IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Visto il decreto 12 aprile 2000, n. 61413 e s.m.i.  concernente  le
disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentativita' dei
consorzi di tutela delle denominazioni di origine  protette  (DOP)  e
delle  indicazioni  geografiche  protette  (IGP),  pubblicato   nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  97  del  27  aprile
2000; 
  Visto in particolare l'art. 4 del predetto decreto  che  individua,
in ciascuna  filiera  produttiva,  la  categoria  dei  «produttori  e
utilizzatori»  dei  prodotti  italiani  riconosciuti,  alla  data  di
emanazione del citato decreto, a denominazione  di  origine  protetta
ovvero ad indicazione geografica protetta; 
  Visto il decreto 12 aprile 2000,  n.  61414  e  s.m.i.  concernente
l'individuazione dei criteri di rappresentanza negli  organi  sociali
dei consorzi di tutela delle  denominazioni  di  origine  protette  e
delle indicazioni geografiche  protette,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 97 del 27 aprile 2000; 
  Visto in particolare l'art. 2 del predetto decreto  che  individua,
all'interno delle  elencate  filiere  produttive,  le  corrispondenti
categorie produttive; 
  Visto il Regolamento (CE) n.  160/2008  della  Commissione  del  21
febbraio 2008, con il quale e' stata registrata la  denominazione  di
origine protetta «Tinca Gobba Dorata del Pianalto di  Poirino»  nella
classe «pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati»; 
  Visto il Regolamento (CE)  n.  776/2008  della  Commissione  del  4
agosto  2008,  con  il  quale  e'  stata   registrata   l'indicazione
geografica protetta «Acciughe sotto  sale  del  Mar  Ligure  »  nella
classe < pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati». 
  Visto il Regolamento (UE)  n.  474/2013  della  Commissione  del  7
maggio  2013,  con  il  quale  e'  stata   registrata   l'indicazione
geografica protetta «Salmerino del  Trentino»  nella  classe  «pesci,
molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati»; 
  Visto il Regolamento (UE) n.  910/2013  della  Commissione  del  16
settembre 2013,  con  il  quale  e'  stata  registrata  l'indicazione
geografica  protetta  «Trote  del  Trentino»  nella  classe   «pesci,
molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati»; 
  Visto il Regolamento (UE) n. 1200/2013  della  Commissione  del  25
novembre 2013, con il quale e' stata registrata la  denominazione  di
origine  protetta  «Cozza  di  Scardovari»   nella   classe   «pesci,
molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati»; 
  Considerato che i prodotti DOP e IGP sopra  menzionati  sono  stati
registrati nella  filiera  «pesci,  molluschi,  crostacei  freschi  e
prodotti derivati» non prevista nei decreti 12 aprile 2000 e s.m.i. ; 
  Ritenuto pertanto di dover integrare i predetti decreti  12  aprile
2000 e s.m.i. con  l'inserimento  della  filiera  «pesci,  molluschi,
crostacei freschi e prodotti derivati»; 
  Ritenuto inoltre di dover integrare i citati decreti 12 aprile 2000
e s.m.i. con l'individuazione delle categorie della  filiera  «pesci,
molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati»; 
  Ritenuto inoltre necessario individuare la categoria «produttori  e
utilizzatori»  che,  all'interno  della  filiera  produttiva  «pesci,
molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati»,  assume  un  ruolo
insostituibile nel conferire al prodotto le caratteristiche peculiari
della DOP o IGP. 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. L'art.  4  del  decreto  12  aprile  2000  recante  disposizioni
generali relative ai requisiti di rappresentativita' dei Consorzi  di
tutela  delle  denominazioni  di  origine  protette  (DOP)  e   delle
indicazioni geografiche protette (IGP), e' integrato con la  seguente
categoria  di  produttori  ed  utilizzatori:   n)   «pescatori»   e/o
«allevatori» nella filiera «pesci,  molluschi,  crostacei  freschi  e
prodotti derivati».