IL DIRETTORE GENERALE 
         per il riconoscimento degli organismi di controllo 
              e certificazione e tutela del consumatore 
 
  Visto il Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai  regimi  di  qualita'  dei
prodotti agricoli e alimentari; 
  Visti gli articoli  36  e  37  del  predetto  Regolamento  (UE)  n.
1151/2012, concernente i controlli; 
  Visto il Regolamento (CE) n. 1107 della Commissione del  12  giugno
1996 con il quale l'Unione europea ha provveduto  alla  registrazione
della indicazione geografica protetta «Arancia Rossa di Sicilia» e il
successivo Regolamento (UE) n. 1117 del 6 novembre 2013 con il  quale
e' stata approvata la modifica del disciplinare di  produzione  della
denominazione protetta medesima; 
  Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante  disposizioni  per
l'adempimento di obblighi derivanti  dalla  appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee - Legge comunitaria 1999 - ed  in  particolare
l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e  la
vigilanza  sulle  denominazioni  protette  dei  prodotti  agricoli  e
alimentari; 
  Visto il decreto 4 marzo 2011, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - serie generale n. 62 del 16  marzo  2011,
con il quale l'organismo «Check Fruit  Srl»  con  sede  Bologna,  Via
Cesare Boldrini n. 24, e' stato autorizzato ad effettuare i controlli
per la indicazione geografica protetta «Arancia Rossa di Sicilia»; 
  Considerato che la predetta autorizzazione ha validita' triennale a
decorrere dal 4 marzo 2011; 
  Considerato che il Consorzio Arancia Rossa  di  Sicilia  IGP  e  la
Regione Siciliana non hanno ancora provveduto a segnalare l'organismo
di controllo da autorizzare per il triennio successivo alla  data  di
scadenza dell'autorizzazione sopra citata, sebbene sollecitati in tal
senso; 
  Considerata la necessita' di garantire l'efficienza del sistema  di
controllo concernente la  indicazione  geografica  protetta  «Arancia
Rossa di Sicilia» anche nella  fase  intercorrente  tra  la  scadenza
della predetta  autorizzazione  e  il  rinnovo  della  stessa  oppure
l'autorizzazione all'eventuale nuovo organismo di controllo; 
  Ritenuto  per  i  motivi   sopra   esposti   di   dover   prorogare
l'autorizzazione, alle medesime condizioni stabilite  con  decreto  4
marzo   2011,   fino   all'emanazione   del   decreto   di    rinnovo
dell'autorizzazione all'organismo denominato «Check Fruit Srl» oppure
all'eventuale nuovo organismo di controllo. 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  L'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato  «Check  Fruit
Srl» con sede in Bologna, Via Cesare Boldrini n. 24,  con  decreto  4
marzo 2011 ad effettuare i controlli per  la  indicazione  geografica
protetta «Arancia Rossa di Sicilia», registrata  con  il  Regolamento
(CE) n. 1107 del 12 giugno 1996, e' prorogata fino all'emanazione del
decreto di rinnovo dell'autorizzazione  all'organismo  stesso  oppure
all'eventuale autorizzazione di altra struttura di controllo.