo,    anche    mediante    salvaguardia    e
consolidamento di attivita' e livelli occupazionali delle imprese  di
rilevanti dimensioni di cui all'art. 2,  comma  1,  lettera  a),  del
decreto legislativo 8 luglio 1999,  n.  270,  che  versino  in  crisi
economico-finanziaria; 
  Visto il decreto del Ministro dello  sviluppo  economico,  adottato
d'intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza  sociale,  del
18  dicembre  2007,   recante   disposizioni   sulla   articolazione,
composizione  ed  organizzazione  della  struttura   per   le   crisi
d'impresa, prevista dall'art. 1, comma 852, della legge  27  dicembre
2006, n. 296; 
  Visto l'art. 4 del predetto decreto interministeriale  18  dicembre
2007 che prevede che con protocollo d'intesa  tra  i  Ministri  dello
sviluppo economico e del lavoro e della previdenza sociale (ora delle
politiche sociali), senza oneri  aggiuntivi  per  il  bilancio  dello
Stato sono stabilite le forme di  cooperazione  interorganica  fra  i
medesimi Ministeri e di collaborazione con le regioni; 
  Ritenuto di dover potenziare l'efficacia delle misure  di  supporto
alla gestione delle crisi industriali  complesse,  intensificando  la
sinergia e  la  complementarieta'  fra  gli  interventi  di  politica
industriale, attivati dal Ministero dello sviluppo economico,  e  gli
interventi integrati di sostegno al reddito e di politica attiva  del
lavoro, attivati dal Ministero del lavoro e delle politiche  sociali,
anche in ottica preventiva; 
  Ritenuto altresi' di dover  ottimizzare  l'utilizzo  delle  risorse
finanziarie attivabili dal Ministero dello  sviluppo  economico,  dal
Ministero del lavoro e delle politiche  sociali  e  dalle  regioni  a
supporto della gestione delle crisi industriali  complesse,  sia  nei
confronti delle imprese che dei lavoratori coinvolti, attraverso  una
potenziata programmazione della destinazione  dei  fondi  comunitari,
nazionali    e    regionali    disponibili,     nell'ottica     della
complementarieta'  ed  una  valorizzazione  del  ruolo   degli   Enti
bilaterali  e  dei  fondi  paritetici  interprofessionali,   sia   in
riferimento alla attivazione di risorse utili a sostenere il reddito,
che in riferimento  alla  erogazione  di  servizi  di  supporto  alla
ricollocazione e alla attuazione di  percorsi  formativi  rivolti  ai
lavoratori coinvolti dai processi di crisi; 
  Ritenuto opportuno,  infine,  promuovere  la  piena  partecipazione
delle  imprese  alle  soluzioni  da  adottare  per  la  gestione   di
situazioni di eccedenza di personale, anche attraverso l'adozione  di
strumenti  di  carattere  volontario,   in   primis   l'outplacemeni,
aggiuntivi  rispetto  agli  strumenti   contrattuali   e   di   legge
disponibili, nonche' di coinvolgere gli operatori privati del mercato
del lavoro nella erogazione di servizi di politica attiva del lavoro,
sviluppando efficaci modalita' di relazione tra servizi specialistici
e imprese; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
Politiche attive del lavoro per  la  soluzione  delle  situazioni  di
                     crisi industriale complessa 
 
  1. Nell'ambito dei progetti  di  riconversione  e  riqualificazione
industriale, adottati dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi
dell'art. 27 del decreto-legge n.  83  del  2012,  il  Ministero  del
lavoro e delle politiche  sociali  definisce,  anche  a  seguito  del
coinvolgimento  e  coordinamento  delle  regioni  e  delle   province
autonome di Trento e di  Bolzano,  le  misure  volte  a  favorire  il
ricollocamento professionale dei lavoratori interessati  dalla  crisi
industriale complessa. A tal fine, il Ministero del  lavoro  e  delle
politiche  sociali  designa  propri  rappresentanti  nel  Gruppo   di
coordinamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico
31 gennaio 2013 avente il compito  di  coadiuvare  la  definizione  e
successiva   valutazione   dei   progetti    di    riconversione    e
riqualificazione industriale. 
  2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali  definisce  le
misure di cui al comma precedente mediante: 
    analisi,  congiuntamente  con   il   Ministero   dello   sviluppo
economico, delle specifiche situazioni  delle  aziende  coinvolte  da
processi di crisi industriale complessa, con particolare  riferimento
alle   aziende   sottoposte   alle   procedure   di   amministrazione
straordinaria ai sensi della legge  n.  270  del  1999  e  successive
modificazioni,  tenuto  conto  delle   possibili   evoluzioni   della
procedura   concorsuale,   quale   prosecuzione,   riattivazione    o
riconversione delle attivita'  imprenditoriali,  fallimento  e  della
individuazione, di concerto con le regioni e le province autonome  di
Trento e Bolzano,  di  interventi  finalizzati  al  mantenimento  dei
livelli occupazionali e alla salvaguardia  del  capitale  umano,  che
prevedano, ove possibile, il concorso dell'azienda interessata  e  la
partecipazione attiva dei lavoratori; 
    monitoraggio,  supervisione  ed   assistenza   tecnica   relativa
all'attuazione, da parte delle regioni e delle province  autonome  di
Trento e Bolzano, degli interventi di rispettiva competenza, anche al
fine  di  valorizzare  tutte  le  risorse  comunitarie,  nazionali  e
regionali disponibili e facilitare l'attivazione delle sinergie e  la
complementarieta' con progetti e programmi gia' esistenti; 
  3. Fermo restando quanto previsto ai commi 1 e 2, il Ministero  del
lavoro e delle  politiche  sociali  e  il  Ministero  dello  sviluppo
economico istituiscono specifiche Task force per la esecuzione  degli
accordi di programma di cui all'art. 27, comma 3 del decreto legge n.
83 del 2012, adottati per assicurare tempestivita' ed efficacia  agli
interventi previsti nei progetti di riconversione e  riqualificazione
industriale, al fine di potenziare  la  governance  degli  interventi
previsti nei casi di crisi industriale complessa  e  sviluppare  ogni
possibile sinergia fra misure di politica  industriale  e  misure  di
politica del lavoro; 
  4. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali definisce,  di
concerto con le regioni e le province autonome di Trento  e  Bolzano,
le misure  volte  a  favorire  il  ricollocamento  professionale  dei
lavoratori nell'ambito delle vertenze di crisi aziendale e settoriale
gestite dalla Struttura per le crisi di impresa di  cui  all'art.  1,
comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, istituita presso  il
Ministero  dello  sviluppo  economico,  cui  partecipa   con   propri
rappresentanti, individuando a tal fine gli interventi piu' idonei in
favore dei lavoratori e le risorse disponibili a livello comunitario,
nazionale e regionale.