IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                             IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante  «Ulteriori
misure  urgenti  per  la  crescita  del   Paese»,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 18 dicembre 2012, n. 294 e, in particolare, la
sezione IX, recante «Misure per la nascita e lo sviluppo  di  imprese
start-up innovative», che, dagli articoli  25  a  32,  disciplina  le
misure per la nascita e lo sviluppo di imprese start-up innovative; 
  Visto l'art. 29, comma 8, del citato decreto-legge 18 ottobre 2012,
n. 179, e successive modificazioni, con il quale e' disposto che  con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di  concerto  con
il Ministro dello sviluppo economico, sono individuate  le  modalita'
di attuazione dei commi da 1 a 7 dello  stesso  articolo  concernenti
gli incentivi fiscali all'investimento in start-up innovative; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,
n. 917, recante il testo unico delle imposte sui redditi; 
  Visti gli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato destinati  a
promuovere gli investimenti in capitale di rischio  nelle  piccole  e
medie imprese (2006/C 194/02,  pubblicati  nella  Gazzetta  ufficiale
dell'Unione  europea  n.  194  del  18  agosto  2006);   nonche'   la
Comunicazione della Commissione recante modifica  degli  Orientamenti
comunitari  sugli  aiuti  di  Stato  destinati   a   promuovere   gli
investimenti in capitale di rischio nelle  piccole  e  medie  imprese
(2010/C  329/05,  pubblicata  nella  Gazzetta  ufficiale  dell'Unione
europea n. 329 del 7 dicembre 2010); 
  Vista  la  Comunicazione  della  Commissione   sugli   Orientamenti
comunitari  sugli  aiuti  di  Stato   per   il   salvataggio   e   la
ristrutturazione di imprese in difficolta' (2004/C 244/02, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. 244  del  1°  ottobre
2004); 
  Vista la  Raccomandazione  della  Commissione  del  6  maggio  2003
relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese
(2003/361/CE pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea
n. 124 del 20 maggio 2003); 
  Vista la  procedura  di  notifica  comunitaria  adottata  ai  sensi
dell'art. 29, comma 9, del decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.  179
conclusasi con la decisione della Commissione europea del 5  dicembre
2013 C(2013)8827 che considera la misura di aiuto di stato notificata
compatibile con il mercato interno ai sensi dell'art. 107,  paragrafo
3, lettera c), del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                Ambito di applicazione e definizioni 
 
  1.  Il  presente  decreto  reca  disposizioni  di  attuazione   per
l'applicazione di quelle contenute nell'art. 29 della Sezione IX  del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179. 
  2. Ai fini del presente decreto: 
    a) per «testo unico» si intende il testo unico delle imposte  sui
redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917; 
    b) per «start-up innovative» si intendono  le  societa'  indicate
all'art. 25, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.  179,
anche  non  residenti  in  possesso  dei  medesimi   requisiti,   ove
compatibili, a condizione che le  stesse  siano  residenti  in  Stati
membri dell'Unione europea o  in  Stati  aderenti  all'Accordo  sullo
spazio economico europeo ed esercitino  nel  territorio  dello  Stato
un'attivita' d'impresa mediante una stabile organizzazione; 
    c) per «start-up a vocazione sociale» si  intendono  le  societa'
indicate nell'art. 25, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.
179; 
    d) per «incubatore certificato», si intende la societa'  indicata
nell'art. 25, comma 5, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179; 
    e) per «organismi di investimento collettivo  del  risparmio  che
investono prevalentemente in start-up innovative» si intendono quegli
organismi di investimento collettivo del risparmio di cui all'art. 1,
comma 1, lettera m), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
che, al termine del periodo  di  imposta  in  corso  al  31  dicembre
dell'anno in cui e' effettuato  l'investimento  agevolato,  detengono
azioni o quote di start-up innovative di valore almeno pari al 70 per
cento  del  valore  complessivo  degli  investimenti   in   strumenti
finanziari risultanti dal  rendiconto  di  gestione  o  dal  bilancio
chiuso nel corso dell'anzidetto periodo di imposta; 
    f) per «altre societa' di capitali che investono  prevalentemente
in start-up innovative» si intendono quelle societa' che, al  termine
del periodo di imposta in corso al 31 dicembre dell'anno  in  cui  e'
effettuato l'investimento agevolato,  detengono  azioni  o  quote  di
start-up   innovative,    classificate    nella    categoria    delle
immobilizzazioni finanziarie, di valore almeno pari al 70  per  cento
del valore complessivo delle  immobilizzazioni  finanziarie  iscritte
nel bilancio chiuso nel corso dell'anzidetto periodo di imposta.